Investimenti in beni strumentali nuovi: se al 15 novembre 2020 è stato effettuato l’ordine vincolante ed è stato versato l’acconto, il credito di imposta segue le regole fissate dalla legge di bilancio 2020. Se, invece, al 15 novembre 2020 le suddette condizioni non si sono verificate, valgono le regole della legge di bilancio 2021.
Con la Circolare 9/E del 23 luglio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito quale disciplina applicare al credito di imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi in caso di investimenti effettuati tra il 16 novembre 2020 e il 30 giugno 2021 e ha affrontato una serie di questioni legate alle modalità di applicazione del credito d’imposta alla luce delle novità della legge di bilancio 2021.
Si ricorda che la legge 178/2020 (bilancio 2021) ha modificato e rafforzato la disciplina[1] del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Le novità riguardano, in particolare, gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022[2].
Pertanto, per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 30 giugno 2021 viene a crearsi una parziale sovrapponibilità tra la nuova disciplina e quella fissata[3] della legge di bilancio 2020.
Su questo punto l’Agenzia precisa che la disciplina prevista dalla legge di bilancio 2020 si applica a quegli investimenti per cui al 15 novembre 2020 è stato effettuato l’ordine vincolante, è stato versato l’acconto del 20% (c.d. “prenotazione”), e sempre che gli investimenti vengano completati entro il 30 giugno 2021.
Diversamente, se al 15 novembre non si sono verificate le suddette condizioni si rende applicabile la nuova disciplina introdotta dalla Legge di bilancio 2021.
Nella circolare vengono, poi, forniti ulteriori chiarimenti, ad esempio in tema di:
Sul punto l’Agenzia precisa che la fruizione in una sola quota è facoltativa;
Per verificare che il cumulo degli incentivi non superi il costo dell’investimento l’Agenzia precisa che occorre:
Se la somma dell’importo degli altri incentivi concessi sugli investimenti ammissibili e del credito di imposta, maggiorato del risparmio d’imposta, risulta minore o uguale al costo agevolabile, è possibile beneficiare del credito per intero, altrimenti questo andrà ridotto proporzionalmente.
[1] Già la Legge n. 160/2019 (Bilancio 2020) aveva “trasformato” i benefici “super ammortamento” ed “iper ammortamento” legati alla maggiorazione del costo rilevante agli effetti delle quote di ammortamento deducibili dal reddito d’impresa, in crediti d’imposta utilizzabili in compensazione. Cfr. ANCE “Legge di Bilancio 2020 – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – Misure fiscali di interesse” – ID N. 38132 dell’8 gennaio 2020.
[2] oppure al 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
[3] Cfr. art. 1 commi 184 a 197.
[4] Inizialmente, anche per questi beni la Legge di Bilancio 2021 ammetteva la compensazione in unica quota solo a favore dei soggetti con volume di ricavi e compensi inferiori a 5 milioni di euro. È stato poi il DL 73/2021 (c.d. decreto Sostegni-bis convertito nella legge 106/2021) ad estendere tale possibilità, sempre sino al 31 dicembre 2021, anche agli altri.
[5] Restano fruibili in 3 quote i medesimi investimenti effettuati nel secondo anno di applicazione del beneficio e il credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali e immateriali “Industria 4.0”.
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