Si è svolta il 2 c.m. l’audizione informale dell’Ance, in video conferenza, presso le Commissioni riunite Finanze e Lavoro del Senato nell’ambito dell’esame del disegno di legge di conversione del DL 146/2021 “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili“ (DDL 2426/S).
Il Direttore generale dell’ANCE Massimiliano Musmeci ha evidenziato, in premessa, come l’Ance abbia da sempre posto i temi della prevenzione degli infortuni, della salute dei lavoratori e la lotta al lavoro nero in posizione preminente, rendendola oggetto di attenzione e di azioni concrete. Fare sicurezza in edilizia è sicuramente più difficile che in altri settori industriali: nelle costruzioni ogni prodotto è un prototipo con i suoi problemi specifici.
La conseguenza immediata di questa situazione oggettiva è che l’impegno nella lotta ad infortuni e tecnopatie deve essere sempre più forte. La battaglia contro il fenomeno infortunistico non può essere combattuta esclusivamente inasprendo l’apparato sanzionatorio esistente, ma devono essere individuate nuove strategie di intervento sul fronte della prevenzione, che siano in grado di agire a un livello profondo, aggredendo alle radici un problema che ha ancora dimensioni inaccettabili per un Paese moderno.
Per questo è necessario continuare ad accrescere la cultura della sicurezza, degli imprenditori e di tutti i soggetti che operano in cantiere, compresi i lavoratori, per consentire di operare in un tessuto competitivo, sano e trasparente.
Al tal fine, la sicurezza andrebbe promossa come vero e proprio fattore culturale, introducendo la materia sui banchi di scuola e trasmettendone i valori agli studenti, che saranno lavoratori e imprenditori del domani. La materia della sicurezza dovrebbe diventare parte integrante ed obbligatoria dei percorsi formativi degli istituti tecnici superiori (ITS) e dei nuovi corsi di laurea ad orientamento professionale in professioni tecniche per l’edilizia.
L’impegno dell’Ance per il rafforzamento della sicurezza sul lavoro ha portato al varo di scelte contrattuali fondate sul principio della bilateralità, con il sindacato dei lavoratori. Tali enti sono quelli “costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lett. ee), del Testo unico sulla sicurezza, le cui attività sono state riportate all’articolo 51.
A tale riguardo, il decreto legge ha integrato l’articolo 51 suddetto, prevedendo, tra l’altro, l’istituzione del repertorio degli organismi paritetici, previa definizione dei criteri identificativi –definizione alla quale Ance vorrebbe dare un contributo – da emanarsi entro 180 giorni dal 22 ottobre scorso.
L’attuale formulazione dell’articolo 51 prevede, inoltre, che i dati delle imprese che hanno aderito a tali enti e quelle che hanno svolto l’attività di formazione da essi organizzata, i dati del RLST e quelli relativi al rilascio delle asseverazioni, verranno utilizzati ai fini della individuazione di criteri di priorità nella programmazione della vigilanza da parte dell’Ispettorato e di criteri di premialità nell’ambito della determinazione degli oneri assicurativi da parte dell’INAIL.
Le modifiche volte a rafforzare il ruolo degli organismi paritetici sono molto positive, ma è necessario agire affinché sempre più imprese, nell’ottica della prevenzione, ricorrano ai tecnici qualificati che operano presso tali enti. In proposito occorre rilevare che il costo degli organismi paritetici è interamente sopportato dalle imprese edili e, in particolare, per la formazione e la sicurezza, le imprese pagano un contributo pari a circa l’1%, ossia risorse pari a circa 60 milioni di euro annui. Appare quindi necessario un intervento volto a sostenere finanziariamente il sistema bilaterale dell’edilizia. Peraltro, le risorse potrebbero essere reperite attingendo al contributo dello 0,30%, versato dalle imprese edili all’Inps e non destinato a Fondimpresa.
Il Direttore ha, altresì, evidenziato come l’imprenditore non sempre sceglie di intraprendere percorsi virtuosi, quale quello dell’asseverazione: troppo pochi sono gli “stimoli” ad investire in tal senso. Andrebbero previsti ulteriori incentivi, riconoscimenti ed agevolazioni per le imprese virtuose. Le disponibilità di cassa dell’Inail andrebbero utilizzate per creare un sistema di sostegno e di riduzione dei costi alle imprese che vogliono distinguersi per il particolare impegno.
Con riferimento alla modifica della disciplina del contrasto al lavoro irregolare di cui articolo 14 del Testo unico sulla sicurezza, ha, inoltre, rilevato alcune criticità. Il meccanismo normativo introdotto rende obbligatoria l’adozione della sospensione da parte degli organi di vigilanza ed amplia gli illeciti presupposto per la sua adozione con un’ipotesi (omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo) che estende eccessivamente la discrezionalità dell’ispettore. È stata infatti introdotta una condizione omissiva (omessa vigilanza) la cui dimostrazione avviene in giudizio successivamente. È stato, inoltre, eliminato il requisito della reiterazione, per cui la sospensione opera anche in caso della prima violazione (a prescindere dalla gravità della violazione e dalla presenza di un pericolo concreto ed attuale).
Le gravi violazione di cui all’allegato I non evidenziano ipotesi di pari rilevanza in termini di gravità o pericolosità.
Ad esempio la mancanza di un aggiornamento della formazione, anche di un solo lavoratore, (per la quale il datore di lavoro possiede documentazione che attesta un ritardo dovuto alle tempistiche di organizzazione dei corsi) è considerata grave al pari della mancata valutazione dei rischi. Il provvedimento appare, pertanto, finalizzato ad incrementare l’incisività di un provvedimento sanzionatorio, senza, purtroppo, introdurre elementi prevenzionali incisivi.
Il decreto legge ha modificato, infine, l’articolo 99 del Testo unico sulla sicurezza sulla notifica preliminare. Con la nuova formulazione, è previsto che le notifiche alimenteranno una apposita banca dati, istituita presso l’Ispettorato nazionale del lavoro, per la quale è prevista una interoperabilità con le banche dati esistenti. Alla luce di tale modifica, andrebbe data immediata attuazione all’estensione, a tutto il territorio nazionale, del sistema on line di trasmissione della notifica preliminare che coinvolga anche le Casse Edili. L’incrocio dei dati in possesso delle Casse Edili con quelli della notifica preliminare permetterebbe infine una più attenta verifica delle condizioni di regolarità delle imprese.
Il contrasto a forme elusive in materia del lavoro ha, infatti, sempre rappresentato una priorità dell’Ance che è a favore della regolarità e della trasparenza, contro qualsiasi forma di sfruttamento delle maestranze. In particolare l’associazione, assieme alle parti sociali del settore, lo scorso 10 settembre, ha definito un accordo per dare vita ad un sistema di verifica della congruità della manodopera, da effettuarsi tramite le casse edili, al fine di contrastare il lavoro irregolare e i fenomeni di dumping contrattuale che alterano la regolare concorrenza tra le imprese e mettono a rischio i lavoratori, recepito nel decreto del ministero del lavoro n. 143 del 25 giugno 2021.
Andrebbe, inoltre, apportata una modifica per estendere l’ambito di applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 157 del TU sicurezza, in capo al committente, riferibile, attualmente, solo ai casi di mancata trasmissione del documento, prima dell’inizio dei lavori, anche ai casi di mancato aggiornamento dello stesso, nonché ampliare le informazioni ivi contenute.
In allegato il Documento con il dettaglio della posizione ANCE consegnato agli atti delle Commissioni.
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