L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – INL ha risposto, con l’allegata nota n. 441 del 17.03.2021, alla richiesta di parere in merito alla possibilità di emettere una diffida accertativa per crediti patrimoniali derivanti dalle differenze retributive maturate in ragione della unilaterale riduzione dell’orario di lavoro da parte datoriale e della conseguente decurtazione dello stipendio.
L’Ispettorato, tenuto conto del parere già reso sul tema dall’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la nota prot. n. 2110 del 15 marzo scorso e di quanto affermato dalla Corte di Cassazione (sent. n. 1375/2018) ha chiarito, in primo luogo, che l’accertamento sulla sussistenza e sulla quantificazione di tali rivendicazioni economiche del lavoratore riguarda una tipologia di crediti di natura risarcitoria che esula dall’ambito di applicazione della diffida accertativa di competenza del personale ispettivo[1].
Nel caso di specie, infatti, le differenze retributive richieste dal lavoratore sono diretta conseguenza di un eventuale inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. ascrivibile al datore di lavoro che, unilateralmente e senza la necessaria forma scritta, avrebbe ridotto l’orario di lavoro ed il conseguente trattamento retributivo del dipendente.
Pertanto, l’accertamento in merito alla sussistenza ed alla quantificazione di tali rivendicazioni economiche dovrà essere di esclusiva pertinenza dell’autorità giudiziaria.
In merito, poi, alla possibilità di emettere una diffida accertativa oltre il termine previsto dal comma 2 dell’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003[2], l’Ispettorato ha rilevato che sussistono regimi separati dei termini sul recupero delle spettanze retributive e contributive in ragione del soggetto, privato o pubblico, che intraprende l’iniziativa[3].
Il primo riguarda l’azione rimessa alla volontà del lavoratore che, unitamente ed al pari dei crediti retributivi, può rivendicare anche quelli contributivi a condizione che agisca nel termine decadenziale normativamente previsto ossia al termine di due anni dalla cessazione dell’appalto.
Il secondo, attinente solo alla parte contributiva, riguarda la diversa azione di recupero rimessa all’iniziativa dell’ente previdenziale che, invece di essere sottoposta al predetto termine decadenziale, è soggetta all’ordinario termine prescrizionale di cinque anni.
Ciò premesso, l’istituto ha chiarito che la decadenza di cui all’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 può essere impedita dall’iniziativa del lavoratore intrapresa nel suddetto termine biennale attraverso il deposito del ricorso giudiziario ovvero anche per mezzo di un prodromico atto scritto, anche stragiudiziale, inviato al committente.
E’ stato, infine, chiarito che “nei casi in cui la decadenza è impedita, il diritto rimane soggetto alle disposizioni che regolano la prescrizione” pertanto, a seguito della notifica dell’atto in questione, sarà possibile emanare la diffida accertativa avendo cura tuttavia di verificare l’assenza di una intervenuta prescrizione e ferme restando le ordinarie condizioni di certezza, liquidità ed esigibilità del credito.
[1] Art. 12 del D.Lgs. n. 124/2004: Diffida accertativa per crediti patrimoniali
[2] In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d’imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali
[3] Cfr. note n. 9943 del 19/11/2019 e n. 1107 dell’11/12/2020
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