Il Ministro della salute ha adottato l’ordinanza 29 luglio 2021 in tema di spostamenti da e verso l’estero, efficace dal 31 luglio al 30 agosto 2021.
L’ordinanza, che riordina la disciplina sulla mobilità internazionale:
- aggiorna gli elenchi C e D dell’allegato 20 del DPCM 2 marzo 2021;
- riorganizza la disciplina degli spostamenti da e verso i Paesi di cui all’allegato E del DPCM 2 marzo 2021;
- proroga fino al 30 agosto 2021 le misure di cui all’art. 1 dell’ordinanza del Ministro della salute 29 aprile 2021 (integrate e reiterate dalle ordinanze 6 maggio, 30 maggio e 18 giugno), relative agli spostamenti dall’India, Bangladesh e Sri Lanka;
- proroga fino al 30 agosto 2021 le misure di cui all’art. 4 dell’ordinanza del Ministro della salute 14 maggio 2021, relative agli spostamenti dal Brasile.
Di seguito si riporta un riepilogo di quanto contenuto nel testo:
- L’art. 2 prevede che gli spostamenti da e per la Repubblica di San Marino e la Città del Vaticano non sono soggette né a limitazioni, né a obblighi dichiarativi. Inoltre, le certificazioni rilasciate dalle locali autorità in merito alla guarigione dal COVID-19 e alla vaccinazione (purchè il vaccino sia validato dall’EMA) sono considerate equivalenti a quelle italiane anche ai fini dell’art. 9, co. 10-bis del DL n. 52/2021.
- L’art. 3 aggiorna i Paesi dell’elenco C dell’Allegato 20 del DPCM 2 marzo 2021 (Paesi UE e Paesi Accordo Schengen e Israele).
L’ingresso in Italia per coloro che nei 14 giorni precedenti abbiano soggiornato o transitato in uno dei Paesi di cui all’elenco C è consentito alle seguenti condizioni:
- presentazione (al vettore e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli) del Passenger Locator Form (PLF);
- presentazione (al vettore e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli) del green pass o di una certificazione equipollente.
In caso di violazione delle citate condizioni, è disposta la quarantena di 5 giorni, con l’obbligo di sottoporsi a tampone all’esito della stessa.
L’ingresso in Italia delle persone che nei 14 giorni precedenti abbiano soggiornato o transitato in Israele è consentito alle seguenti condizioni:
- presentazione (al vettore e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli) del PLF;
- presentazione (al vettore e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli) del green pass o di una certificazione equivalente rilasciata dall’autorità sanitaria di Israele.
- L’art. 4 aggiorna i Paesi dell’elenco D dell’Allegato 20 del DPCM 2 marzo 2021.
L’ingresso in Italia per coloro che nei 14 giorni precedenti abbiano soggiornato o transitato in uno dei Paesi di cui all’elenco D è consentito alle seguenti condizioni:
- presentazione (al vettore e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli) del PLF;
- presentazione (al vettore e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli) del certificato di tampone negativo effettuato nelle 72 ore precedenti (48 ore in caso di ingresso da UK);
- quarantena di 5 giorni, con l’obbligo di sottoporsi a tampone all’esito della stessa.
L’ingresso in Italia per coloro che nei 14 giorni precedenti abbiano soggiornato o transitato in USA, Canada e Giappone è, altresì, consentito alle seguenti condizioni:
- presentazione (al vettore e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli) del PLF;
- presentazione (al vettore e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli) del green pass o di una certificazione equivalente rilasciata dall’autorità sanitaria di USA, Canada e Giappone.
- L’art. 5 riordina la disciplina degli spostamenti da e verso i Paesi di cui all’allegato E del DPCM 2 marzo 2021.
In particolare:
- gli spostamenti verso i Paesi di cui all’elenco E sono consentiti solo per esigenze lavorative, assoluta urgenza, esigenze di salute e di studio e rientro al domicilio, residenza o abitazione propri o di persona, anche non convivente, con la quale si abbia una comprovata e stabile relazione affettiva;
- l’ingresso in Italia da parte di chi nei 14 giorni precedenti abbia transitato o soggiornato in uno dei Paesi di cui all’elenco E è consentito solo per esigenze lavorative, assoluta urgenza, esigenze di salute e di studio e rientro al proprio domicilio, residenza o abitazione. Inoltre è consentito l’ingresso in Italia di cittadini UE e dei loro familiari, di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo in UE e dei loro familiari, o di chi debba raggiungere il domicilio, la residenza o l’abitazione di un cittadino UE o di soggiornanti di lungo periodo in UE, con il quale abbia una comprovata e stabile relazione affettiva.
Gli ingressi in Italia da uno dei Paesi di cui all’elenco E è consentito alle seguenti condizioni:
- presentazione (al vettore e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli) del PLF;
- presentazione (al vettore e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli) del certificato di tampone negativo effettuato nelle 72 ore precedenti;
- quarantena di 10 giorni, con l’obbligo di sottoporsi a tampone all’esito della stessa.
- L’art. 6, co. 1, prevede che, ove non insorgano sintomi di COVID-19, fermi l’obbligo di PLF e di sottoposizione a tampone, la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario non si applicano per:
- gli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria (art. 51, co. 7, lett. d) del DPCM 2 marzo 2021);
- gli ingressi per ragioni non differibili, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco, e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, l’attestazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un tampone risultato negativo (art. 51, co. 7, lett. e) del DPCM 2 marzo 2021);
- i cittadini e i residenti degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C e D dell’allegato 20 del DPCM che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro, salvo che nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato in uno o più Stati e territori di cui all’elenco C del nuovo allegato 20 del DPCM 2 marzo 2021 (art. 51, co. 7, lett. h));
- il personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore (art. 51, co. 7, lett. m) del DPCM 2 marzo 2021);
- chi fa ingresso in Italia mediante i c.d. voli “Covid-tested” ai sensi dell’ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020 (art. 51, co. 7, lett. p) del DPCM 2 marzo 2021).
- L’art. 6, co. 2, prevede che, qualora non insorgano sintomi di COVID-19 e fermo l’obbligo di PLF, l’obbligo di presentazione del green pass di cui agli artt. 3, 4, 5, non si applica a:
- l’equipaggio dei mezzi di trasporto e al personale viaggiante (art. 51, co. 1, lett. a) e lett. b) del DPCM 2 marzo 2021);
- i movimenti da e per la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano (art. 51, co. 7, lett. c) del DPCM 2 marzo 2021);
- i lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora (art. 51, co. 7, lett. l) del DPCM 2 marzo 2021);
- chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore;
- chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza.
- L’art. 6, co. 3, dispone che, qualora non insorgano sintomi di COVID-19, l’obbligo di PLF e di presentazione del green pass di cui agli artt. 3, 4, 5, non si applica a:
- chiunque rientra con mezzo privato in Italia a seguito di una permanenza di non più di 48 ore a non oltre 60 km di distanza dal luogo di residenza, domicilio o abitazione;
- chiunque con mezzo privato permanga non più di 48 ore in località del territorio nazionale situate a non oltre 60 km di distanza dal luogo di residenza, domicilio o abitazione.
- L’art. 7 prevede, ai fini dell’art. 9, co. 10-bis del DL n. 52/2021 (spostamenti in entrata e in uscita dalle “zone rosse” o “zone arancioni”; accesso a strutture sanitarie e socio-sanitarie; uscite temporanee dalle strutture residenziali; spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi; accesso alle fiere; partecipazione a feste e cerimonie) l’equivalenza ai green pass italiani e Ue delle certificazioni rilasciate dalle autorità di Canada, Giappone, Israele, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord e Stati Uniti d’America.
- L’art. 8 dispone che sono esenti dall’effettuazione del tampone i bambini di età inferiore a sei anni.
- L’art. 9, co. 1, proroga fino al 30 agosto 2021 le misure di cui all’art. 1 dell’ordinanza del Ministro della salute 29 aprile 2021 (integrate e reiterate dalle ordinanze 6 maggio, 30 maggio e 18 giugno), relative agli spostamenti dall’India, Bangladesh e Sri Lanka. Pertanto, fino a tale data, rimangono vietati l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei 14 giorni precedenti abbiano soggiornato o transitato in India, Bangladesh o Sri Lanka. L’ingresso da tali Paesi è consentito solo:
- ai cittadini italiani con residenza anagrafica in Italia da prima del 29 aprile 2021 (ordinanza 29 aprile 2021);
- ai cittadini italiani iscritti nell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) (ordinanza 6 maggio 2021);
- per ragioni umanitarie o sanitarie non differibili previa autorizzazione del Ministero della salute (ordinanza 6 maggio 2021).
In tali casi, l’ingresso in Italia è soggetto alle seguenti condizioni:
- presentazione (al vettore e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli) del PLF (ordinanza 18 giugno 2021);
- presentazione (al vettore e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli) del certificato di tampone negativo effettuato nelle 72 ore precedenti (ordinanza 29 aprile 2021);
- sottoposizione a tampone al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine (ordinanza 29 aprile 2021);
- quarantena di 10 giorni nei “Covid Hotel” ovvero nei luoghi idonei indicati dall’autorità sanitaria o dalle autorità di protezione civile, con l’obbligo di sottoporsi a tampone all’esito della stessa (ordinanza 29 aprile 2021).
I divieti e gli adempimenti di cui sopra non si applicano all’equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci. Per tali soggetti resta fermo l’obbligo di tampone al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale (ordinanza del Ministro della salute 29 aprile 2021).
- L’art. 9, co. 2, proroga fino al 30 agosto 2021 le misure di cui all’art. 4 dell’ordinanza del Ministro della salute 14 maggio 2021, relative agli spostamenti dal Brasile. Pertanto, fino a tale data, rimangono vietati l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei 14 giorni precedenti abbiano soggiornato o transitato in Brasile. L’ingresso dal Brasile è consentito solo:
- ai soggetti con residenza anagrafica in Italia da prima del 13 febbraio 2021;
- ai soggetti che intendano raggiungere il domicilio, l’abitazione o la residenza dei figli minori, del coniuge o della parte di unione civile;
- previa autorizzazione del Ministero della salute per inderogabili motivi di necessità.
In tali casi, l’ingresso in Italia è soggetto alle seguenti condizioni:
- presentazione (al vettore e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli) del PLF;
- presentazione (al vettore e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli) del certificato di tampone negativo effettuato nelle 72 ore precedenti;
- sottoposizione a tampone al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine;
- quarantena di 10 giorni, con l’obbligo di sottoporsi a tampone all’esito della stessa.
Inoltre, l’ingresso dal Brasile è consentito, tra l’altro, a:
- chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza (art. 51, co. 7, lett. f) del DPCM 2 marzo 2021);
- il personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore (art. 51, co. 7, lett. m) del DPCM 2 marzo 2021).
In tali casi, l’ingresso in Italia è subordinato alla preventiva autorizzazione del Ministero della salute secondo la seguente disciplina:
- presentazione (al vettore e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli) del PLF;
- presentazione (al vettore e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli) del certificato di tampone negativo effettuato nelle 72 ore precedenti;
- sottoposizione a tampone al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale.
I divieti e gli adempimenti di cui sopra non si applicano all’equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci. Per tali soggetti resta fermo l’obbligo di tampone al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale.
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