Con comunicazione Ance dell’11 novembre 2020 è stata trasmessa una news di Confindustria avente a oggetto una serie di considerazioni critiche su provvedimenti dell’INAIL di rideterminazione retroattiva del tasso di tariffa rispetto a quello precedentemente comunicato dall’Istituto alle imprese interessate, con particolare riferimento all’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico dopo i primi due anni di attività.
Facendo seguito alla suddetta news, in cui segnalava tra l’altro che alcune aziende avevano già attivato ricorsi giurisdizionali per non incorrere in decadenze e prescrizioni, con news del 29 aprile scorso Confindustria comunica che, con sentenza n. 139/21 pubblicata il 21 aprile 2021, il Tribunale di Arezzo ha accolto in pieno la posizione della stessa Confindustria, dichiarando che l’INAIL non ha il diritto di pretendere per l’anno 2020 la somma richiesta quale maggior premio, non avendo effettuato la comunicazione nei termini di legge, ossia entro il 31 dicembre 2019.
Nel rinviare alla news allegata, si riportano i passaggi essenziali della citata sentenza:
“Non ritiene […] l’odierno giudicante di condividere l’assunto dell’INAIL per cui la scadenza del termine per la comunicazione dell’oscillazione del tasso medio, tanto in aumento quanto in diminuzione, avrebbe una valenza meramente ordinatoria ben potendo siffatta variazione essere comunicata in qualsiasi momento.
Ciò in quanto l’art. 22 del DM 27.2.2019 espressamente prevede che «Il provvedimento di cui al comma 1 (comunicazione dei tassi da applicare anno per anno) è comunicato al datore di lavoro con modalità telematica, entro il 31 dicembre di ciascun anno ed ha effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di comunicazione».
In particolare, l’opzione teorica propugnata dall’INAIL trascura il dato letterale della norma. […] In questo caso non è importante soltanto ciò che la norma in oggetto dice, ma anche quello che tace. Se la comunicazione ha effetto dall’anno successivo, vuol dire che per l’anno in corso è inefficace. […] Al più la nuova determinazione varrà per l’anno successivo. […]
[…] la normativa rilevante è costituita dall’art. 41 del T.U. 1124/65 che stabilisce che «il premio di assicurazione è dovuto dal datore di lavoro in base al tasso di premio previsto dalla tariffa … e applicato dall’INAIL nella misura, con le modalità e secondo le condizioni della tariffa stessa sull’ammontare complessivo delle retribuzioni effettivamente corrisposte o convenzionali, o comunque, da assumersi ai sensi di legge, per tutta la durata dei lavori ai prestatori d’opera compresi nell’obbligo dell’assicurazione».
Le modalità del pagamento del premio, evidentemente, non possono che essere quelle indicate nell’art. 22 del DM 27.2.2019, il quale non prevede, affatto, che il provvedimento di variazione del tasso abbia effetto prima della sua comunicazione e prima ancora della scadenza del termine entro cui la comunicazione deve avvenire.
Giova peraltro rilevare che ove si riconosce all’INAIL la potestà di variare, per così dire ad libitum, il tasso – al di fuori di ogni termine normativo – gli si consentirebbe di poter assumere in qualsiasi momento e al di fuori di ogni prevedibilità in capo ai destinatari una decisione di enorme impatto sulle imprese assicurate, idonea ad influire sull’iniziativa economica, sui bilanci, sulle previsioni organizzative e produttive.”
Si trasmette la citata news di Confindustria, recante in allegato la sentenza di cui sopra.
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