
Si trasmette, per opportuna conoscenza, l’istruzione operativa n. 3834/2022 con cui l’INAIL ricorda che, come stabilito dall’art. 13, comma 9 delle Modalità di applicazione delle tariffe – DM 27 febbraio 2019, il datore di lavoro può essere dispensato dall’obbligo di denuncia dei lavori, se classificabili in una delle lavorazioni già denunciate in precedenza.
Tale dispensa è concessa per i lavori edili, stradali, idraulici e affini di modesta entità e negli altri casi in cui ricorra l’opportunità e, in ogni caso, solo ove le lavorazioni richiedano l’impiego di non oltre cinque persone e non durino oltre i quindici giorni.
Inoltre, l’INAIL ricorda che entro 30 giorni dalla d
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