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Pubblicata in G.U. la Legge n. 61/2021, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 30/2021, che prevede novità in materia di lavoro agile e congedi

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Covid-19 – Legge n. 61/2021 di conversione, con modificazioni, del d.l n. 30/2021

17 Maggio 2021
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Nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 12 maggio 2021 è stata pubblicata la Legge n. 61/2021, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 30/2021 recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena».

 

Si riportano di seguito le innovazioni di maggior interesse attinenti il lavoro agile e i congedi.

 

L’art. 2 del citato d.l., rinominato Lavoro agile, congedi per genitori e bonus baby-sitting, è modificato come segue:

  • è aggiunto il comma 1-bis con cui viene riconosciuto il beneficio del lavoro agile anche ad entrambi i genitori di figli di ogni età con disabilità accertata (v. art. 3, commi 1 e 3, legge n. 104/92), con disturbi specifici dell’apprendimento riconosciuti (v. legge n. 170/2010) o con bisogni educativi speciali (v. direttiva ministeriale 27 dicembre  2012) per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata intera o parziale della sospensione dell’attività  didattica o educativa (integrazione riportata nel comma 1 per i genitori con figli minori di 16 anni) in presenza del figlio, dell’infezione da SARS Cov -2 del figlio o della quarantena del figlio o della chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale frequentati dai figli;
  • è aggiunto il comma 1-ter con cui viene sancito che, ferma restando la disciplina del lavoro agile stabilita dai contratti collettivi nazionali per il pubblico impiego, è riconosciuto al lavoratore che svolge l’attività in modalità agile il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli eventuali accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati.  L’esercizio  del  diritto  alla disconnessione, necessario per tutelare i tempi di riposo e la salute del lavoratore, non può avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi;    
  • è riformulato il secondo periodo del comma 2 riconoscendo il beneficio dell’astensione dal lavoro ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, a prescindere dall’età del figlio, per la durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, della  quarantena del figlio o della sospensione dell’attività didattica o educativa (integrazione riportata anche nel primo periodo del comma 2 per i genitori con figli conviventi minori di 14 anni) in  presenza o della chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale frequentati dal figlio. Con un periodo aggiuntivo viene inoltre stabilito che, sia per tali genitori che per quelli lavoratori dipendenti con figli conviventi minori di 14 anni, il congedo può essere fruito in forma giornaliera od oraria;
  • è integrato il comma 4 con la previsione che la conversione, su richiesta, nel congedo 2021 degli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del d.lgs. n. 151/20021, fruiti dai genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021[1], è possibile in caso di sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio, dell’infezione da SARS Cov-2 del figlio o della quarantena del figlio;
  • è aggiunto il comma 8-bis con cui viene modificato l’articolo 21-ter, comma 1, del decreto-legge  n. 104/2020 e s.m., nel senso che, fino al 30 giugno 2021, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l’attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica, è riconosciuto il diritto al lavoro agile anche in assenza degli accordi individuali, ai genitori lavoratori dipendenti sia pubblici che  privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge n. 104/1992 o figli con bisogni educativi speciali (BES).

 

Nel rammentare che le misure predette si applicano fino alla data del 30 giugno 2021, si evidenzia che tale scadenza non interessa il nuovo comma 1-ter attinente il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, non richiamato nel riformulato comma 10 dell’art. 2.

 

Per facilità di consultazione si rende disponibile il testo coordinato del provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

 


[1] A tal proposito, si rammenta che l’Inps, con il messaggio n. 1752/21, ha precisato che, su richiesta degli interessati, è possibile convertire nel Congedo 2021 gli eventuali periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale (artt. 32 e 33 del d.lgs. n. 151/2001) fruiti dal 1° gennaio al 12 marzo 2021, nonché quelli fruiti dal 13 marzo 2021 (data di entrata in vigore del d.l. n. 30/21) al 28 aprile 2021, giorno antecedente la data di rilascio della procedura telematica per la presentazione delle relative istanze (cfr. comunicazione Ance del 3 maggio 2021).

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