È stato approvato in Aula della Camera, in prima lettura, il disegno di legge di conversione del DL 77/21 recante “governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” (DDL 3146/C, Relatori gli Onorevoli Annagrazia Calabria, del Gruppo parlamentare FI e Roberto Morassut, del Gruppo parlamentare PD), con la votazione della questione di fiducia sul testo delle Commissioni riunite Affari costituzionali e Ambiente, comprendente le modifiche approvate a seguito del rinvio deliberato dall’Aula (DDL 3146-AR).
In Commissione sono state approvate, in particolare, alcune norme richieste ed auspicate dall’ ANCE (vedi “Interventi ANCE” del 15 giugno 2021):
-in materia di superbonus 110 %, viene previsto, in particolare, che gli interventi ivi rientranti, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).
In caso di opere già classificate come attività di edilizia libera, nella CILA è richiesta la sola descrizione dell’intervento. In caso di varianti in corso d’opera queste sono comunicate a fine lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata. Non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la Scia per l’agibilità.
Viene, altresì, esteso a 30 mesi (dagli attuali 18) il termine per la cessione delle unità ricostruite in chiave antisismica ai fini del “Sismabonus acquisti”. Viene, altresì, stabilito che l che le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata;
articoli 33,comma 1, lett. c e 33-bis, comma 1 lettere b,c,d
-viene semplificato il procedimento autorizzatorio per i cd. “impianti mobili” di recupero e smaltimento, ossia impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, e gli altri impianti mobili di trattamento dei rifiuti non pericolosi, che possono essere utilizzati direttamente in cantiere;
articolo 35, comma 1, lettera L bis
Tra le altre numerose modifiche approvate al testo:
-viene prevista la proroga di un anno, dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 dell’entrata in vigore dell’obbligo di esternalizzazione secondo il rapporto 80/20 per concessionari “senza gara” diversi da quelli autostradali, di cui all’articolo 177, secondo comma, primo periodo, del Codice dei contratti pubblici.
articolo 47 ter comma 1
-viene disposto che, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l’affidatario trasmetta altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti speciali. La stazione appaltante verifica la predetta dichiarazione tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici;
articolo 49, comma 2, lettera b bis
-viene disposto che, al fine di accelerare il processo di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 2009, l’Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente possa esercitare il ruolo di soggetto attuatore degli interventi pubblici già finanziati o in corso di programmazione, di cui all’art. 11 del Dl 78/2015;
articolo 54, comma 2-bis
-viene disposto che, per velocizzare le procedure connesse all’affidamento e all’esecuzione dei contratti pubblici, la Struttura di missione la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 2009 possa individuare, sulla base di specifica motivazione, interventi che rivestono un’importanza essenziale e che possano essere realizzati secondo le disposizioni dell’articolo 63, commi 1 e 6, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
articolo 54, comma 2-ter
-viene prevista anche la partecipazione nella cabina di coordinamento del capo del Dipartimento «Casa Italia» e dal coordinatore della Struttura tecnica di missione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di garantire l’attuazione coordinata e unitaria degli interventi per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016;
articolo 14-bis
-in relazione alle norme recanti semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto, viene previsto, tra l’altro, che il Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici si esprima nel termine massimo di quarantacinque giorni dalla ricezione del progetto di fattibilità tecnica ed economica ovvero entro il termine massimo di venti giorni dalla ricezione del progetto modificato o integrato;
articolo 44, comma 1
-viene esteso da 30 a 45 giorni il termine per il dibattito pubblico su interventi che prevedono la realizzazione di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto;
articolo 46, comma 1
-viene disposto che, per la scelta nell’ambito dell’affidamento diretto, venga tenuto in considerazione il possesso di pregresse e documentate esperienze “anche individuati fra coloro che risultano iscritti ad elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante e comunque nel rispetto della rotazione”;
articolo 51 comma 1, lettera a, capoverso 2.1.
-viene prevista la possibilità di inserire nei bandi ed avvisi o inviti di gara criteri premiali atti ad agevolare le piccole e medie imprese nella valutazione dell’offerta, nell’ambito degli interventi connessi al PNRR;
articolo 47-quater
-viene disposta la proroga al 31 dicembre 2021 del termine di cui all’art. 206, c.7 bis, della L. 34/2020 entro cui l’affidamento delle concessioni di infrastrutture autostradali relative a una o più regioni da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti può avvenire anche in favore di società integralmente partecipate da altre PA;
articolo 44, comma 8-ter
-viene disposta la proroga, dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021, del termine previsto dallo “sblocca cantieri” per l’individuazione con DPCM di ulteriori interventi per i quali disporre la nomina di Commissari straordinari, ai sensi dell’art. 4 del Dl 32/2019;
articolo 52, comma 1, lett. a bis
-viene previsto che alla societa’ per azioni costituita pariteticamente tra l’ANAS S.p.a. e la regione Veneto possano essere affidate le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di ulteriori tratte autostradali situate prevalentemente nel territorio della regione Veneto;
articolo 44, comma 8-bis
-viene disposta la proroga di 10 anni della concessione di servizio della tratta della ferrovia internazionale Domodossola-Locarno al fine di assicurarne la continuità del servizio;
articolo 65-bis
-viene previsto che la procedura semplificata per il completamento delle reti di comunicazione elettronica e di rete mobile si applichi a condizione che i relativi interventi non comportino aumenti delle altezze superiori a 1,5 metri e aumenti della superficie di sagoma superiori a 1,5 metri quadrati (modifica di drafting). Viene estesa, inoltre, la suddetta procedura agli interventi di modifica di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici previsti dal punto A.24 dell’allegato A annesso al Regolamento di cui al DPR 31/2017;
articolo 40, comma 5
-viene prorogata dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023 la norma che consente alle società del gruppo Ferrovie dello Stato di stipulare, anche in deroga alla disciplina Codice appalti, apposite convenzioni al fine di potersi avvalere delle prestazioni di beni e servizi rese dalle altre società del gruppo; nonché ad ANAS S.p.A. di avvalersi dei contratti, anche di accordi quadro, stipulati dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato per gli acquisti unitari di beni e servizi appartenenti alla stessa categoria merceologica e legati alla stessa funzione, non direttamente strumentali ai propri compiti istituzionali;
articolo 51, comma 1, lettera b) bis
-viene introdotta la denominazione Commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico per i commissari per il contrasto al dissesto idrogeologico, disciplinati da diverse normative, attribuendo ad essi la competenza degli interventi in tale ambito, indipendentemente dalla fonte di finanziamento. Viene disposto, in particolare, che gli interventi di prevenzione, mitigazione e contrasto al dissesto idrogeologico – ivi compresi quelli finanziabili tra le linee di azione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – siano qualificati come opere di preminente interesse nazionale, aventi carattere prioritario. I commissari di Governo promuovono e adottano prioritariamente le misure necessarie per la più rapida attuazione degli interventi di preminente interesse nazionale, indirizzando le rispettive strutture regionali per la sollecita conclusione dell’iter approvativo e autorizzativo di ogni intervento di prevenzione e contrasto del dissesto idrogeologico, anche in coerenza con i criteri di priorità, ove definiti, dei piani di gestione del rischio di alluvioni e dei piani di assetto idrologico.
Gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e i rispettivi cronoprogrammi sono individuati con decreto del Ministro della transizione ecologica previa intesa con il Presidente di ciascuna regione territorialmente competente.
Viene, altresì, disposta la trasmissione al Parlamento da parte del Ministro della transizione ecologica di una relazione annuale contenente l’indicazione degli interventi di competenza dei Commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico e il loro stato di attuazione. Inoltre il Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico può attuare, anche attraverso i contratti di fiume, interventi di manutenzione idraulica sostenibile e periodica dei bacini e sottobacini idrografici;
articolo 36-ter
-viene previsto l’incremento di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per sostenere gli interventi della regione Calabria volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico, di cui all’art. 3 del Dl 148/1993;
articolo 36-bis
-viene previsto il rilascio dell’Autorizzazione unica per la realizzazione di interventi edilizi rilevanti nelle strutture turistiche all’esito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241;
articolo 24-bis
-vengono apportate modifiche alla disciplina introdotta dal provvedimento al Dlgs 152/2006 (art. 26-bis) sulla fase preliminare – mediante conferenza dei servizi preliminare – al procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR). In particolare, viene reso facoltativo il dimezzamento dei termini per lo svolgimento della conferenza preliminare e viene chiarito che le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento;
articolo 23, comma 3 e 4
-vengono adottate disposizioni finalizzate ad accelerare le procedure amministrative per la cessione di aree nelle quali sono stati edificati alloggi di edilizia residenziale pubblica;
articolo 22-bis
-vengono apportate modifiche alla disciplina sulla determinazione dell’autorità competente in materia di VIA disponendo, tra l’altro, che la Regione o la Provincia autonoma trasmettono al Ministero le valutazioni di competenza anche in merito alla individuazione dell’autorità competente allo svolgimento della procedura di VIA o verifica di assoggettabilità a VIA entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Inoltre, decorso tale termine, viene disposto che si considera acquisito l’assenso del Ministero sulla posizione formulata dalla Regione o Provincia autonoma. In assenza di questa viene considerata non valida quella disposta dal proponente;
articolo 25 comma 1 lettera a, capoverso 4-ter
-viene integrata la disciplina di cui all’art. 199 c. 3 del Dlgs 152/2006 sui contenuti dei piani regionali di gestione dei rifiuti prevedendo che gli stessi devono contenere anche l’analisi dei flussi derivanti da materiali da costruzione e demolizione nonché, per i rifiuti contenenti amianto, idonee modalità di gestione e smaltimento in ambito regionale;
articolo 35, comma 3-ter
-vengono apportate modifiche alla norma di interpretazione autentica dell’articolo 185 del Dlgs 152/2006 in materia di matrici materiali di riporto. In particolare, viene chiarito che le matrici ambientali di riporto debbono essere sottoposte a test di cessione ai fini – oltre che delle metodiche da utilizzare – anche dei limiti da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee. Viene, inoltre, previsto che le suddette matrici devono rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati e non più solo «ove conformi ai limiti del test di cessione»;
articolo 37, comma 1-bis
-viene previsto che i rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, compresi le fosse settiche e manufatti analoghi siano considerati prodotti dal soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva;
articolo 35, comma 1, lettera e bis
-Viene prevista l’applicazione del regime derogatorio previsto dall’articolo per l’attuazione dei programmi del PNRR di competenza del Ministero della Salute anche al programma pluriennale di interventi in tema di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e delle strutture residenziali, di cui all’art. 20 della legge 67/1988;
articolo 56, comma 1
-viene disposto che le procedure di valutazione di impatto ambientale degli interventi di cui all’Allegato IV del presente decreto siano svolte con le modalità e nei tempi previsti per i progetti ricompresi nel PNRR, di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonche’ dei progetti attuativi del PNIEC, di cui al comma 2-bis dell’articolo 8 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006;
articolo 44, comma 3
-Vengono disciplinati, in deroga alle disposizioni di cui al decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975, i criteri tecnici per il rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e per la qualificazione edilizia degli immobili di interesse storico sottoposti al vincolo (in deroga ai requisiti sull’altezza minima, ai requisiti igienico-sanitari delle abitazioni);
articolo 51, comma 1 lettera f bis
-viene stabilito che l’installazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici ad accesso pubblico non è soggetta al rilascio del permesso di costruire ed è considerata attività di edilizia libera. Inoltre viene disposto che il soggetto che effettua l’installazione delle infrastrutture sopracitate su suolo pubblico debba presentare l’istanza all’ente proprietario della strada per la manomissione e l’occupazione del suolo pubblico per l’infrastruttura di ricarica e per le relative opere di connessione, di cui dall’articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;
articolo 32-ter
-Vengono adottate misure volte a garantire l’inclusione lavorativa delle persone disabili. In particolare, viene previsto per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, la consegna alla stazione appaltante della certificazione che attesti di essere in regola con le norme in materia di lavoro dei disabili e della relativa relazione, di cui all’art 17 della L 68/1999; l’inserimento nei bandi di gara delle stazioni appaltanti di specifiche clausole volte a promuovere l’inclusione lavorativa delle persone disabili;
articolo 47, comma 4
-viene previsto che le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR;
articolo 2, co. 6-bis
-per garantire una più efficace attuazione del programma di Governo e anche al fine della trasmissione alle Camere delle relazioni periodiche sullo stato di attuazione dei provvedimenti attuativi di secondo livello previsti in disposizioni legislative, viene rafforzata la Rete governativa permanente dell’attuazione del programma di Governo, coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio per il programma di Governo e costituita dai Nuclei permanenti per l’attuazione del programma di Governo istituiti da ciascun Ministero all’interno degli uffici di diretta collaborazione con il compito di provvedere alla costante attuazione dei citati provvedimenti attuativi e al recupero dell’arretrato di quelli non adottati;
articolo 8-bis
-viene consentito agli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria a iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti, per gli anni dal 2021 al 2026, mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall’articolo 163 del TUEL e dall’allegato 4/2 annesso al D.Lgs. n. 118 del 2011 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);
articolo 15, comma 4-bis
-viene prevista la possibilità di modificare su richiesta di una delle Commissioni parlamentari competenti a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, le tipologie dei progetti attuativi del PNIEC con decreto del Ministro della transizione ecologica;
articolo 17 comma 2-septies
-viene disposto che le Regioni, nei procedimenti disciplinati dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, esprimano la loro intesa entro trenta giorni dalla positiva conclusione della conferenza di servizi, al fine di consentire all’autorità competente il rilascio del provvedimento finale;
articolo 18-bis
-viene prevista la partecipazione anche di Roma capitale al Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale che svolge funzioni consultive nelle materie e per le questioni connesse all’attuazione del PNRR;
articolo 3, comma 1
-viene previsto che le Commissioni parlamentari competenti, sulla base delle informazioni ricevute dal Governo, monitorano lo stato di avanzamento del PNRR e i progressi compiuti nella sua attuazione, anche con riferimento alle singole misure, nonché formulano osservazioni ed esprimono valutazioni utili ai fini della migliore attuazione del PNRR nei tempi previsti;
articolo 1, comma 2
-viene disposto che nell’ambito di un protocollo d’intesa nazionale tra il Governo e le parti sociali più rappresentative, ciascuna amministrazione titolare di interventi previsti nel PNRR preveda periodici Tavoli di settore e territoriali sui progetti di investimento.
articolo 8, comma 5-bis
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