L’Aula della Camera ha licenziato, in prima lettura, il disegno di legge di conversione del DL 73/2021 recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (3132/C – Relatori l’On. Massimo Bitonci del Gruppo Lega e l’On. Giuseppe Buompane del Gruppo M5S), con la votazione di fiducia sul testo approvato dalla Commissione Bilancio dopo il rinvio deliberato dall’Assemblea per accogliere le osservazioni della Ragioneria Generale dello Stato sulla copertura finanziaria di alcune norme.
In particolare, è stata recepita la proposta sul caro materiali, fortemente richiesta dall’ANCE che per prima ha lanciato “l’allarme” ed ha portato la tematica all’attenzione pubblica, dell’Europa, del Parlamento (si veda al riguardo la notizia dell’audizione in “Interventi” dell’1 giugno u.s.) e del Governo.
Al riguardo, vengono introdotte misure per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione avvenuti nel primo semestre dell’anno 2021 per i lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del provvedimento. In particolare, viene previsto:
· l’emanazione di un decreto del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili che rilevi entro il 31 ottobre 2021 le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori dell’otto per cento, relative al primo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi;
· la disciplina di dettaglio della procedura per la compensazione per i materiali da costruzione indicati dal decreto ministeriale, in aumento o in diminuzione, nei limiti previsti e in deroga al previgente Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006) e al vigente Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021;
· l’applicazione per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti l’anno 2021, dei decreti ministeriali che rilevano le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi;
· l’utilizzazione delle risorse nei limiti del 50 per cento appositamente accantonate per gli imprevisti per ogni intervento, le ulteriori somme a disposizione, le somme derivanti da ribassi d’asta, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante, secondo determinate condizioni;
· l’istituzione nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili di uno specifico Fondo per l’adeguamento dei prezzi, con una dotazione di 100 milioni di euro, volto a soddisfare, in caso di insufficienza delle risorse previste dalle stazioni appaltanti, gli appaltatori che sono tenuti al rispetto delle norme del previgente e del vigente Codice dei contratti pubblici, ad esclusione dei concessionari di lavori pubblici;
· l’emanazione di un decreto del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili per stabilire le modalità di utilizzo del Fondo per l’adeguamento dei prezzi, garantendo la parità di accesso per la piccola, media e grande impresa di costruzione, nonché la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell’assegnazione delle risorse.
(art. 1-septies)
Sulla tematica in Aula sono stati accolti, inoltre, alcuni ordini del giorno che impegnano il Governo, come auspicato da ANCE, a:
– “a valutare l’opportunità di prevedere quanto prima, idonee misure di compensazione al pari di quanto previsto per il settore dei lavori pubblici, volte a sostenere e tutelare anche il settore privato delle costruzioni dal forte rincaro del costo dei materiali e delle materie prime” ( n. 141 riformulato, Mazzetti-FI);
– “a valutare l’opportunità di adottare iniziative normative volte ad individuare meccanismi di revisione dei prezzi nel settore dell’edilizia privata, modellati su quelli individuati dall’articolo 1-septies del provvedimento in esame, anche al fine di consentire la prosecuzione degli interventi legati al Superbonus 110 per cento” ( n. 168 riformulato, Calabria-FI).
Tra le ulteriori norme approvate:
–vengono rimodulati, a specifiche condizioni, i termini di versamento delle rate dovute nel biennio 2020-2021 della rottamazione-ter delle cartelle esattoriali ex art. 3 del DL 119/2018 e 16-bis del DL 34/2019), della definizione agevolata delle risorse proprie UE ex art. 5 del DL 119/2018) e del saldo e stralcio per contribuenti in difficoltà economica ex art. 1,c.190 e 193, della L. 145/2018;
(art. 1-sexies)
-viene estesa l’efficacia temporale di una delle misure transitorie di semplificazione procedimentale introdotte dal DL 34/2020 in relazione all’emergenza Covid-19, consistente nell’ampliamento della possibilità per cittadini ed imprese di presentare dichiarazioni sostitutive, in tutti i procedimenti avviati ad istanza di parte che hanno ad oggetto erogazioni di denaro comunque qualificate ovvero prestiti e finanziamenti da parte della P.A. relativi all’emergenza Covid, anche in deroga alla legislazione vigente in materia (articolo 264, co. 1, lett. a)). In particolare, si prevede l’applicazione della suddetta norma fino alla vigenza del “Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato per sostenere l’economia nel contesto della emergenza epidemiologica da COVID” approvato dalla Commissione europea (31 dicembre 2021);
(art. 57-bis)
-viene previsto, a modifica dell’art. 2, c. 5, del Dlgs 112/2008, che nell’ambito delle convenzioni accessorie al rilascio dei permessi di costruire, concernenti la realizzazione di nuovi edifici residenziali, le amministrazioni competenti individuino in termini preferenziali, tra le opere da realizzare a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria, quelle destinate all’installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, con particolare riferimento alle opere necessarie ad assicurare il collegamento tra l’ingresso dell’edificio e il più vicino nodo di connessione;
(art. 63-bis)
-viene prevista l’abrogazione dei DL n. 89/2021 recante “Misure urgenti in materia di agricoltura e per il settore ferroviario” e n. 99/2021 recante “Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese facendone salvi gli effetti”, le cui disposizioni sono confluite nel testo, disponendo al contempo che rimangano validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici dispiegatisi in tempo di loro vigenza.
In particolare, con il recepimento del DL 99 viene previsto, tra l’altro: la proroga al 31 agosto 2021 della sospensione dei termini di versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, nonché il termine finale della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente della riscossione e dai soggetti a cui è affidato l’accertamento e la riscossione dei tributi degli enti locali (art. 9); il rifinanziamento dell’autorizzazione di spesa inerente i contributi statali riconosciuti dalla cd. “Nuova Sabatini” di cui all’art. 2, c. 8 del DL 69/2013 (art. 11-ter); la possibilità del riconoscimento di un periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di datori di lavoro che, per esaurimento dei limiti di durata, non potrebbero più ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria o straordinaria e la preclusione, per la durata del trattamento straordinario di integrazione salariale riconosciuto, fruito entro il 31 dicembre 2021, della possibilità di avviare le procedure di licenziamento individuale e collettivo (art. 40bis);
-vengono apportate modifiche alla disciplina del percorso condiviso per la ricontrattazione delle locazioni commerciali di cui all’art. 6novies del DL 41/2021. In particolare, viene disposto che, ove il locatario non abbia avuto diritto di accedere, a partire dall’8 marzo 2020, ad alcuna delle misure di sostegno economico adottate dallo Stato per fronteggiare gli effetti delle restrizioni imposte dalla pandemia, il locatario e il locatore sono chiamati a collaborare tra di loro in buona fede per rideterminare temporaneamente il canone di locazione per un periodo massimo di cinque mesi nel corso del 2021.
(art. 4-bis)
-viene riconosciuta l’esenzione per il 2021 dal versamento IMU ai proprietari degli immobili, concessi in locazione ad uso abitativo, per cui sia stata emessa una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 giugno 2021. Ai medesimi soggetti viene, inoltre, riconosciuto il rimborso della prima rata pagata per il 2021.
(art. 4-ter)
-viene disposta la proroga di alcune misure in favore dei territori colpiti da eventi sismici. Tra questi: la proroga al 31 dicembre 2021 del credito d’imposta per investimenti nelle Regioni dell’Italia centrale colpiti dal sisma (art. 18-quater DL 8/2017); non concorrenza nella formazione del reddito –fino all’anno 2023 – dei redditi di fabbricati distrutti o inagibili ubicati nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, colpiti dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017 nell’isola di Ischia (art. 2, c. 5ter del DL 148/2017);
-viene prorogata al 31 dicembre 2021 la disciplina transitoria di cui all’art. 28-bis del DL 189/2016 per il recupero dei rifiuti non pericolosi derivanti da attività di costruzione e demolizione a seguito degli eventi sismici verificatisi in Italia centrale a far data dal 24 agosto 2016. Viene, inoltre, innalzato al 70%, il quantitativo di rifiuti destinato al suddetto recupero.
(art. 9 comma 4-bis)
-viene integrata la disciplina sui contratti a termine di cui all’art. 19 del Dlgs 81/2015 prevedendo una nuova condizione, costituita da specifiche esigenze previste dai contratti collettivi, in presenza della quale il contratto a tempo determinato può avere una durata superiore a 12 mesi, ma comunque non eccedente il limite massimo di 24 mesi.
(art. 41-bis)
-vengono destinate al Fondo unico per l’edilizia scolastica di cui all’art. 11, c. 4-sexies del DL 179/2012 anziché al Fondo per la ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 2016 e del 2017, le risorse incrementali, pari a € 10 mln per ciascuno degli anni 2020 e 2021, destinate all’attuazione di interventi di messa in sicurezza, di adeguamento sismico e di ricostruzione di edifici scolastici ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2 delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 di cui all’art. 32, c. 7bis, del DL 104/2020;
(art. 58-bis)
-vengono apportate modifiche alla disciplina del credito d’imposta, riconosciuto dall’art. 1, c. 536 della L. 178/2020, per sostenere l’investimento in capitale umano in settori strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese e promuovere l’inserimento di giovani neo-laureati nel sistema produttivo.
In particolare, viene ora disposto che il contributo è diretto alle imprese ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del Dlgs 241/1997.
Con successivo decreto del Ministro dell’Università, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, verranno adottate le disposizioni attuative;
(art. 60-bis)
In Aula sono stati accolti, inoltre, gli ordini del giorno nn. 142 (riformulato, Cortelazzo-FI), 68 (riformulato, Ciaburro-FdI), 166 (riformulato, Fogliani-Lega) che impegnano il Governo a prorogare la scadenza del Superbonus e ad estenderne l’ambito di applicazione oggettivo e soggettivo.
Il decreto legge che scade il 24 luglio p.v. passa, ora, alla seconda e definitiva lettura del Senato.
Link al fascicolo con gli ordini del giorno accolti.
In allegato il Comunicato Stampa: “DL Sostegni bis, ANCE: bene norma sul caro materiali”
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