SENATO DELLA REPUBBLICA
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DEFINITIVAMENTE
– Conversione in legge del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche (DDL 2382/S)
L’Aula ha licenziato, in seconda lettura, il provvedimento in oggetto, con la votazione di fiducia sul testo trasmesso dalla Camera.
Il provvedimento, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, proroga al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale e detta una serie di misure urgenti allo scopo di fronteggiare l’attuale fase di emergenza epidemiologica nonché per consentire l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche, tra cui: l’aggiornamento dei parametri in base ai quali si determina il colore delle regioni; la revisione dei fini e degli ambiti per i quali è richiesta la certificazione verde COVID-19 con efficacia dal 6 agosto 2021.
Per l’iter parlamentare precedente si veda la Sintesi n. 34/C
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
– Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata (DDl 1662/S)
La Commissione Giustizia ha approvato, in sede referente, in prima lettura, il provvedimento in oggetto con modifiche al testo iniziale, tra cui, in particolare, si evidenziano le seguenti:
Articolo 2
All’articolo che individua principi e criteri direttivi concernenti la disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, anche al fine di modificare le norme sugli incentivi fiscali applicabili alle procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie, sono state apportate numerose modifiche. In particolare:
Viene esteso il ricorso obbligatorio alla mediazione in via preventiva in materia di contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone, di subfornitura, fermo restando il ricorso alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie previsto da leggi speciali.
Emendamento 2.79 del Governo
Viene previsto per i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche che la conciliazione nel procedimento di mediazione ovvero in sede giudiziale, non dà luogo a responsabilità contabile salvo il caso in cui sussista il dolo.
Subemendamento 2.79/13 testo 2 a firma di parlamentari
Viene previsto, tra l’altro, che gli accordi raggiunti a seguito di negoziazione assistita possano contenere anche patti di trasferimenti immobiliari con effetti obbligatori;
Emendamento 2.76 testo 2 a firma di parlamentari
Viene previsto il riordino della disciplina degli incentivi fiscali delle procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie. Viene disposta, tra l’altro, l’armonizzazione della normativa in materia di procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie previste dalla legge riunendo tutte le discipline in un testo unico degli strumenti complementari alla giurisdizione (TUSC).
Emendamenti 2.77 del Governo e 2.77/1 testo 2 a firma di parlamentari
Viene prevista, per le controversie individuali di lavoro di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile, – senza che ciò costituisca condizione di procedibilità dell’azione – la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita, a condizione che ciascuna parte sia assistita dal proprio avvocato, nonché, ove le parti lo ritengano, anche dai rispettivi consulenti del lavoro, e prevedere, altresì, che al relativo accordo sia assicurato il regime di stabilità protetta di cui all’articolo 2113, quarto comma, del codice civile (rinunzie e transazioni che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro).
Emendamenti 2.80 del Governo, 2.27 testo 2 e 2.80/5 testo 2, a firma di parlamentari
Viene modificato lo strumento di negoziazione assistita, ai sensi dell’art. 6 del Dl 132/2014, prevedendo tra l’altro che gli accordi di separazione o divorzio possano contenere anche patti di trasferimenti immobiliari con effetti obbligatori; viene inoltre prevista la possibilità di svolgere le procedure di negoziazione anche in modalità telematica.
Emendamento 2.82 del Governo
Viene reintrodotto il ricorso obbligatorio alla negoziazione assistita nel settore della circolazione stradale.
Emendamenti 2.41 e 2.42 a firma di parlamentari
Viene inserito, tra i principi, la valorizzazione e l’incentivo dello strumento della mediazione demandata dal giudice in un regime di collaborazione necessaria fra gli uffici giudiziari, l’università, l’avvocatura, gli organismi di mediazione, gli enti e le associazioni professionali e di categoria sul territorio che realizzi stabilmente la formazione degli operatori, il monitoraggio delle esperienze e la tracciabilità dei provvedimenti giudiziali che demandano le parti alla mediazione.
Emendamento 2.74 (testo 2) a firma di parlamentari
Viene esteso il ricorso obbligatorio alla mediazione in via preventiva in materia di contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone, di sub fornitura nonché di condominio.
Emendamento 2.62 testo 2 a firma di parlamentari
Viene soppresso tra i criteri generali sulla procedura di mediazione quello volto a limitare la condizione di procedibilità prevista dall’art. 8 della L. 24/2017, ai soli casi in cui per l’accertamento della responsabilità o per la liquidazione del danno sia necessario l’espletamento di una consulenza tecnica.
Emendamento 2.78 del Governo
Articolo 3
Viene estesa l’applicabilità della procedura di convalida, di licenza per scadenza del contratto e di sfratto per morosità anche ai contratti di comodato di beni immobili e di affitto d’azienda.
Emendamento 3.41/9 (testo 2) a firma di parlamentari
Articolo 7
Viene inserita la disposizione che individua principi e criteri direttivi concernenti la disciplina del giudizio innanzi alla Corte di cassazione.
Emendamento 6.0.2 del Governo e 6.0.1 (testo 2) a firma di parlamentare
Articolo 9
Vengono integrati i principi di delega in materia di controversie di lavoro e previdenza con l’obiettivo di unificare e coordinare la disciplina dei procedimenti di impugnazione dei licenziamenti, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro, adottando le opportune norme transitorie;
Emendamento 7.1 del Governo
Articolo 8
Viene riscritto l’articolo del testo che individua i principi e criteri direttivi ai quali il Governo deve attenersi nell’esercizio della delega per la modifica della disciplina del processo di esecuzione. Tra i suddetti criteri viene previsto che nelle operazioni di vendita dei beni immobili compiute nelle procedure esecutive individuali e concorsuali, gli obblighi previsti Dlgs n. 231/2007, a carico del cliente si applicano anche agli aggiudicatari e che il giudice emette il decreto di trasferimento soltanto dopo avere verificato l’avvenuto rispetto di tali obblighi. Ulteriore criterio è di prevedere l’istituzione presso il Ministero della Giustizia della “Banca dati per le aste giudiziali” contenente i dati identificativi degli offerenti, i dati identificativi del conto bancario o postale utilizzato per versare cauzione e prezzo di aggiudicazione, le relazioni di stima;
Emendamento 8.34 del Governo e subemendamento 8.34/11 a firma di parlamentari
Nell’ambito dei principi e criteri direttivi per la modifica della disciplina del processo di esecuzione si prevede, tra l’altro, una delega per la riforma della disciplina del procedimento di espropriazione immobiliare.
Emendamenti 8.14 (testo 2), 8.10 e 8.11 a firma di parlamentari
Articolo 11
Viene modificato l’articolo del testo sulla modifica della disciplina dell’arbitrato con criteri volti, tra l’altro: a rafforzare le garanzie di imparzialità e indipendenza dell’arbitro, reintroducendo la facoltà di ricusazione per gravi ragioni di convenienza, a ricollocare all’interno del codice di procedura civile la disciplina dell’arbitrato societario; a prevedere l’attribuzione agli arbitri rituali del potere di emanare misure cautelari nell’ipotesi di espressa volontà delle parti in tal senso, manifestata nella convenzione di arbitrato o in atto scritto successivo, salva diversa disposizione di legge.
Emendamento 11.12 del Governo ed emendamenti 11.5, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11 a firma di parlamentari
Articolo 12
Tra i criteri direttivi per l’adozione dei decreti legislativi recanti disposizioni dirette a rendere i procedimenti civili più celeri ed efficienti, viene previsto, tra l’altro, il divieto di sanzioni sulla validità degli atti per il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma, sui limiti e sullo schema informatico dell’atto, quando questo ha comunque raggiunto lo scopo.
Ulteriore criterio introdotto riguarda cui misure di riordino e implementazione delle disposizioni in materia di processo civile telematico
Emendamento 12.7 (testo 2) a firma di parlamentari;
Emendamenti 12.19 del Governo; 12.10 (testo 2); 12.13 (testo 2) firma di parlamentari
Scheda emendamenti in Commissione
Il disegno di legge delega è diretto ad apportare rilevanti modifiche alla disciplina del processo civile e degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie. Nella specie, precisa che trattasi di disposizioni volte a realizzare una razionalizzazione delle materie ed un efficientamento dei servizi, allo scopo di rendere i riti più snelli e veloci, mediante un intervento sistematico sul corpo normativo delle disposizioni che regolano attualmente lo svolgimento dei processi in materia civile.
Il provvedimento passa all’esame dell’Aula.
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