Pubblicato il decreto legge 23 luglio, n. 105, che, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione del virus COVID-19, proroga lo stato di emergenza al 31 dicembre 2021.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 23 luglio 2021 è stato pubblicato il D.L. n. 105/21, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”, in vigore dal 23 luglio 2021.
Si riportano di seguito le disposizioni in materia di lavoro e sicurezza di interesse per il settore.
All’articolo 1 è prevista l’ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19.
L’articolo 3 integra il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, inserendo un nuovo articolo sull’impiego delle certificazioni verdi Covid in determinate attività.
In particolare si rileva che, a far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca l’accesso a convegni e congressi esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, nel rispetto di protocolli e linee guida.
All’articolo 6 vengono prorogati al 31 dicembre i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’allegato A, fermi restando i limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente. Tra queste disposizioni, si segnalano:
L’art. 9, ai commi 1 e 2, estende per il periodo dal 1° luglio al 31 ottobre 2021 la disposizione sul lavoro agile per i lavoratori c.d. fragili, di cui al comma 2-bis dell’art. 26 del D.L. n. 18/20 (Decreto Cura Italia). Se ne riporta di seguito il nuovo testo: “A decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 ottobre 2021 i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.”
Non risulta prorogata, invece, la disposizione di cui al comma 2 del citato art. 26, relativa all’equiparazione al ricovero ospedaliero del periodo di assenza dal lavoro per i lavoratori fragili (qualora la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile), prescritto dalle figure sanitarie competenti. L’efficacia di questa norma è cessata al 30 giugno 2021.
All’articolo 12, recante “Disposizioni transitorie e finali” è prevista la proroga delle misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, fino al prossimo 31 dicembre.
Ciò significa che le disposizioni contenute nei protocolli anti contagio e nelle linee guida per le attività economiche e produttive, allegati al medesimo DPCM, dovranno essere applicate fino a tale data.
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