Il Ministero della Salute, con la circolare n. 22746 del 2021, ha aggiornato le indicazioni sulle misure di quarantena e di isolamento in relazione alla diffusione in Italia delle nuove varianti di SARS-VoC-2.
E’ stato definito caso di COVID-19 sospetto o confermato per variante VOC:
Il caso di variante VOC 202012/01 con delezione del gene S oppure il contatto stretto di caso COVID-19 con variante VOC 202012/01 accertata.
Il caso sospetto per variante VOC diversa da VOC 202012/01 per il quale sia presente un link epidemiologico (provenienza da Paesi a rischio o contatto stretto di caso con variante accertata).
Il caso confermato per variante VOC per il quale, attraverso il sequenziamento, sia stata rilevata la presenza delle specifiche mutazioni che caratterizzano una determinata variante.
Per limitarne la diffusione è stato stabilito che la misura della quarantena sia disposta nel caso in cui vi sia:
Un contatto stretto con un caso di SARS-CoV-2 o di variante VOC 202012/01 (sospetta o confermata). Il rientro in comunità è previsto dopo 10 giorni di quarantena con, al termine, test molecolare o antigenico negativo.
Un contatto, anche a basso rischio, con un caso di variante VOC NON 202012/01 (sospetta o confermata). Il rientro in comunità è previsto dopo 10 giorni di quarantena con, al termine, test molecolare o antigenico negativo (nel caso in cui il contatto a basso rischia sia un operatore sanitario o personale di laboratorio è disposta la sorveglianza sanitaria[1]).
E’ disposto l’isolamento nei casi in cui vi sia:
Un caso COVID-19, confermato compresi casi da variante VOC 202012/01 (sospetta o confermata). Il rientro in comunità è previsto dopo 10 giorni dalla comparsa della positività (di cui almeno gli ultimi 3 giorni senza sintomi) con tampone molecolare o antigenico negativo.
Un caso COVID-19 confermato di variante VOC diversa da VOC 202012/01 (sospetta o confermata). Il rientro in comunità è previsto dopo 10 giorni dalla comparsa della positività (di cui almeno gli ultimi 3 giorni senza sintomi) con tampone molecolare o antigenico negativo.
Nel caso in cui vi siano persone positive a lungo termine:
Se sono casi (sospetti o confermati) di SARS-CoV-2 o VOC 202012/01 i soggetti possono interrompere l’isolamento al termine del 21° giorni di positività, ma solo in assenza di sintomatologia da almeno 7 giorni (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia).
Se sono casi (sospetti o confermati) di VOC NON 202012/01 i soggetti possono interrompere l’isolamento solo dopo l’avvenuta negativizzazione rilevata con test molecolare.
[1] Art. 14 del D.L 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e art. 1, comma 2, lett. d), D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 3.
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