L’INL ha fornito, con la nota n. 1363 del 14 settembre 2021, alcune indicazioni operative in relazione alla modifica intervenuta in materia di contratto a tempo determinato con l’art. 41-bis del d.l. n. 73/2021 conv. con l. n. 106/2021
Facendo seguito alla comunicazione Ance del 27 luglio 2021, si comunica che l’INL, con l’allegata nota n. 1363 del 14 settembre 2021, ha fornito alcune indicazioni operative a seguito della modifica intervenuta, ad opera dell’art. 41-bis del d.l. n. 73/2021 conv. con l. n. 106/2021, alla disciplina delle causali nel contratto a tempo determinato.
La norma ha, infatti, reso possibile la stipula di un contratto a tempo determinato superiore a 12 mesi, laddove la contrattazione collettiva[1] (sottoscritta dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative[2]) individui specifiche esigenze, ma sempre nel rispetto del limite massimo di 24 mesi[3], fino al 30 settembre 2022.
Tale previsione, quindi, rende possibile rinnovare o prorogare un contratto a termine utilizzando le causali collettive, purché queste rispondano ad esigenze specifiche ed individuino ipotesi concrete.
Si ricorda che tale meccanismo sarà applicabile a tutti i contratti a tempo determinato solo fino al 30 settembre 2022, mentre successivamente a tale termine sarà possibile solo nei casi espressamente menzionati dell’art. 19, co. 1° alle lett. a)[4] e b)[5] del d.lgs. 81/2015.
[1] Art. 41-bis, co. 1°, lett. a) del d.l. n. 73/2021 conv. con l. n. 106/2021.
[2] Art. 51 del d.lgs. n. 81/2015.
[3] Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nota n. 7959 del 13 settembre 2021.
[4] “Esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori”.
[5] “Esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria”.
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