Nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 1° ottobre 2021 è stata pubblicata la legge n. 133/2021, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge, n. 111/2021, recante misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti, che recepisce le disposizioni del dl n. 122/21 (cfr. comunicazione Ance del 13 settembre 2021).
In particolare, per quanto di interesse, si richiama quanto segue:
validità di 48 ore dall’esecuzione del test antigenico rapido, qualora con esito negativo al virus SARS-CoV-2;
validità di 72 ore dall’esecuzione del test molecolare, qualora con esito negativo al virus SARS-CoV-2;
con innovazione dell’art. 1, comma 1, del predetto decreto legge, si dispone che nell’anno accademico 2021-2022, siano svolte prioritariamente in presenza, non solo le attività didattiche e curriculari delle università ma altresì, le attività formative e di tirocinio dei percorsi formativi degli istituti tecnici superiori.
Con aggiunta del comma 1-bis all’art. 9-ter del dl n. 52/21, si dispone l’obbligo, dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, di possesso ed esibizione della certificazione verde COVID-19, in particolare, anche per il personale dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e degli istituti tecnici superiori.
Con aggiunta del comma 1-ter al predetto art. 9, è stabilito che nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 non sia stata generata e non sia stata rilasciata all’avente diritto in formato cartaceo o digitale, le disposizioni sull’obbligo della certificazione stessa si intendono comunque rispettate a seguito della presentazione da parte dell’interessato di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall’esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell’interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni di cui all’articolo 9, comma 2, del dl n. 52/21. Il mancato rispetto delle disposizioni da parte del personale delle istituzioni richiamate è considerato assenza ingiustificata e non sono corrisposti la retribuzione nè altro compenso o emolumento, comunque denominato. A decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata il rapporto di lavoro è sospeso e la sospensione mantiene efficacia fino al conseguimento della certificazione verde e alla scadenza del contratto attribuito per la sostituzione che non supera i quindici giorni.
Le disposizioni predette non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Le suddette verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate dai responsabili delle istituzioni richiamate.
Con integrazione del comma 3, è prevista l’applicazione delle linee guida e dei protocolli adottati ai sensi del dl n. 33/20 e s.m., nonché ai sensi del dl n. 52/21 e s.m. in presenza di soggetti risultati positivi all’infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, sia nei servizi educativi per l’infanzia che nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e formazione, nonché nelle università;
Le disposizioni predette non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
Infine, con l’art. 2-ter è stabilito, con incremento delle relative risorse, lo slittamento dal 30 giugno 2021 (termine previsto dalla legge di bilancio 2021) al 31 dicembre 2021 delle agevolazioni previste per i lavoratori fragili (art. 26, commi 2 e 2-bis, del DL n. 18/2020 e s.m.): equiparazione al ricovero ospedaliero del periodo prescritto di assenza dal servizio[1] e possibilità, di norma, di svolgimento del lavoro in modalità agile, anche attraverso la destinazione a diversa mansione, ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto.
Per quanto ivi non richiamato si rimanda alla predetta comunicazione Ance del 13 settembre scorso.
[1] La norma interessa i lavoratori pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità.
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