Facendo seguito alla circolare n. 28 del 17 febbraio 2021, avente a oggetto le disposizioni della legge di bilancio in materia di ammortizzatori sociali (cfr. comunicazione Ance del 23 febbraio 2021), con il messaggio n. 769 del 23 febbraio 2021 l’INPS fornisce una precisazione sul requisito occupazionale dei datori di lavoro, rientranti nel campo di applicazione del Fondo di integrazione salariale (FIS), che possono presentare richiesta di concessione dell’assegno ordinario con causale Covid-19.
Nella predetta circolare (par. 9) l’Istituto ha affermato che, su questo specifico aspetto, trova applicazione la speciale disciplina prevista dall’art. 19 co. 5 del D.L. n. 18/20, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/20, in base alla quale l’assegno ordinario con causale Covid-19 è concesso anche ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro iscritti al FIS che occupano mediamente più di 5 dipendenti nel semestre precedente la data di inizio del periodo di sospensione.
Con il messaggio in esame, l’INPS precisa che la suddetta condizione – che si pone in discontinuità con le indicazioni a suo tempo fornite dall’Istituto con la circolare n. 84 del 10 luglio 2020 (par. 3) – riguarda esclusivamente le domande presentate da datori di lavoro che non abbiano precedentemente richiesto l’accesso all’assegno ordinario con causale Covid-19 ai sensi della normativa introdotta, rispettivamente, dal Decreto Agosto[1] e dal Decreto Ristori[2].
Invece, per i datori di lavoro che abbiano già richiesto l’accesso all’assegno ordinario ai sensi della normativa sopra citata, ai fini della presentazione delle domande di concessione del trattamento disciplinato dalla legge di bilancio restano valide le indicazioni contenute nella citata circolare n. 84/20. In tal caso, pertanto, per la valutazione delle richieste di assegno ordinario per periodi che presentino o meno soluzione di continuità, si potrà tenere conto del requisito occupazionale posseduto dal datore di lavoro al momento della definizione della prima domanda.
L’INPS conclude segnalando che è comunque possibile per i datori di lavoro chiedere un riesame di eventuali provvedimenti di reiezione adottati dalle strutture territoriali dell’Istituto.
[1] Art. 1 del D.L. n. 104/20, convertito con modificazioni dalla legge n. 126/20.
[2] Art. 12 del D.L. n. 137/20, convertito con modificazioni dalla legge n. 176/20.
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