Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 7 giugno 2021, il Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 25 maggio 2021, relativo alla “rilevazione dei prezzi medi per l’anno 2019 e delle variazioni percentuali annuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento, relative all’anno 2020, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi”, c.d. Decreto “Caro materiali”.
Con tale decreto, si rileva che il prezzo dei materiali da costruzione più significativi nell’anno 2020, rispetto all’anno 2019, non ha subito variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento.
Si ricorda che la disciplina del “Caro Materiali” e delle relative compensazioni riguarda i soli appalti, ancora in corso di esecuzione, affidati prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 50/2016 .
In ogni caso, per la determinazione delle compensazioni riguardanti i materiali da costruzione più significativi impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell’anno 2020, si applicheranno, in relazione all’anno di presentazione dell’offerta, le variazioni rilevate nei precedenti decreti ministeriali.
In particolare, occorrerà fare riferimento:
• a quanto rilevato nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale del 20 maggio 2019, qualora l’offerta sia stata presentata negli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016;
• a quanto rilevato nell’allegato n. 1 del decreto 20 maggio 2019 e nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013, qualora l’offerta sia stata presentata nel 2011;
• a quanto rilevato nell’allegato n. 1 del decreto 20 maggio 2019, nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013 e nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, qualora l’offerta sia stata presentata nel 2010;
• a quanto rilevato nell’allegato n. 1 del decreto 20 maggio 2019, nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013 e nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, qualora l’offerta sia stata presentata nel 2009;
• a quanto rilevato nell’allegato n. 1 del decreto 20 maggio 2019, nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013, nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012 e nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, qualora l’offerta sia stata presentata nel 2008;
• a quanto rilevato nell’allegato n. 1 del decreto 20 maggio 2019, nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013, nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, nell’allegato n. 1 e nell’allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, qualora l’offerta sia stata presentata nel 2007;
• a quanto rilevato nell’allegato n. 1 del decreto 20 maggio 2019, nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013, nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, nell’allegato n. 1 e nell’allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010 e nella tabella allegata al decreto ministeriale 24 luglio 2008, qualora l’offerta sia stata presentata nel 2006;
• a quanto rilevato nell’allegato n. 1 del decreto 20 maggio 2019, nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013, nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, nell’allegato n. 1 e nell’allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, nella tabella allegata al decreto ministeriale 24 luglio 2008 e nella tabella allegata al decreto ministeriale 2 gennaio 2008, qualora l’offerta sia stata presentata nel 2005;
• a quanto rilevato nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale del 20 maggio 2019, nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale del 3 luglio 2013, nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale del 3 maggio 2012, nell’allegato n. 1 e nell’allegato n. 2 del decreto ministeriale del 9 aprile 2010, nella tabella allegata al decreto ministeriale del 24 luglio 2008, nella tabella allegata al decreto ministeriale 2 gennaio 2008 e nella tabella allegata al decreto ministeriale dell’11 ottobre 2006, qualora l’offerta sia stata presentata nel 2004;
• a quanto rilevato nell’allegato n. 1 del decreto 20 maggio 2019, nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013, nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, nell’allegato n. 1 e nell’allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, nella tabella allegata al decreto ministeriale 24 luglio 2008, nella tabella allegata al decreto ministeriale 2 gennaio 2008, nella tabella allegata al decreto ministeriale 11 ottobre 2006 e nella tabella allegata al decreto ministeriale 30 giugno 2005, qualora l’offerta sia stata presentata nel 2003 o anteriormente.
Ai sensi dell’art. 133 del D.lgs. n. 163/2006, la richiesta di compensazioni dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dal data di pubblicazione del decreto, e, quindi, nel caso specifico, entro il 5 agosto p.v.. Inoltre, l’importo della stessa verrà determinata applicando la metà della percentuale che eccede il 10% al prezzo dei materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell’anno precedente.
Fermo restando quanto previsto dal Decreto per le variazioni dei prezzi riguardanti il 2020 rispetto al 2019, si evidenzia che l’ANCE sta richiedendo con forza al Governo un provvedimento straordinario ed urgente per fronteggiare gli incrementi eccezionali registrati a partire dagli ultimi mesi del 2020, per alcuni importanti materiali delle costruzioni, mettendo in ginocchio il settore.
L’auspicio è che tale misura possa trovare accoglimento al più presto, se del caso nell’ambito dei provvedimenti attualmente in corso di conversione, per evitare il blocco di centinaia di cantieri, pubblici e privati.
Si allega il testo del decreto.
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