Nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 1 aprile 2021 è stato pubblicato il DL n. 44/2021, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”, in vigore dal giorno stesso della pubblicazione.
Il suddetto DL disciplina, per il periodo dal 7 al 30 aprile 2021, una serie di misure per il contenimento dell’epidemia da Covid-19. Si riportano di seguito quelle di interesse:
Per completezza di informazione, si segnalano anche le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del DL in esame, con riferimento ai quali si allega una news di Confindustria del 6 aprile 2021.
L’articolo 3 esclude la punibilità per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale (rispettivamente omicidio colposo e lesioni personali colpose) verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino anti SARS-COV-2 effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria, quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della Salute relative alle attività di vaccinazione. Nella news citata, Confindustria segnala che “Sul piano soggettivo, la disposizione non individua con precisione il soggetto attivo, per cui sembra applicabile a chiunque faccia uso del vaccino (medici, infermieri, farmacisti, odontoiatri, etc.). Risultano, quindi, tutelati anche i medici competenti che dovessero effettuare la vaccinazione in azienda”.
L’articolo 4, infine, introduce, fino alla completa attuazione del piano nazionale di vaccinazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, l’obbligo di sottoporsi alla vaccinazione anti SARS-COV-2 per “gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali”. In proposito, Confindustria segnala che “La disposizione sembra, quindi, escludere dall’obbligo chi, pur esercendo la professione sanitaria, non lo faccia all’interno di quei luoghi. Il dubbio, quindi, riguarda proprio l’estensione della norma al medico competente, il quale non sembra rientrare in alcuna delle categorie predette in quanto opera in azienda e non in una delle strutture suddette, non potendosi l’azienda identificare con nessuna delle strutture suddette (salvo interpretazioni estensive, ad esempio del concetto di studio professionale)”.
Per l’analisi di dettaglio delle due disposizioni di cui sopra, si rinvia all’allegata news di Confindustria.
[1] Cfr. comunicazioni Ance del 4 marzo 2021 e del 12 marzo 2021.
[2] Come già previsto dal DL n. 30/2021 per il periodo fino al 6 aprile 2021 (cfr. comunicazione Ance del 15 marzo 2021).
[3] Come già previsto dal DL n. 30/2021 per il periodo fino al 6 aprile 2021 (cfr. comunicazione Ance del 15 marzo 2021).
[4] Come già previsto dal DL n. 30/2021 per il periodo fino al 6 aprile 2021 (cfr. comunicazione Ance del 15 marzo 2021).
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