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Adottata dal Ministro della Salute l’ordinanza 28 agosto 2021, che disciplina l’ingresso in Italia dall’estero per il periodo dal 31 agosto al 25 ottobre 2021

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza, Normativa

Covid-19 – Disciplina della mobilità internazionale – Ordinanza Min. Salute 28 agosto 2021

30 Agosto 2021
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Il Ministro della Salute ha adottato l’ordinanza 28 agosto 2021, che disciplina l’ingresso in Italia dall’estero per il periodo dal 31 agosto al 25 ottobre 2021.

In primo luogo, con l’art. 1 sono prorogate fino al 25 ottobre 2021 le disposizioni contenute nella precedente ordinanza 29 luglio 2021 (illustrate nella comunicazione Ance del 2 agosto 2021, cui si rinvia), fatto salvo quanto diversamente previsto dalla medesima ordinanza 28 agosto 2021.

Sono prorogate, altresì, fino alla medesima data del 25 ottobre 2021, sempre fatte salve le diverse disposizioni contenute nella suddetta ordinanza 28 agosto 2021:

  • l’art. 1 dell’ordinanza 29 aprile 2021, come integrato dall’ordinanza 6 maggio 2021, relativamente all’ingresso in Italia da India, Bangladesh o Sri Lanka[1];
  • l’ordinanza 14 maggio 2021, relativa all’ingresso in Italia dal Brasile.[2]

Fermo restando quanto sopra, si illustrano di seguito le ulteriori disposizioni contenute nella citata ordinanza 28 agosto 2021.

L’art. 2 dispone al comma 1 che, fermo restando quanto previsto dall’art. 4 dell’ordinanza 29 luglio 2021[3], l’ingresso nel territorio nazionale è altresì consentito a coloro che, nei 14 giorni antecedenti, abbiano soggiornato o transitato in uno o più Stati o territori di cui all’elenco D[4], alla contestuale presenza delle seguenti condizioni:

  1. presentazione al vettore all’atto dell’imbarco (e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli) della certificazione verde Covid-19 rilasciata, al termine del prescritto ciclo, a seguito di avvenuta vaccinazione anti-Covid, ovvero una certificazione rilasciata dalle autorità sanitarie competenti a seguito di una vaccinazione validata dall’EMA. Queste certificazioni possono essere esibite in formato digitale o cartaceo;
  1. presentazione al vettore all’atto dell’imbarco (e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli) della certificazione di essersi sottoposto, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a tampone molecolare o antigenico risultato negativo. Questo termine è ridotto a 48 ore per gli ingressi dal Regno Unito[5];
  1. presentazione al vettore all’atto dell’imbarco (e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli)  del Passenger Locator Form, da esibire in formato digitale mediante visualizzazione dal proprio dispositivo mobile oppure in copia cartacea stampata.

Ai sensi del comma 2, nel caso di mancata presentazione delle certificazioni di cui sopra (lett. a e b), sussiste l’obbligo di sottoporsi a isolamento fiduciario per 5 giorni presso l’indirizzo indicato nel Passenger Locator Form e, al termine, a tampone molecolare o antigenico.

Il comma 3 riguarda specificamente le persone che, nei 14 giorni antecedenti all’ingresso in Italia, abbiano soggiornato o transitato in Canada, Giappone o Stati Uniti d’America: fermo restando quanto previsto dall’art. 4 comma 3 dell’ordinanza 29 luglio 2021[6], è obbligatorio, inoltre, presentare al vettore all’atto dell’imbarco (e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli) la certificazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a tampone molecolare o antigenico risultato negativo.

L’art. 3 introduce specifiche disposizioni per coloro che, nei 14 giorni antecedenti all’ingresso in Italia, abbiano soggiornato o transitato in India, Bangladesh o Sri Lanka.

Ai sensi del comma 1, l’ingresso e il transito nel territorio nazionale sono consentiti alle persone che rientrino in una delle seguenti categorie (a condizione che non manifestino sintomi da Covid-19):

  • soggetti che facciano ingresso per motivi di studio, a prescindere da cittadinanza e residenza;
  • soggetti che intendano raggiungere la propria residenza anagrafica, stabilita in data anteriore al 28 agosto 2021;
  • soggetti che intendano raggiungere il domicilio, l’abitazione o la residenza anagrafica dei figli minori, del coniuge o della parte di unione civile.

Il comma 2 stabilisce la disciplina che regola l’ingresso nel territorio nazionale dai suddetti Stati:

  • presentazione al vettore all’atto dell’imbarco (e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli) del Passenger Locator Form e della certificazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a tampone molecolare o antigenico risultato negativo;
  • sottoposizione a tampone molecolare o antigenico al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine[7];
  • sottoposizione a isolamento fiduciario per 10 giorni presso l’indirizzo indicato nel Passenger Locator Form e, al termine, a tampone molecolare o antigenico.

Può essere altresì consentito l’ingresso nel territorio nazionale per inderogabili motivi di necessità, previa autorizzazione del Ministero della Salute.

Ai sensi del comma 4, le disposizioni dell’art. 3 non si applicano all’equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci, per i quali vige una disciplina specifica definita dal medesimo comma.

Infine, l’art. 4 integra la normativa applicabile a coloro che, nei 14 giorni antecedenti all’ingresso in Italia, abbiano soggiornato o transitato in Brasile: l’ingresso e il transito nel territorio nazionale sono consentiti, a condizione che non manifestino sintomi da Covid-19, anche ai  soggetti che facciano ingresso per motivi di studio, a prescindere da cittadinanza e residenza.

 


[1] Cfr. la citata comunicazione Ance del 2 agosto 2021.

[2] Cfr. la citata comunicazione Ance del 2 agosto 2021.

[3] Cfr. la citata comunicazione Ance del 2 agosto 2021.

[4] Elenco D, come modificato dall’art. 4 dell’ordinanza 29 luglio 2021:

Albania, Arabia Saudita, Armenia, Australia, Azerbaigian,  Bosnia ed  Erzegovina,  Brunei,  Canada,  Emirati  Arabi  Uniti, Giappone, Giordania,  Libano,  Kosovo,  Moldavia,  Montenegro,  Nuova  Zelanda, Qatar, Regno Unito di Gran Bretagna  e  Irlanda  del  nord  (compresi Gibilterra, Isola  di  Man,  Isole  del  Canale  e  basi  britanniche nell’isola di Cipro  ed  esclusi  i  territori  non  appartenenti  al continente europeo), Repubblica di Corea, Repubblica di Macedonia del Nord, Serbia, Singapore,  Stati  Uniti  d’America,  Ucraina,  Taiwan, Regioni amministrative speciali di Hong Kong e di Macao.

[5] Inclusi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell’isola di Cipro. Sono esclusi, invece, i territori del Regno Unito non appartenenti al continente europeo.

[6] Cfr. la citata comunicazione Ance del 2 agosto 2021.

[7] Nel caso di esecuzione di test molecolare, il soggetto è tenuto in isolamento fino all’esito dello stesso.

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