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Forniti dall’Inps chiarimenti sul congedo obbligatorio e facoltativo dei padri lavoratori dipendenti alla luce delle innovazioni apportate nel merito dalla Legge di bilancio 2021

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Legge di bilancio 2021 – Congedo obbligatorio e facoltativo dei padri – Chiarimenti Inps

15 Marzo 2021
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L’Inps, con la circolare n. 42/2021 – Allegato 1, ha fornito chiarimenti in merito al congedo obbligatorio e facoltativo dei padri lavoratori dipendenti a fronte delle modifiche apportate dalla legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021) alle disposizioni sulla materia contemplate dalla legge n. 92/2012.

Si rammenta che la legge di Bilancio 2021 ha disposto:

  • la proroga delle disposizioni relative al congedo obbligatorio in argomento anche alle nascite e alle adozioni/affidamenti avvenuti nell’anno 2021 (1° gennaio – 31 dicembre) (v. art. 1, comma 363, lettera a);
  • l’ampliamento, per l’anno 2021, da 7 a 10 giorni della durata del congedo obbligatorio (v. art. 1, comma 363, lettera b) fruibile, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore. Sul punto, l’Istituto precisa che, per le nascite e le adozioni/affidamenti (nonché in caso di morte perinatale) avvenuti nell’anno 2020, resta fermo che i padri lavoratori dipendenti hanno diritto a soli sette giorni di congedo obbligatorio, anche se ricadenti nei primi mesi dell’anno 2021 (cfr. messaggio n. 679/2020);
  • la proroga per l’anno 2021 della possibilità per il padre lavoratore dipendente di fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo(v. art. 1, comma 363, lettera c), previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima (cfr. circolare n. 40/2013 per le relative modalità operative);
  • la spettanza del congedo obbligatorio e facoltativo anche in caso di morte perinatale, ovvero durante il periodo compreso tra l’inizio della 28° settimana di gravidanza e i primi 7 giorni di vita del minore (v. art. 1, comma 25). Tuttavia, acquisito il parere del Ministero del Lavoro, l’Istituto ritiene che la tutela debba essere ampliata alla morte perinatale avvenuta nei primi dieci giorni di vita del minore[1].

In ordine alle modalità di presentazione della domanda, l’Inps, richiamando quanto già precisato con la citata circolare n. 40/2013, rammenta che possono presentare domanda all’Istituto solamente i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità sia effettuato direttamente dall’Inps. Nel caso in cui le indennità siano anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori devono comunicare in forma scritta la fruizione del congedo solo al proprio datore di lavoro, il quale provvederà a darne comunicazione all’Inps attraverso il flusso Uniemens (cfr. messaggio n. 6499/2013 – Allegato 1).

Resta ferma la disciplina dell’istituto in esame contemplata dal decreto ministeriale del 22 dicembre 2012.

 


[1] L’Inps chiarisce che il congedo può dunque essere fruito, entro i cinque mesi successivi alla nascita del figlio, anche nel caso di:

  1. figlio nato morto dal primo giorno della 28° settimana di gestazione. In questo caso il periodo di cinque mesi entro cui fruire dei giorni di congedo decorre dalla nascita del figlio, coincidente anche con la data di decesso;
  2. decesso del figlio nei primi dieci giorni di vita (compreso il giorno della nascita). In tal caso il periodo di cinque mesi entro cui fruire dei giorni di congedo decorre comunque dalla nascita del figlio e non dalla data di decesso.

Restano pertanto esclusi i padri i cui figli (nati, adottati o affidati) siano deceduti successivamente al decimo giorno di vita (il giorno della nascita è compreso nel computo).

 

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