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Pubblicato in G.U. n. 226/2021 il DL n. 127/2021 recante disposizioni per la verifica del Green Pass nei luoghi di lavoro a partire dal 15 ottobre 2021

Lavoro, welfare e sicurezza, Normativa

DL n 127/2021: Green pass sui luoghi di lavoro – Pubblicazione in GU

22 Settembre 2021
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  • Lavoro, welfare e sicurezza
  • Normativa
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Si fa seguito alla comunicazione Ance del 17.09.2021 per informare che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 21-09-2021 il DL n. 127/2021 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”, in vigore da oggi, 22.09.2021 (giorno successivo alla sua pubblicazione in G.U.).

 

Tra le misure introdotte dal decreto, si segnalano, per quanto di interesse, le seguenti:

 

ART. 3) – Disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo privato

  • dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021[1], a chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta il Green pass[2]. Resta  fermo  quanto previsto dagli articoli 9-ter[3], 9-ter.1[4] e 9-ter.2[5] del D.L. n. 52/2021 e dagli articoli 4[6] e 4-bis[7] del D.L. n. 44/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 76/2021 (cfr. comunicazione Ance del 13 settembre 2021). Tale disposizione si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi  titolo,  la  propria  attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi  suddetti, anche sulla base di contratti esterni  (commi 1 e 2);
  • le disposizioni di cui sopra non si applicano  ai soggetti esenti  dalla  campagna  vaccinale[8] (comma 3);
  • i datori di lavoro sono tenuti a  verificare il rispetto delle prescrizioni suddette. Per  i lavoratori  di cui al comma 2 la  verifica  sul  rispetto  delle prescrizioni, oltre che dai  soggetti  di  cui  al primo periodo del comma 1, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro (comma 4);
  • entro il 15 ottobre 2021, i datori di lavoro definiscono le  modalità operative  per  l’organizzazione  delle verifiche,  anche  a  campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuano, con atto formale, i  soggetti  incaricati dell’accertamento delle  violazioni degli  obblighi (comma 5);
  • la verifica del Green pass è effettuata con la App “verifica C19”[9]  (comma 5);
  • i lavoratori che comunichino di non essere in possesso del Green pass o che ne risultino privi al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza  conseguenze  disciplinari  e  con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro (comma 6);
  • per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato (comma 6);
  • per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata,  il  datore  di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata  corrispondente a quella  del  contratto  di  lavoro  stipulato  per  la  sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021 (comma 7);
  • in caso di violazione degli obblighi di verifica da parte del datore di lavoro (comma 4)  o di mancata adozione delle misure organizzative nel termine previsto (comma 5), nonché per l’accesso di lavoratori nei luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo di Green pass (comma 8), si applicano le sanzioni indicate all’articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del D.L. n. 19/2020, convertito, con modificazioni,  dalla  L. n. 35/2020 (comma 9). In particolare, è prevista una sanzione amministrativa da 400 a 1000 euro per le violazioni di cui ai commi 4 e 5 mentre per la violazione di cui al comma 8 la sanzione amministrativa è pari a euro da 600 a 1.500 e, in tal caso, restano  ferme le  conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore (comma 8);
  • le sanzioni di cui sopra sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell’accertamento  e  della  contestazione di tali violazioni trasmettono al Prefetto  gli atti relativi alla violazione stessa (comma 10).

 

ART. 4) – Misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi

  • le farmacie sono tenute ad assicurare, fino al 31 dicembre 2021, la somministrazione di tamponi antigenici rapidi secondo prezzi “calmierati”. L’applicazione del prezzo calmierato, è assicurata anche da tutte le strutture sanitarie convenzionate, autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle regioni alla somministrazione di test antigenici rapidi;
  • viene autorizzata la spesa di 105 milioni di euro per l’anno 2021 per assicurare “l’esecuzione gratuita dei test antigenici rapidi, per i soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione anti SARS-CoV-2, sulla base di idonea certificazione medica”.

 

Si segnala, per quanto di interesse, che l’art. 1 recante “Disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico” ha previsto al comma 2, in analogia con quanto disposto per il settore privato, che dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, l’obbligo di possesso e di esibizione di Green pass si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi  titolo,  la  propria  attività lavorativa  o   di   formazione   o   di   volontariato   presso   le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 dell’art.1,  anche  sulla  base  di  contratti esterni.

 

Per quanto non riportato nella presente, si rinvia al testo del decreto e si fa riserva di ulteriori approfondimenti e indicazioni operative.

 


[1] termine di cessazione dello stato di emergenza

[2] di cui all’art. 9, co.2 del dl n. 52/2021

[3] Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario

[4] Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l’accesso in ambito scolastico, educativo e formativo

[5] Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l’accesso nelle strutture della formazione superiore

[6] Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario

[7] Estensione dell’obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie 

[8] sulla  base  di  idonea certificazione medica  rilasciata  secondo  i  criteri  definiti  con circolare del ministero della salute

[9] Con le modalità indicate dal  DPCM 17.06.2021 adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10

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