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L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito chiarimenti sui provvedimenti di interdizione al lavoro delle lavoratrici madri nel periodo post partum.

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

D.lgs. n. 151/2001 – Nota INL n. 553/21 – Interdizione al lavoro delle lavoratrici madri

6 Aprile 2021
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L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 553/2021, si è espresso in merito all’emanazione dei provvedimenti di interdizione al lavoro delle lavoratrici madri nel periodo successivo al parto, finalizzati, ai sensi degli artt. artt. 6, 7 e 17, del D.lgs. n. 151/2001, a tutelare la salute della lavoratrice madre e della prole attraverso l’adozione di misure di protezione in relazione alle condizioni di lavoro e alle mansioni svolte o attraverso l’astensione dal lavoro.

 

Secondo la normativa, è fatto divieto di adibire la lavoratrice al trasporto e al sollevamento di pesi, nonche´ a lavori pericolosi faticosi ed insalubri. A tal fine gli organi di vigilanza possono autorizzare l’interdizione dal lavoro laddove non sia possibile adibire la lavoratrice ad altre mansioni, quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino.

 

Ai fini dell’adozione dei provvedimenti di tutela alternativi sopra richiamati, si ritiene sufficiente, anche sulla base della giurisprudenza e degli orientamenti del Ministero del lavoro, la mera constatazione della adibizione della lavoratrice madre a mansioni di trasporto e al sollevamento di pesi, a prescindere dalla valutazione del rischio inerente all’interno del DVR, con conseguente riconoscimento della tutela della lavoratrice.

 

Il citato decreto n. 151/2001 prevede che qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni antecedenti al parto non goduti a titolo di astensione obbligatoria si aggiungano al periodo di congedo obbligatorio di maternità da fruire dopo il parto. Analogo principio, precisa l’INL, trova applicazione nelle ipotesi di interdizione fino al settimo mese dopo il parto: i giorni di congedo obbligatorio ante partum non fruiti si aggiungono al termine della fruizione dei sette mesi decorrenti dalla data effettiva del parto (cfr. in proposito la circolare Inps n. 69/2016). Il provvedimento di interdizione adottato dall’ITL dovrà quindi indicare la data effettiva del parto dalla quale decorrono i sette mesi di interdizione post partum, aggiungendo i giorni non goduti.

 

L’Ispettorato chiarisce infine che, pur in presenza di pronuncia giurisdizionale dichiarativa del diritto all’astensione, sia in ogni caso necessaria l’emanazione da parte dell’ITL del relativo provvedimento amministrativo di interdizione e che, ai fini dell’indennità sostitutiva, occorre che la lavoratrice inoltri sempre apposita istanza all’Inps, presupposto necessario per la relativa erogazione.

 

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