Con il messaggio n. 1361 del 31 marzo 2021, l’INPS fornisce nuove indicazioni in materia di fruizione dell’agevolazione contributiva denominata Decontribuzione Sud nel caso di somministrazione di lavoro.
Si ricorda che in precedenza l’Istituto, in adesione agli orientamenti espressi dal Ministero del Lavoro, aveva affermato che la suddetta agevolazione non fosse applicabile qualora il lavoratore in somministrazione, pur svolgendo la propria attività lavorativa in unità operative dell’azienda utilizzatrice ubicate nelle aree svantaggiate, sia “formalmente incardinato” presso un’agenzia di somministrazione situata in una Regione diversa da quelle interessate dal beneficio.[1]
Con il messaggio qui illustrato, l’INPS, a seguito di ulteriori indicazioni ricevute dal Ministero del Lavoro, modifica l’orientamento di cui sopra: in considerazione della ratio sottesa alla Decontribuzione Sud, che consiste nel favorire la stabilità occupazionale nelle aree svantaggiate, nel caso di somministrazione di lavoro la sede di lavoro rilevante ai fini del riconoscimento dell’agevolazione deve essere individuata nel luogo di effettivo svolgimento della prestazione. Pertanto, qualora il lavoratore svolga la propria prestazione presso un utilizzatore ubicato nelle regioni del Mezzogiorno, il beneficio può essere riconosciuto a prescindere da dove effettivamente abbia sede legale o operativa l’agenzia di somministrazione.
Al contrario, qualora il lavoratore sia dipendente di un’agenzia di somministrazione con sede legale o operativa in regioni del Mezzogiorno, ma svolga la propria prestazione presso un utilizzatore ubicato in regioni differenti, la decontribuzione non può essere riconosciuta.
Il nuovo indirizzo si basa sulla considerazione che le agenzie di somministrazione non beneficiano “direttamente” delle misure di decontribuzione, e più in generale di qualsiasi incentivo economico/contributivo, in quanto sono tenute per legge a trasferire tali benefici alle aziende utilizzatrici.[2]
Nel prosieguo del messaggio, al quale si rinvia, l’Istituto fornisce le istruzioni operative necessarie per consentire alle agenzie di somministrazione di fruire della Decontribuzione Sud per i rapporti intercorrenti con utilizzatori ubicati nelle regioni del mezzogiorno e di recuperare, altresì, le eventuali quote dello sgravio relative alle mensilità pregresse.
D’altra parte, l’INPS non procederà al recupero della misura nei confronti delle agenzie di somministrazione che abbiano sede legale o operativa nelle predette regioni del mezzogiorno e che per il periodo ottobre 2020 – marzo 2021, in conformità al precedente orientamento ministeriale, abbiano fruito della Decontribuzione Sud anche per lavoratori inviati presso aziende utilizzatrici ubicate in regioni diverse.
Resta fermo che, dal mese successivo alla data di pubblicazione del messaggio in esame (quindi dal mese di aprile 2021), la fruizione della decontribuzione Sud sarà considerata legittima solo qualora il lavoratore in somministrazione svolga effettivamente la propria attività in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
L’Istituto precisa infine che, in considerazione della natura dell’agevolazione quale aiuto di Stato, provvederà a registrare la misura nel registro nazionale degli aiuti di Stato, imputandola all’utilizzatore nelle ipotesi di somministrazione di lavoro.
[1] Messaggio INPS n. 72/21 e circolare INPS n. 33/21 (cfr. comunicazioni Ance rispettivamente del 12 gennaio 2021 e del 25 febbraio 2021).
[2] Art. 31 comma 1 lett. e) del D. Lgs. n. 150/15.
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