Con la circolare n. 55/21, l’INPS ha trasmesso e illustrato il nuovo “Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi ai sensi dell’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241”, adottato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 111 del 21 dicembre 2020.
Il Regolamento recepisce le modifiche alla citata legge n. 241/90 introdotte dal c.d. Decreto Semplificazioni[1], e sostituisce i precedenti Regolamenti dell’INPS e degli Enti incorporati.[2]
Nella Tabella A) allegata al Regolamento sono individuati i termini per l’emanazione del provvedimento con riferimento ai procedimenti per i quali, in assenza di specifica diversa disposizione normativa, l’Istituto ha ritenuto di fissare termini procedimentali di conclusione superiori a quello di 30 giorni, fissato come ordinario dall’art. 2 comma 2 della legge n. 241/90. Per i procedimenti già presenti nei previgenti Regolamenti, l’individuazione dei predetti termini è stata effettuata in riduzione, come previsto dal citato Decreto Semplificazioni.[3]
Nel rinviare alla suddetta Tabella, si segnala in questa sede che, con riferimento alle istanze di cassa integrazione ordinaria (CIGO), il termine di conclusione del procedimento è fissato in 75 giorni, rispetto ai 90 giorni previsti dal Regolamento previgente. Per la cassa integrazione straordinaria (CIGS), il nuovo termine è stabilito in 45 giorni, rispetto ai precedenti 60.[4]
Nel prosieguo della circolare, l’INPS illustra le novità più significative del nuovo Regolamento.
Ambito di applicazione
Il Regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza dell’Istituto, che prendano avvio ad istanza di parte o d’ufficio.
Sono esclusi, come nella previgente disciplina, quelli in autotutela, quelli promossi con ricorso avverso un atto o un provvedimento amministrativo e quelli relativi alla gestione del personale e all’acquisizione di lavori, servizi e forniture.
È stata, inoltre, individuata un’ulteriore tipologia di esclusione, relativa ai procedimenti amministrativi nei quali i beneficiari sono selezionati a seguito di procedure oggetto di specifici bandi di concorso, soggette a vincoli finanziari e graduatorie.[5]
Sono, infine, esclusi tutti i procedimenti per i quali i termini di conclusione siano previsti da fonte legislativa o regolamentare, anche interna all’Istituto; in tal caso, infatti, si applicano i rispettivi termini ivi indicati.
Durata del procedimento
I procedimenti di competenza dell’INPS, avviati su istanza di parte o d’ufficio, devono essere conclusi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nella citata Tabella A).[6]
I procedimenti non ricompresi nella predetta Tabella dovranno essere conclusi nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare[7] o, in mancanza, nel termine di 30 giorni di cui all’art. 2 della legge n. 241/90.
Se l’istanza è manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, il procedimento sarà concluso con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione consisterà in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
Decorrenza dei termini
Il termine iniziale dei procedimenti a iniziativa di parte decorre, in via generale, dalla data di ricevimento della domanda, completa di tutta la documentazione richiesta. Fanno eccezione le istanze indicate nella Tabella A) per le quali il termine iniziale del procedimento decorre da un momento diverso in virtù di specifiche disposizioni normative.
Il Regolamento precisa, con riferimento alle varie modalità di trasmissione delle istanze di servizio/prestazione, a quale data la domanda si intenda ricevuta dall’Istituto: per quanto riguarda specificamente l’invio in modalità telematica, si fa riferimento alla data in cui è stata effettuata la trasmissione della singola domanda o del file contenente più domande.
Comunicazione di avvio del procedimento
L’articolo 4 del Regolamento è stato aggiornato in conformità al novellato art. 8 della legge n. 241/90.
Nello specifico, nella comunicazione di avvio del procedimento, sia ad istanza di parte che d’ufficio, devono essere indicati, tra l’altro, il domicilio digitale dell’amministrazione (unitamente a ufficio, unità organizzativa e persona responsabile del procedimento), nonché le modalità telematiche con cui è possibile prendere visione degli atti, accedere al fascicolo informatico ed esercitare, sempre in via telematica, i diritti previsti dalla legge n. 241/90, ovvero l’ufficio dove è possibile prendere visione degli atti che non siano disponibili o accessibili con le predette modalità.
Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza
L’articolo 5 del Regolamento è stato aggiornato alla luce del novellato articolo 10-bis della legge n. 241/90, il quale ha stabilito che alla tempestiva comunicazione all’istante, da parte del responsabile del procedimento, dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda consegue la sospensione dei termini di conclusione del procedimento (anziché, come previsto dalla precedente disciplina, l’interruzione dei termini predetti).
Sospensione del termine
L’articolo 6 disciplina la sospensione del termine di conclusione del procedimento, che può verificarsi, per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni, per l’acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’INPS o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.[8]
Inoltre, rispetto al Regolamento previgente, è stata introdotta la specifica fattispecie della sospensione “nel periodo necessario all’acquisizione di informazioni o di certificazioni, relative a fatti, stati o qualità, provenienti da Istituzioni estere, non attestati in documenti già in possesso dell’Istituto.” In tal caso, il termine riprende a decorrere dalla data in cui l’INPS riceve dall’Istituzione estera le predette informazioni o certificazioni.
Attività consultiva
L’articolo 7 del Regolamento è stato aggiornato alla luce della novella dell’articolo 16 comma 2 della legge n. 241/90: con riferimento ai procedimenti in cui sia richiesto il parere di un organo consultivo, al fine di accelerare l’adozione dei provvedimenti, l’Amministrazione richiedente procede indipendentemente dall’espressione del parere, facoltativo o obbligatorio, se questo non viene reso nei termini.
Termine finale del procedimento
I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento finale, anche nel caso di provvedimenti recettizi.
E’ stata introdotta una nuova disposizione (comma 5 dell’art. 9) avente a oggetto l’attivazione dei poteri sostitutivi in caso di inerzia dell’Istituto[9]: nei casi di silenzio inadempimento, decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, comprensivo dell’eventuale termine di sospensione, l’interessato può rivolgersi al soggetto titolare del potere sostitutivo, affinché concluda il procedimento entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.
Nella circolare illustrativa, l’INPS precisa che allo stato attuale il soggetto titolare del potere sostitutivo, cui può rivolgersi l’interessato, è il Direttore centrale/regionale/di coordinamento metropolitano competente territorialmente.
Risarcimento danni
L’INPS è tenuto al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, in riferimento all’art. 2-bis comma 1 legge 241/90, ad esclusione dei casi riferibili all’inerzia o al ritardo ascrivibili alle Istituzioni estere parti del procedimento.
Per quanto non riportato nella presente, si rinvia al testo del Regolamento, allegato alla suddetta circolare.
[1] Art. 12 del D.L. n. 76/20, convertito con modificazioni dalla legge n. 120/20.
[2] Per l’INPS, sostituisce il “Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti a norma dell’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificata dall’art. 7 della legge n. 69 del 2009”, adottato dall’Istituto con determinazione presidenziale n. 47 del 2 luglio 2010.
[3] Il comma 2 del citato art. 12 dispone che “Entro il 31 dicembre 2020 le amministrazioni e gli enti pubblici statali provvedono a verificare e a rideterminare, in riduzione, i termini di durata dei procedimenti di loro competenza ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241”.
[4] Si ricorda che la CIGS è concessa con decreto del Ministero del Lavoro. A seguito dell’emanazione di tale decreto, l’azienda presenta in via telematica all’INPS la richiesta di autorizzazione al conguaglio delle prestazioni anticipate ai lavoratori o, se previsto nel decreto, anche la modulistica per il pagamento diretto.
[5] Come chiarito dall’Istituto, si fa riferimento, in particolare, alla concessione di benefici a carico della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.
[6] Per eventuali procedimenti amministrativi introdotti successivamente al Regolamento, qualora ricorrano le condizioni per fissare un termine di conclusione superiore ai 30 giorni, il termine stesso sarà di volta in volta stabilito mediante integrazione della predetta Tabella.
[7] Come precisato dall’INPS, infatti, nella Tabella A non sono indicati i procedimenti il cui termine di conclusione sia superiore a 30 giorni in virtù di specifiche disposizioni.
[8] Fatto salvo quanto previsto dall’art. 8 del Regolamento, concernente le valutazioni tecniche.
[9] Sono state così recepite le disposizioni dei commi 9-bis, 9-ter e 9-quater dell’art. 2 della legge n. 241/90, introdotti dall’art. 1 del D.L. n. 5/12, convertito con modificazioni dalla legge n. 35/12.
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