Fornite dall’Ispettorato nazionale del Lavoro, con la nota n. 804 del 19 maggio scorso, indicazioni in merito alla corretta interpretazione della procedura prevista dall’art. 19, comma 3[1], del D.Lgs n. 81/2015, a seguito della richiesta di numerose istanze di rinnovo di contratto a termine “in deroga assistita” relative ad ipotesi di modifica del livello contrattuale.
L’Ispettorato, dopo aver acquisito il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali[2] ha, in primo luogo, ricordato che l’art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015, ai fini del calcolo della durata massima dei contratti a termine intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, fa espresso riferimento allo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale.
Pertanto, nell’ipotesi in cui il lavoratore sottoscriva, con lo stesso datore di lavoro, più contratti a termine con diversi inquadramenti, sia di livello che di categoria legale, ai fini del calcolo della durata massima stabilita dall’art. 19, comma 2, non si determinerà una sommatoria della durata dei singoli contratti, ma soltanto di quelli, se esistenti, legati dal medesimo inquadramento.
Con riferimento, dunque, alla possibilità prevista dal comma 3 dell’art. 19 di stipulare, “in deroga assistita”, un ulteriore contratto a tempo determinato della durata massima di 12 mesi innanzi all’Ispettorato del lavoro, è stato chiarito che il riferimento è alle ipotesi in cui, tra lo stesso datore di lavoro e il medesimo lavoratore, si sia già “consumata” la durata massima prevista dalla legge o dalla contrattazione collettiva per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale.[3]
Pertanto, anche l’ulteriore contratto in deroga assistita dovrà interessare lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale.
L’Ispettorato, con riferimento al caso di specie, ha chiarito che qualora il datore di lavoro e il lavoratore sottoscrivano ex novo un contratto a termine che prevede un inquadramento differente rispetto al precedente contratto a termine sottoscritto tra le medesime parti, non vi è la necessità di avanzare istanza di deroga assistita.
E’ stato, infine, precisato che qualora la successione di contratti susciti perplessità e sorgano dubbi in merito alla diversità di inquadramento del lavoratore assunto a termine, l’Ispettorato territoriale potrà promuovere l’intervento ispettivo per verificare se la sottoscrizione di successivi e reiterati contratti a termine tra il medesimo lavoratore e il medesimo datore di lavoro sia conforme a quanto previsto dalla legge.
[1] Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione.
[2] nota prot. 4403 del 18 maggio u.s.
[3] Ex art. 19 comma 2
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