E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 92/2021 l’Ordinanza del Ministro della salute 16 aprile 2021, in vigore dal 17 aprile scorso fino al 30 aprile 2021 (salvo quanto diversamente stabilito dalle singole disposizioni), che introduce importanti modifiche alla disciplina degli spostamenti da e verso l’estero.
In particolare, è stato previsto che, dal 19 aprile 2021, fermi restando i divieti e le limitazioni di ingresso in Italia stabiliti dall’art. 49[1] del DPCM 2 marzo 2021, chiunque faccia ingresso per una qualsiasi durata nel territorio nazionale da Stati o territori esteri di cui agli elenchi C[2], D[3] ed E[4] dell’allegato 20 del predetto DPCM:
Tale previsione non si applica, a condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di dichiarazione di cui all’art. 50[5], nei casi di cui all’art. 51, comma 7, lettere a), b), c), f)[6], g), l)[7], m)[8], o).
E’ stato, inoltre, previsto che, per le persone che abbiano soggiornato o transitato, nei 14 giorni precedenti all’ingresso in Italia, in Stati e territori di cui ai suddetti elenchi D ed E dell’allegato 20 del predetto decreto:
Inoltre, chiunque faccia ingresso, per una qualsiasi durata, nel territorio nazionale da Stati o territori esteri di cui agli elenchi B[9], C, D ed E dell’allegato 20 al DPCM 2 marzo 2021, prima del proprio ingresso nel territorio nazionale, è tenuto a:
E’ stato, inoltre, previsto che, ferme restando le disposizioni di cui al DPCM 2 marzo 2021, sono vietati l’ingresso ìe il transito nel territorio nazionale alle persone che nei 14 giorni antecedenti abbiano soggiornato o transitato in Brasile, salvo in presenza di una delle seguenti situazioni e a condizione che non presentino sintomi da Covid-19:
Tali ingressi sono consentiti, fermi restando gli obblighi di dichiarazione previsti, nel rispetto dei seguenti obblighi:
L’ingresso nel territorio nazionale è, inoltre, consentito nelle situazioni previste all’art. 51, comma 7, lettere f)[12], m)[13] e n), del DPCM 2 marzo 2021, previa autorizzazione del Ministero della salute o secondo protocolli sanitari validati, in deroga ai commi da 1 a 6 del medesimo art. 51, secondo la seguente disciplina:
Le disposizioni di cui all’art. 2[14] e all’art. 3, comma 2[15], dell’ordinanza del Ministro della salute 2 aprile 2021, cessano di trovare applicazione con riferimento agli spostamenti da e per il Brasile e da e per la Regione del Tirolo.
[1]Limitazioni agli spostamenti da e per l’estero
[2] Elenco C Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia, (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.
[3] Elenco D Australia, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Ruanda, Singapore, Tailandia, nonche’ gli ulteriori Stati e territori a basso rischio epidemiologico, individuati, tra quelli di cui all’elenco E, con ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 6, comma 2
[4] Elenco E Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco.
[5] dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445
[6] f) a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle centoventi ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5
[7] l) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora
[8] m) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a centoventi ore
[9] Elenco B Stati e territori a basso rischio epidemiologico, individuati, tra quelli di cui all’elenco C, con ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 6, comma 2.
[10] nei termini e secondo la tempistica individuati con apposita circolare dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria
[11] n) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell’esercizio delle loro funzioni
[12] f) a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle centoventi ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5;
[13] m) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a centoventi ore
[14] ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, le misure di cui all’ordinanza del Ministro della salute 13 febbraio 2021 regolante l’ingresso di viaggiatori provenienti dal Brasile, sono prorogate fino al 30 aprile 2021.
[15] per la Regione del Tirolo il periodo di isolamento fiduciario di cui all’art. 1, comma 1, dell’ordinanza del Ministro della salute 30 marzo 2021, è pari a quattordici giorni
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