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Pubblicato in Gazzetta il Decreto 30 settembre 2021, del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, finalizzato a definire le modalità di riparto delle risorse del Fondo per l’adeguamento dei prezzi, previsto dall’articolo 1-septies, comma 8, del DL 73/2021, convertito nella Legge 106/2021

Opere pubbliche

Caro materiali: In Gazzetta il DM con le modalità di utilizzo del Fondo per l’adeguamento dei prezzi

29 Ottobre 2021
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  • Opere pubbliche
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Sulla Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 2021, Serie Generale n. 258 è stato pubblicato il Decreto 30 settembre 2021, del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, finalizzato a definire le modalità di riparto delle risorse del Fondo per l’adeguamento dei prezzi, previsto dall’articolo 1-septies, comma 8, del DL 73/2021, convertito nella Legge 106/2021.

 

Come noto, la norma sopra citata ha introdotto una speciale disciplina revisionale per fronteggiare i rincari eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre del 2021 (cfr. News ANCE ID 45136 del 10 giugno 2021) prevedendo, altresì, l’istituzione di uno specifico Fondo presso il Ministero delle Infrastrutture, con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021.

 

A tale proposito, si ricorda che le stazioni appaltanti, al fine di far fronte agli adeguamenti dovuti alle imprese, ai sensi del comma 6 della norma, debbano decorrere nell’ordine alle seguenti misure:

–        il 50% delle somme accantonate per imprevisti nel quadro economico;

–        eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento;

–        i ribassi d’asta;

–        somme disponibili relative ad altri interventi, per i quali siano stati eseguiti i collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione;

 

Le Amministrazioni che non siano in grado di coprire l’importo degli adeguamenti dovuti alle imprese con risorse proprie, in quanto insufficienti, possono accedere al Fondo.

 

Il decreto in commento, pertanto, detta le regole per garantire che l’accesso al Fondo sia paritario per tutte le dimensioni di impresa (piccole, medie e grandi), nonché per assicurare proporzionalità nell’assegnazione delle risorse agli aventi diritto.

 

Il provvedimento avrebbe dovuto essere adottato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della norma, ma tale termine è stato superato essendo scaduto il 25 settembre scorso. 

 

 

Ripartizione delle risorse per categorie di impresa

 

Ai sensi dell’articolo 1 del DM, il Fondo di 100 milioni è ripartito tra le 3 categorie di imprese – piccole, medie e grandi – nel seguente modo:

 

–        34 milioni alle Piccole Imprese: intendendosi per tali le imprese che si qualificano in gara (nel caso di importo inferiori a 150 mila euro), oppure hanno un’attestazione SOA fino alla Classifica II (516 mila di euro). Si ricorda che, nel caso di qualificazione in gara per questa fascia d’importo, la comprova dei requisiti implica:

 

1)     in linea generale, la dimostrazione di:

– a) lavori analoghi per importi equivalenti eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; b) un costo complessivo sostenuto per il personale dipendente che non sia inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; c) adeguata attrezzatura tecnica;

 

2)     nei lavori riguardanti i beni culturali, la dimostrazione di: a) avere eseguito lavori direttamente e in proprio per un importo complessivo non inferiore a quello del contratto da stipulare o, in alternativa, avere il direttore tecnico con titolo idoneo secondo la disciplina vigente; b) avere un organico determinato secondo quanto previsto in merito all’idoneità organizzativa; c) essere iscritte alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

–  33 milioni alle Medie Imprese: intendendosi per tali le imprese in possesso di un’attestazione SOA dalla III alla VI classifica (da euro 1 mln a 10,3 mln).

 

–  33 milioni alle Grandi Imprese: intendendosi per tali le imprese in possesso di un’attestazione SOA nella VII o nella VIII classifica (per importi superiori a euro 15,5 mln).

 

Ciascuna impresa concorre alla distribuzione delle risorse nella categoria di appartenenza in ragione della propria qualificazione SOA, a prescindere dall’importo del contratto aggiudicato. Nel caso dei RTI (Raggruppamenti Temporanei di Imprese), ciascun raggruppamento concorre in ragione della qualificazione posseduta dall’impresa mandataria.

 

Per gli operatori economici appartenenti ad altri paesi europei ovvero a paesi firmatari di accordi di reciprocità nella materia degli appalti pubblici, l’individuazione della categoria di appartenenza verrà effettuata sulla base della documentazione prodotta, ai sensi dell’articolo 47 del d.lgs. 163/2006 ovvero dell’articolo 49 del d.lgs. 50/2016.

 

Istanze di accesso al Fondo e attribuzione delle risorse alle amministrazioni

 

Le amministrazioni interessate dovranno inviare al Ministero la richiesta di accesso al Fondo entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta del Decreto di rilevazione delle variazioni – atteso per il 31 ottobre p.v. – unitamente alle istanze di compensazione ricevute dalle imprese ritenute ammissibili.

 

Per ciascuna richiesta dovrà essere, altresì, inviata:

 

– la documentazione giustificativa prodotta dall’impresa unitamente all’istanza di compensazione;

– l’attestazione dell’importo definitivo ammesso a compensazione, secondo i criteri della categoria di appartenenza;

– una dichiarazione comprovante l’insufficienza delle risorse finanziarie proprie per far fronte al pagamento delle compensazioni.

 

Le risorse verranno assegnate alle amministrazioni richiedenti in ragione dell’importo delle istanze di compensazione ammissibili, ripartite per piccola, media e grande impresa.

 

Qualora l’ammontare delle richieste di accesso al Fondo superi la quota assegnata a ciascuna categoria di impresa, verrà attuata una partecipazione di tipo proporzionale alla distribuzione delle risorse.

 

In questo caso, la percentuale di partecipazione sarà determinata rapportando l’ammontare della quota di Fondo assegnata a ciascuna categoria di impresa all’importo complessivo delle richieste di accesso alla medesima categoria. Le amministrazioni applicheranno la percentuale così calcolata per ogni istanza di compensazione.

 

Corresponsione delle risorse alle imprese

 

Il Ministero provvederà a comunicare alle amministrazioni richiedenti l’assegnazione delle risorse, affinché possano procedere al pagamento delle compensazioni a ciascuna impresa che ha presentato istanza di compensazione.

 

Nel caso dei RTI (Raggruppamenti Temporanei di Imprese) le risorse saranno assegnate all’impresa mandataria, che provvederà alla ripartizione pro quota tra le varie associate, sulla base di accordi tra le medesime assunti.

 

In ogni caso, l’assegnazione delle risorse alle amministrazioni richiedenti sarà pubblicata sul sito internet del Ministero.

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