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Fornite dall’INL indicazioni in merito al ruolo rivestito dalla contrattazione collettiva sulla disciplina del contratto intermittente, a seguito di quanto chiarito dal Ministero del Lavoro e alla luce delle recenti sentenze della Corte di Cassazione

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Intermittente e ruolo contrattazione collettiva – INL n. 1/2021

9 Febbraio 2021
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L’Ispettorato nazionale del lavoro – INL, con l’allegata nota n. 1/2021, ha riportato le indicazioni fornite, in merito al campo di applicazione del lavoro intermittente, dall’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con le note n. 930 e n. 931 del 1° febbraio 2021.

 

Il dicastero, con le succitate note, ha, infatti, chiarito, alla luce delle recenti pronunce giurisprudenziali in materia, il ruolo rivestito dalla contrattazione collettiva nell’individuazione, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 81/2015, delle specifiche esigenze che giustificano il ricorso a tale tipologia contrattuale “anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno”.

 

Tenuto conto, pertanto, di quanto evidenziato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 29423 del 13 novembre 2019 (riferita, però, alla analoga disciplina dell’istituto contenuta all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003), il Ministero del Lavoro ha rilevato che “alle parti sociali non sia stato riconosciuto alcun altro potere al di fuori di tale particolare aspetto e, in special modo, il potere di interdire l’utilizzo di tale tipologia contrattuale nel settore regolato”.

 

Alla contrattazione collettiva è, infatti, demandata l’individuazione delle sole “esigenze” che giustificano il ricorso al contratto intermittente, senza riconoscere esplicitamente alle parti sociali alcun potere di interdizione in ordine alla possibilità di utilizzo di tale tipologia contrattuale.

 

Alla luce di tale orientamento, l’Ispettorato ha chiarito che l’attività di vigilanza non terrà conto di eventuali clausole sociali che si limitino a “vietare” il ricorso al lavoro intermittente.

 

In tali casi, infatti,  ferme restando le indicazioni già fornite in ordine all’inefficacia delle clausole contrattuali in materia da parte di contratti sottoscritti da soggetti privi del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi, l’attività di vigilanza sarà orientata a verificare se il ricorso al lavoro intermittente sia, invece, ammissibile in virtù della applicazione delle ipotesi c.d. oggettive individuate nella tabella allegata al R.D. n. 2657 del 1923 ovvero delle ipotesi c.d. soggettive, ossia “con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni”.

 

Per quanto non riportato nella presente si rimanda alla circolare allegata.

 

43485-INL circ. n.1_21 pdf.pdfApri
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