
La Commissione Politiche dell’UE del Senato ha deliberato un ciclo di audizioni nell’ambito dell’esame del Disegno di legge recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2024” (DDL 1258/S).
Al riguardo, l’ANCE ha partecipato al ciclo auditivo inviando un proprio documento di osservazioni, in cui ha evidenziato alcuni aspetti della Direttiva (UE) 2023/2668 sull’amianto – inclusa tra le direttive da recepire senza l’indicazione di specifici criteri e principi – il cui recepimento potrebbe sollevare potenziali criticità nel processo di adeguamento delle imprese alle nuove norme e ai nuovi limiti di esposizione professionale.
In particolare, si è soffermata sui seguenti aspetti:
-«dual model» per i datori di lavoro: la previsione secondo cui, entro il 21 dicembre 2029, i datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell’aria superiore a valori limite più restrittivi potrebbe comportare alcune difficoltà operative per le imprese, specialmente in considerazione dell’eventualità che la Commissione Europea richieda una futura ulteriore riduzione dei valori limite;
–uso della microspia elettronica: il rispetto dell’obbligo di adozione di una nuova metodologia di misurazione dell’amianto, ossia della microscopia elettronica che sostituisce la microscopia ottica (metodologia largamente diffusa in Italia, caratterizzata da costi contenuti e facilità di esecuzione) comporterà un considerevole aumento dei costi e richiederà alle imprese un tempo necessario per adattarsi alle nuove modalità;
– fondi ad hoc: appare necessario prevedere misure ad hoc a sostegno di questa importante transizione ed il coinvolgimento, in fase di recepimento, delle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
– rapporto datori di lavoro-committenti: appare necessario, in fase di recepimento, tener conto del fatto che il committente dei lavori (inteso come soggetto per conto del quale l’opera privata o pubblica viene realizzata) di cui al Titolo IV del TUSL sui cantieri temporanei o mobili è il soggetto deputato ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto, a prescindere dal fatto che possa essere datore di lavoro. Nella direttiva invece tali adempimenti sono affidati al cd. “datore di lavoro”;
–operatore qualificato: si ritiene necessario individuare tale figura tra soggetti esperti già previsti nell’ambito della legislazione nazionale e tecnica;
–soggetti formatori: si ritiene di fondamentale importanza – alla luce del nuovo allegato introdotto dalla direttiva sui requisiti minimi in materia di formazione – individuare, tra i soggetti formatori, il Formedil, Ente Unico Formazione e Sicurezza, in qualità di organismo paritetico.
Per il dettaglio della posizione ANCE si veda il documento consegnato agli atti della Commissione
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