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Illustrate dall’INPS le novità in materia di trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19, introdotte dalla legge di conversione del Decreto Sostegni

Archivio, Inps, Inail e ammortizzatori sociali, Lavoro, welfare e sicurezza

Covid-19 ammortizzatori sociali – Novità legge di conversione del Decreto Sostegni–INPS, circ. 99/21

13 Luglio 2021
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Con la circolare n. 99 dell’8 luglio 2021, l’INPS illustra le novità in materia di integrazioni salariali con causale Covid-19, introdotte dalla legge di conversione del Decreto Sostegni (cfr. comunicazione Ance del 25 maggio 2021).

La legge n. 69/21 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 41/21 ha, infatti, parzialmente innovato la disciplina relativa agli ammortizzatori sociali connessi all’emergenza Covid-19, precedentemente introdotta dall’art. 8 del medesimo D.L.

E’ stato introdotto, inoltre, il differimento al 30 giugno 2021 dei termini decadenziali per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19 e per la trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2021. Si ricorda che, su questa disposizione, l’INPS ha già fornito le relative indicazioni operative con il messaggio n. 2310/21 (cfr. comunicazione Ance del 18 giugno 2021).

 

Modifiche alle disposizioni del D.L. n. 41/21 in materia di CIGO/ASO/CIGD con causale Covid-19

 

La legge di conversione n. 69/21 è intervenuta, in primo luogo, in merito alla collocazione temporale dei trattamenti di integrazione salariale previsti dall’art. 8 del D.L. n. 41/21[1], già oggetto di interpretazione estensiva da parte dell’INPS con la circolare n. 72/21 (cfr. comunicazione Ance del 3 maggio 2021)[2].

Il nuovo comma 2-bis del citato art. 8 stabilisce che i suddetti trattamenti possono essere concessi “in continuità” ai datori di lavoro che abbiano integralmente fruito degli analoghi trattamenti disciplinati dalla legge di bilancio 2021.

Come chiarito dall’Istituto, la modifica legislativa non incide sulla titolarità dei datori di lavoro di accedere ai trattamenti di integrazione salariale disciplinati dal suddetto art. 8, ma assolve alla finalità di consentirne, a determinate condizioni, un utilizzo anticipato rispetto alla decorrenza generalmente fissata al 1° aprile 2021, al fine di garantire una continuità di reddito in favore dei lavoratori interessati dalla sospensione o riduzione di attività.

Pertanto, il nuovo comma 2-bis si applica esclusivamente ai datori di lavoro cui sia stato integralmente autorizzato il periodo di 12 settimane di trattamenti previsto dalla legge di bilancio 2021 e che, in assenza della novella legislativa, sarebbero rimasti privi di ammortizzatori sociali per alcune giornate. Resta ferma ovviamente la durata massima complessiva dei trattamenti stabilita dal più volte citato art. 8.

L’Istituto conferma che l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale previsti dal medesimo art. 8 per periodi che decorrono dal 1° aprile 2021 prescinde, invece, dal ricorso agli ammortizzatori sociali disciplinati dalla legge di bilancio.

Restano valide le domande che, in relazione alle indicazioni fornite dall’INPS nella suddetta circolare n. 72/21, riguardano periodi decorrenti dal 29 marzo 2021.

Per quanto riguarda le modalità di richiesta delle integrazioni salariali ai sensi del comma 2-bis sopra illustrato, i datori di lavoro che, in conformità alla suddetta circolare n. 72/21, abbiano già trasmesso domanda di accesso alle prestazioni con causale “COVID 19 – DL 41/2021” per periodi decorrenti dal 29 marzo 2021, possono inviare una domanda integrativa di trattamenti di CIGO/ASO/CIGD, con la medesima causale, per periodi antecedenti alla predetta data e fino al 28 marzo 2021.

La domanda integrativa deve riguardare lavoratori occupati presso la medesima unità produttiva oggetto dell’istanza originaria, anche se non presenti nell’istanza medesima, purché risultanti in forza all’azienda al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del Decreto Sostegni).

Le domande integrative dovranno essere trasmesse entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione della circolare INPS qui illustrata.

La medesima scadenza trova applicazione anche con riferimento alle prime istanze di accesso ai trattamenti di CIGO/ASO/CIGD di cui al citato comma 2-bis, il cui periodo di sospensione o riduzione di attività, in regime di continuità con i trattamenti disciplinati dalla legge di bilancio 2021, decorra antecedentemente alla data del 29 marzo 2021.

L’INPS si riserva di fornire successive istruzioni per la sistemazione dei flussi UniEmens già inviati dai datori di lavoro e riferiti a periodi ricompresi nelle istanze di integrazione salariale di cui trattasi.

L’Istituto ricorda, infine, che i datori di lavoro che hanno erroneamente inviato domanda per trattamenti diversi da quelli cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possono trasmettere l’istanza nelle modalità corrette entro 30 giorni dalla comunicazione dell’errore da parte dell’amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente.

 

Differimento dei termini decadenziali

Come già accennato, con i nuovi commi 3-bis e 3-ter dell’art. 8 la legge di conversione del Decreto Sostegni ha disposto il differimento al 30 giugno 2021 dei termini di decadenza per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19 e dei termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2021.

Nella circolare qui illustrata, l’Istituto ripercorre i chiarimenti e le istruzioni operative già forniti con il citato messaggio n. 2310/21 (peraltro, ormai superati, in considerazione del termine di scadenza fissato al 30 giugno 2021).[3]

 


[1] Si ricorda che il Decreto Sostegni ha rifinanziato e disciplinato tali trattamenti per la durata massima rispettivamente di 13 settimane per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2021 per la cassa integrazione ordinaria (CIGO) e di 28 settimane per il periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 2021 per l’assegno ordinario (ASO) e la cassa integrazione in deroga (CIGD).

[2] In base alla citata circolare, per i datori di lavoro che avessero esaurito le 12 settimane di trattamenti di CIGO/ASO/CIGD con causale Covid-19 previsti dalla legge di bilancio 2021, i nuovi periodi introdotti dal Decreto Sostegni potevano essere richiesti a decorrere dall’inizio della settimana in cui si colloca il 1° aprile 2021, ossia da lunedì 29 marzo 2021.

[3] Cfr. la citata comunicazione Ance del 18 giugno 2021.

45565-Inps Circolare N. 99 del_08-07-2021.pdfApri
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