Con riferimento alle novità introdotte dalla legge di bilancio 2021 in materia di contratto di espansione, con la circolare n. 48/21, condivisa con il Ministero del Lavoro, l’INPS ha illustrato la disciplina dell’indennità mensile di cui al comma 5-bis dell’art. 41 del D. Lgs n. 148/15 e s.m.i., fornendo altresì le relative istruzioni operative.
La predetta legge di bilancio ha apportato significative modifiche all’istituto sperimentale del contratto di espansione, disciplinato dal citato art. 41.[1]
In via preliminare, si ricorda che, ai sensi del comma 1 del predetto art. 41, in via sperimentale – nella formulazione previgente, soltanto per gli anni 2019 e 2020 – “nell’ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative che comportano, in tutto o in parte, una strutturale modifica dei processi aziendali finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico dell’attività, nonché la conseguente esigenza di modificare le competenze professionali in organico mediante un loro più razionale impiego e, in ogni caso, prevedendo l’assunzione di nuove professionalità”, l’impresa può avviare una procedura di consultazione sindacale, finalizzata a stipulare in sede governativa un contratto di espansione con il Ministero del Lavoro e con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro R.S.A. ovvero con la R.S.U.[2]
Con la legge di bilancio sono state introdotte le seguenti modifiche (illustrate dall’INPS in apertura della suddetta circolare):
Dopo aver riepilogato le modifiche normative introdotte dalla legge di bilancio, l’INPS precisa, su indicazione del Ministero del Lavoro, che quanto disposto dal secondo periodo del comma 9 del citato art. 41 deve intendersi applicabile anche ai destinatari della prestazione di cui al comma 5-bis. Pertanto, le leggi e gli atti aventi forza di legge non possono in ogni caso modificare i requisiti per conseguire il diritto al trattamento pensionistico vigente al momento dell’adesione alle procedure previste dal comma 5-bis.
Nel prosieguo della circolare l’Istituto fornisce le istruzioni per l’applicazione di quanto disposto dal predetto comma 5-bis.
Le indicazioni contenute nella suddetta circolare sono riportate nella tabella allegata, alla quale si rinvia.
[1] L’art. 1 comma 349 della legge n. 178/2020 ha modificato l’art. 41 del d. lgs. n. 148/2015, come sostituito dall’art. 26-quater del DL n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 58/2019.
[2] La disciplina del contratto di espansione è contenuta nei successivi commi del medesimo art. 41.
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