Il Consiglio dei ministri, nella seduta n. 78 del 23 aprile u.s, ha approvato, con la previsione della richiesta alle Camere di sollecita calendarizzazione nel rispetto dei regolamenti dei due rami del Parlamento, un disegno di legge per l’introduzione di disposizioni e la delega al Governo in materia di intelligenza artificiale.
Il disegno di legge individua criteri regolatori capaci di riequilibrare il rapporto tra le opportunità che offrono le nuove tecnologie e i rischi legati al loro uso improprio, al loro sottoutilizzo o al loro impiego dannoso. Inoltre, introduce norme di principio e disposizioni di settore che, da un lato, promuovano l’utilizzo delle nuove tecnologie per il miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini e della coesione sociale e, dall’altro, forniscano soluzioni per la gestione del rischio fondate su una visione antropocentrica.
In quest’ottica, il disegno di legge non si sovrappone al Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale approvato lo scorso 13 marzo dal Parlamento Europeo, di prossima emanazione, ma ne accompagna il quadro regolatorio in quegli spazi propri del diritto interno, tenuto conto che il regolamento è impostato su un’architettura di rischi connessi all’uso della intelligenza artificiale (IA).
Le norme intervengono in cinque ambiti: la strategia nazionale, le autorità nazionali, le azioni di promozione, la tutela del diritto di autore, le sanzioni penali. Si prevede, inoltre, una delega al governo per adeguare l’ordinamento nazionale al Regolamento UE in materie come l’alfabetizzazione dei cittadini in materia di IA (sia nei percorsi scolastici che in quelli universitari) e la formazione da parte degli ordini professionali per professionisti e operatori. La delega riguarda anche il riordino in materia penale per adeguare reati e sanzioni all’uso illecito dei sistemi di IA.
Principi fondamentali e promozione dell’IA nei settori produttivi
Le norme prevedono che il ciclo di vita dei sistemi e dei modelli di intelligenza artificiale debba basarsi sul rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà dell’ordinamento italiano ed europeo oltre che sui principi di trasparenza, proporzionalità, sicurezza, valorizzazione anche economica del dato, protezione dei dati personali, riservatezza, robustezza, accuratezza, non discriminazione, parità dei sessi e sostenibilità. Inoltre, si specificano i principi che caratterizzano lo sviluppo e soprattutto la concreta applicazione nel rispetto dell’autonomia e del potere decisionale dell’uomo, della prevenzione del danno, della conoscibilità, della spiegabilità. Si stabilisce che l’utilizzo dell’intelligenza artificiale non deve pregiudicare la vita democratica del Paese e delle istituzioni. Si introduce la necessità del rispetto della cybersicurezza lungo tutto il ciclo di vita dei sistemi e dei modelli di intelligenza artificiale. Si garantisce alle persone con disabilità il pieno accesso ai sistemi di intelligenza artificiale senza forme di discriminazione. L’utilizzo dei sistemi di IA nei mezzi di comunicazione deve avvenire senza pregiudizio ai principi di libertà e pluralismo alla libertà di espressione e del diritto all’obiettività, completezza, imparzialità e lealtà dell’informazione. In materia di sviluppo economico si promuove l’IA nei settori produttivi da parte dello Stato e delle pubbliche autorità, per migliorare la produttività e avviare nuove attività economiche per il benessere sociale, nel rispetto principio generale della concorrenza nel mercato, dell’utilizzo e della disponibilità di dati ad alta qualità. Si prevede, che lo Stato e le altre pubbliche autorità indirizzino le piattaforme di e-procurement delle amministrazioni pubbliche. Disposizioni in materia di sicurezza e difesa nazionale. Sono escluse dall’ambito di applicazione del provvedimento le attività svolte per scopi di sicurezza nazionale, per la cybersicurezza nazionale nonché quelle svolte per scopi di difesa dalle forze armate e dalle forze di polizia.
DISPOSIZIONI DI SETTORE
Lavoro
Pubblica Amministrazione
Si regola l’utilizzo dell’IA nel settore dell’attività della pubblica amministrazione per garantire il buon andamento e l’efficienza dell’attività amministrativa dando centralità al principio dell’autodeterminazione e della responsabilità umana.
Attività giudiziaria
Nell’amministrazione della giustizia l’utilizzo dell’IA è consentito esclusivamente per finalità strumentali e di supporto, quindi per l’organizzazione e la semplificazione del lavoro giudiziario nonché per la ricerca giurisprudenziale e dottrinale anche finalizzata all’individuazione di orientamenti interpretativi. È sempre riservata al magistrato la decisione sull’interpretazione della legge, la valutazione dei fatti e delle prove e sull’adozione di ogni provvedimento inclusa la sentenza. Tra le materie di competenza esclusiva del tribunale civile si aggiungono le cause che hanno ad oggetto il funzionamento di un sistema di intelligenza artificiale.
Cybersicurezza nazionale
L’ACN promuove e sviluppa ogni iniziativa, anche di partenariato pubblico-privato, volta a valorizzare l’intelligenza artificiale come risorsa per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale.
STRATEGIA NAZIONALE, AUTORITÀ NAZIONALI E AZIONI DI PROMOZIONE
Tutela degli utenti e in materia di diritto d’autore
2.Tutela del diritto d’autore delle opere generate con l’ausilio dell’intelligenza artificiale Nell’ambito della legge sul diritto d’autore si prevede una disciplina specifica per le opere create con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale, assicurando l’identificazione delle opere e degli altri materiali il cui utilizzo non sia espressamente riservato dai titolari del diritto d’autore.
DISCIPLINA PENALE
Si prevede un aumento della pena per i reati commessi mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale, quando gli stessi, per la loro natura o per le modalità di utilizzo, abbiano costituito mezzo insidioso, o quando il loro impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o la privata difesa o aggravato le conseguenze del reato. Un’ulteriore aggravante è prevista per chi, attraverso la diffusione di prodotti dell’IA, prova ad alterare i risultati delle competizioni elettorali, come già avvenuto in altre nazioni europee. Si punisce l’illecita diffusione di contenuti generati o manipolati con sistemi di intelligenza artificiale, atti a indurre in inganno sulla loro genuinità, con la pena da uno a cinque anni di reclusione se dal fatto deriva un danno ingiusto. Si introducono circostanze aggravanti speciali per alcuni reati nei quali l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale abbia una straordinaria capacità di propagazione dell’offesa. Infine, attraverso apposita delega, il Governo è chiamato a prevedere:
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PERSONALE ISPETTIVO SNPA
Ha poi approvato, in esame preliminare, un regolamento, da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica, relativo al personale ispettivo del sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA).
Al fine di assicurare omogeneità ed efficacia all’esercizio dell’azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell’ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica, la legge ha istituto il Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente, del quale fanno parte l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente. Fra le funzioni riconosciute al Sistema nazionale vi sono quelle concernenti il monitoraggio dello stato dell’ambiente, del consumo del suolo, delle risorse ambientali, nonché il controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento delle matrici ambientali.
Il regolamento stabilisce le modalità di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi nell’ambito delle funzioni di controllo del Sistema nazionale, le competenze del medesimo personale e i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive.
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STATI DI EMERGENZA
Inoltre ha deliberato:
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NOMINE
Inoltre, il Consiglio dei ministri ha deliberato:
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