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Il DL n. 44/2021 dispone l’applicazione, per il periodo dal 7 al 30 aprile 2021, di una serie di misure per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, tra cui la proroga del DPCM 2 marzo 2021

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Covid 19 – DL n. 44/2021

6 Aprile 2021
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Nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 1 aprile 2021 è stato pubblicato il DL n. 44/2021, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”, in vigore dal giorno stesso della pubblicazione.

Il suddetto DL disciplina, per il periodo dal 7 al 30 aprile 2021,  una serie di misure per il contenimento dell’epidemia da Covid-19. Si riportano di seguito quelle di interesse:

  • continuano ad applicarsi le misure previste dal DPCM 2 marzo 2021[1] (la cui scadenza era originariamente prevista per il 6 aprile 2021), salvo quanto diversamente disposto dal DL medesimo (art. 1 comma 1);
  • nelle regioni e province autonome collocate in zona gialla continuano ad applicarsi le misure stabilite per la zona arancione.[2] In base all’andamento dell’epidemia e allo stato di attuazione del piano strategico nazionale dei vaccini, con deliberazione del Consiglio dei Ministri sarà possibile adottare determinazioni in deroga alla predetta disposizione e modificare le misure stabilite dal DPCM 2 marzo 2021 (articolo 1, comma 2);
  • le misure stabilite per la zona rossa si applicano anche nelle regioni e province autonome, individuate con ordinanza del Ministro della Salute, in cui l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi sia superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti[3] (articolo 1, comma 4);
  • i Presidenti delle regioni e province autonome possono disporre l’applicazione delle misure stabilite per la zona rossa, nonché ulteriori motivate misure più restrittive (articolo 1, comma 5):
  • nelle province in cui l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi sia superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;
  • nelle aree in cui la circolazione di varianti del virus SARS-COV-2 determini alto rischio di diffusività o induca malattia grave.[4]

Per completezza di informazione, si segnalano anche le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del DL in esame, con riferimento ai quali si allega una news di Confindustria del 6 aprile 2021.

L’articolo 3 esclude la punibilità per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale (rispettivamente omicidio colposo e lesioni personali colpose) verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino anti SARS-COV-2 effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria, quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della Salute relative alle attività di vaccinazione. Nella news citata, Confindustria segnala che “Sul piano soggettivo, la disposizione non individua con precisione il soggetto attivo, per cui sembra applicabile a chiunque faccia uso del vaccino (medici, infermieri, farmacisti, odontoiatri, etc.). Risultano, quindi, tutelati anche i medici competenti che dovessero effettuare la vaccinazione in azienda”.

 

L’articolo 4, infine, introduce, fino alla completa attuazione del piano nazionale di vaccinazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, l’obbligo di sottoporsi alla vaccinazione anti SARS-COV-2 per “gli esercenti le  professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività    nelle    strutture    sanitarie,    sociosanitarie     e socio-assistenziali,   pubbliche   e   private,    nelle    farmacie, parafarmacie e negli studi professionali”. In proposito, Confindustria segnala che “La disposizione sembra, quindi, escludere dall’obbligo chi, pur esercendo la professione sanitaria, non lo faccia all’interno di quei luoghi. Il dubbio, quindi, riguarda proprio l’estensione della norma al medico competente, il quale non sembra rientrare in alcuna delle categorie predette in quanto opera in azienda e non in una delle strutture suddette, non potendosi l’azienda identificare con nessuna delle strutture suddette (salvo interpretazioni estensive, ad esempio del concetto di studio professionale)”.

 

Per l’analisi di dettaglio delle due disposizioni di cui sopra, si rinvia all’allegata news di Confindustria.

 


[1] Cfr. comunicazioni Ance del 4 marzo 2021 e del 12 marzo 2021.

[2] Come già previsto dal DL n. 30/2021 per il periodo fino al 6 aprile 2021 (cfr. comunicazione Ance del 15 marzo 2021).

[3] Come già previsto dal DL n. 30/2021 per il periodo fino al 6 aprile 2021 (cfr. comunicazione Ance del 15 marzo 2021).

[4] Come già previsto dal DL n. 30/2021 per il periodo fino al 6 aprile 2021 (cfr. comunicazione Ance del 15 marzo 2021).

44235-News Confindustria.pdfApri
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