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La CNCE riepiloga le principali regole stabilite nel tempo dalle parti sociali, che le Casse Edili/Edilcasse sono tenute a rispettare

Lavoro, welfare e sicurezza

CNCE – Promemoria regole Casse Edili/Edilcasse – Com. n. 792/21

27 Settembre 2021
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  • Lavoro, welfare e sicurezza
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Con la comunicazione n. 792 del 22 settembre 2021, la CNCE, in vista del prossimo avvio della verifica della congruità e alla luce del ruolo centrale assunto dalle Casse, ritiene fondamentale ricordare a tutte le Casse Edili/Edilcasse la necessità di garantire il rispetto delle regole stabilite nel tempo dalle parti sociali, anche al fine di garantire l’omogeneità dei comportamenti a livello nazionale, in modo tale da assicurare la regolarità e la leale concorrenza sul mercato.

 

La CNCE ricorda, pertanto, a titolo esemplificativo, alcuni principi cardine del sistema.

 

In primo luogo, la Commissione richiama il principio del rispetto delle ore (ripreso, da ultimo, anche nella delibera del Comitato della Bilateralità n. 2/2015 in materia di Durc), in base al quale:

 

  1. condizione per la regolarità dell’impresa è che la stessa dichiari nella denuncia un numero di ore – lavorate e non – non inferiore a quello contrattuale;
  2. la somma delle ore lavorate e di quelle non lavorate, comunque computabili, non deve essere inferiore al monte ore lavorabili, computato mese per mese;
  3. il numero delle ore di lavoro deve essere commisurato a quelle dell’orario ordinario di lavoro a norma di legge e di contratto.

 

In proposito, ferme restando le esimenti di cui all’art. 29 del D.L. n. 244/1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 341/1995, la CNCE ricorda quanto segue:

  • l’esimente per “permessi non retribuiti” è riconosciuta fino a un massimo di 40 ore annue per anno civile;
  • l’esimente per “permessi retribuiti” è riconosciuta fino a un massimo di 88 ore annue, da utilizzare non oltre il 30 giugno dell’anno successivo a quello di maturazione;
  • l’esimente per “ferie” è riconosciuta fino a un massimo di 160 ore per anno solare.

 

Nel caso di superamento dei suddetti limiti massimi, la Cassa Edile/Edilcassa deve chiedere chiarimenti all’impresa, così come nel caso in cui le ore non lavorate siano imputate, a titolo esemplificativo, ad “assenza ingiustificata”. Qualora l’impresa non fornisca spiegazioni esaurienti sul mancato rispetto dell’orario contrattuale, la Cassa richiederà il pagamento di accantonamenti e contributi relativi alle ore non giustificate, mancanti al raggiungimento delle ore lavorabili nel mese. L’impresa che non proceda a tale pagamento è irregolare e la Cassa procederà a segnalare l’irregolarità in BNI.

 

Le Casse devono dotarsi di sistemi di controllo e di filtraggio delle ore che garantiscano il rispetto delle regole di cui sopra.

 

La CNCE ricorda, inoltre, che la sospensione di attività deve essere comunicata tempestivamente dall’azienda alla Cassa Edile/Edilcassa, con la denuncia relativa al mese di inizio della sospensione. In assenza di questo adempimento, la Cassa invita l’impresa a motivare e, in difetto, secondo modalità e tempi stabiliti dalla citata delibera n. 2/2015, procede alla segnalazione di irregolarità.

 

Si deve porre la massima attenzione alle imprese che non hanno cantieri attivi e ai consorzi o società consortili con personalità giuridica e senza dipendenti operai, ottemperando a quanto disposto dalla medesima delibera: nel primo caso (impresa senza cantieri attivi), iscrizione con indicazione della causa del mancato invio delle denunce e con l’impegno a procedervi non appena iniziata un’attività con dipendenti operai; nel secondo caso (consorzio o società consortile), iscrizione in posizione inattiva.

 

La CNCE ricorda, altresì, che i casi di mancato rispetto della disciplina contrattuale sulla trasferta (ossia di versamento a Cassa Edile/Edilcassa diversa da quella prevista) potranno essere segnalati dalle Casse alla stessa CNCE per le verifiche del caso.

 

Con riferimento al recupero dei crediti, la CNCE ribadisce che è un compito istituzionale delle Casse attivarsi per il recupero degli importi dovuti e non versati, sulla base del mandato ricevuto da impresa e lavoratore. A tal fine, sono tuttora validi i criteri orientativi per le procedure di recupero dei crediti contenuti nella comunicazione della stessa CNCE n. 325 del 2007, relativamente a mancata denuncia, mancato versamento, sollecito, diffida, affidamento pratica a legale.

 

Nella consapevolezza delle criticità derivanti dalla rilevanza dell’importo delle spese legali per il recupero dei crediti, che comunque non può costituire un deterrente all’azione delle Casse, queste ultime sono invitate a rafforzare la cooperazione sul territorio e, se necessario, a segnalare le persistenti criticità da portare all’attenzione del Consiglio di Amministrazione della CNCE (anche alla luce della comunicazione n. 668/2019).

 

La Commissione sottolinea poi l’importanza a livello nazionale di procedere in maniera omogenea in merito alla concessione di rateizzazioni per il recupero dei crediti vantati nei confronti delle imprese. Sono richiamate, a tal fine, le regole stabilite dalle parti sociali con l’accordo e il relativo addendum del 10 settembre 2020.

 

Inoltre, per quanto riguarda la fattispecie del fallimento, la CNCE ribadisce l’importanza della tempestiva insinuazione al passivo da parte della Cassa per il recupero di quanto spettante, con riferimento sia ai crediti dei lavoratori che ai contributi.

 

La Commissione sollecita, infine, le Casse, anche alla luce delle intese sottoscritte dalle stesse con gli Ispettorati Territoriali del Lavoro, a monitorare attentamente le notifiche preliminari e a segnalare tempestivamente alle stazioni appaltanti e allo stesso ITL, ai fini delle opportune verifiche, i casi di lavori edili che coinvolgano imprese non iscritte.

 

 

 

46253-CNCE – Comunicazione n_ 792.pdfApri
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