
L’articolo 16-sexies del decreto-legge n. 146 del 21 ottobre 2021 (legge di conversione pubblicata sulla GU n. 301 del 20 dicembre 2021) ha previsto alcune condizioni al ricorrere delle quali, le pubbliche amministrazioni che occupano a fini istituzionali immobili di proprietà di privati, possono non applicare la riduzione forzosa del 15% del canone di locazione secondo quanto stabilito ai sensi dell’articolo 3 del decreto legge n. 95/2012.
In primo luogo la norma chiarisce che tale previsione di maggior favore riguarda solamente i contratti di locazione stipulati dalla data della sua entrata in vigore e fino al 31 dicembre 2023. Dovrebbero rientrare anche i contratti che sono ogg
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