
Chiarito dall’Autorità Garante per la privacy, nella newsletter n. 484 del 3 dicembre 2021, che non è possibile attivare sistemi con funzioni di controllo a distanza dei lavoratori senza aver adottato tutte le tutele previste dallo Statuto dei lavoratori e dal Codice privacy.
Tale indicazione è stata fornita a seguito di un reclamo da parte di un dipendente di una società di trasporto pubblico che lamentava il monitoraggio del personale tramite il sistema di gestione delle telefonate del call center dedicato al customer care.
L’Autorità, a seguito dell’attività ispettiva, ha rilevato che i dipendenti non erano stati adeguatamente informati delle modalità di utilizzo del suddetto software che consentiva, in particolare, la registrazione, il riascolto delle telefonate e la conservazione anche di altre informazioni relative all’attività lavorativa del singolo operatore (es. durata delle telefonate, numeri contattati, data e ora della chiamata).
Tali caratteristiche non consentono di classificarlo come semplice “strumento di lavoro”, ma richiedevano uno specifico accordo sindacale o, in alternativa, l’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro.
In considerazione del fatto che l’azienda aveva trattato i dati dei dipendenti in modo non conforme ai principi di minimizzazione e di limitazione del periodo di conservazione dei dati e non aveva adottato misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la riservatezza e l’integrità dei dati personali trattati, l’Autorità le ha applicato una sanzione amministrativa pari a 30.000 euro.
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