Firmata dal Ministro della salute l’ordinanza 30.03.2021 che fissa nuove regole, valide dal 31.03.2021 al 16.04.2021, per coloro che nei 14 giorni antecedenti all’ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato in uno o più Stati e territori di cui all'elenco C
Si fa seguito alla comunicazione Ance di ieri 29.03.2021, per informare che è stata firmata, dal Ministro della Salute Speranza, l’Ordinanza 30 marzo 2021 che dispone misure aggiuntive in vigore dal 31 marzo al 6 aprile 2021.
Con tale Ordinanza sono stati previsti i seguenti obblighi per coloro che, nei 14 giorni antecedenti all’ingresso in Italia, abbiano soggiornato o transitato in uno o più Stati e territori di cui all’elenco C[1]:
E’ stato, inoltre, previsto che, qualora non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di dichiarazione di cui all’art. 50[3] del citato decreto, i suddetti obblighi non si applicano nei seguenti casi[4] :
[1] Restano, comunque ferme le disposizioni di cui agli articoli 49, 50, 51 e 57, comma 2, del DPCM 2 marzo 2021 (cfc. comunicazione Ance del 29.03.2021)
[2] Nel caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso in Italia in uno o più Stati e territori dicui all’elenco C dell’allegato 20, si applica l’obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell’attestazione di essersi sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo. In caso di mancata presentazione dell’attestazione di cui al presente comma, si applicano i commi da 1 a 5
[3] Autodichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000
[4] Di cui all’art. 51, comma 7 del DPCM 2 marzo 2021
Puoi scegliere quali categorie di cookie abilitare. I cookie necessari sono sempre attivi perché indispensabili per il corretto funzionamento del sito.