Le Commissioni Cultura e Lavoro della Camera hanno deliberato un ciclo di audizioni nell’ambito dell’esame del Disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (DDL 2119/C).
Al riguardo, l’ANCE ha partecipato inviando un proprio documento di osservazioni, in cui si è soffermata, in particolare, sulle modifiche apportate alla disciplina dell’iscrizione nella Lista di conformità dell’INL.
In particolare, il testo prevede che, nei dodici mesi successivi all’iscrizione nella Lista di conformità dell’INL, i datori di lavoro non sono più automaticamente esclusi da ulteriori verifiche riguardanti le materie oggetto degli accertamenti che hanno determinato l’iscrizione medesima, a differenza di quanto stabilito dal previgente testo normativo.
Rispetto a tale novità normativa, si esprimono perplessità in quanto viene meno una disposizione volta a riconoscere l’attività delle imprese che operano nella regolarità.
Al riguardo, si ricorda peraltro che è rimasta tuttora inattuata la disposizione di cui all’art. 51 del TUSL, introdotta dal DL n. 146/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 215/2021, al fine di rafforzare la disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Ai sensi della citata norma, i dati relativi alle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici, agli RLST e alle asseverazioni, comunicati dagli organismi paritetici all’INL e all’INAIL, dovrebbero essere utilizzati per l’individuazione di criteri di priorità nella programmazione della vigilanza da parte dell’INL e di criteri di premialità nell’ambito della determinazione degli oneri assicurativi da parte dell’INAIL.
In considerazione di quanto sopra, si ritiene necessario ripristinare la previgente disciplina della Lista di conformità dell’INL.
Con il DL n. 160/2024 sono stati, inoltre, introdotti, dal 1° gennaio 2026, gli indici sintetici di affidabilità contributiva (ISAC), al fine di promuovere il rispetto degli obblighi in materia contributiva.
Come chiarito nella relazione illustrativa del DDL di conversione in legge del DL in esame, “gli ISAC sono indicatori statistico-economici elaborati con una metodologia basata sull’utilizzo di dati di natura contributiva e fiscale e sono tesi a verificare la congruità della forza lavoro dichiarata, nonché la rispondenza delle retribuzioni esposte a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro”.
In una prima fase, saranno selezionati due settori economici tra quelli a maggior rischio di evasione ed elusione contributiva, che, da quanto emerge dalla relazione illustrativa, dovrebbero essere il settore del commercio all’ingrosso alimentare e quello delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere. Con un successivo decreto, sarà stabilita l’estensione graduale degli ISAC ad almeno sei ulteriori settori a rischio di evasione ed elusione contributiva, entro il 31 agosto 2026.
A tal proposito, si evidenzia che, nel settore edile, è già presente lo strumento della verifica di congruità della manodopera di cui al D.M. n. 143/2021, che ha recepito integralmente l’Accordo del 10 settembre 2020, stipulato dalle parti sociali del settore comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Con l’introduzione dell’istituto della congruità è stata messa in atto un’importante azione di contrasto dei fenomeni di dumping contrattuale e di promozione dell’emersione del lavoro irregolare, al fine di garantire un’effettiva tutela dei lavoratori, sia sotto il profilo retributivo che per gli aspetti connessi alla salute e alla sicurezza.
Si ritiene, pertanto, necessario che, nella futura gestione dei suddetti indici sintetici di affidabilità contributiva, si tenga conto del fatto che in edilizia trova applicazione la disciplina della congruità, evitando l’introduzione di ulteriori appesantimenti burocratici in capo alle imprese.
In tema di congruità, viene segnalato, altresì, che le parti sociali di settore hanno rappresentato alle istituzioni competenti la necessità di definire le modalità di interscambio delle informazioni in possesso della CNCE, dell’INAIL e dell’INPS, tramite cooperazione applicativa, che consentano di rendere disponibili gli esiti delle verifiche di congruità della manodopera impiegata, i dati necessari al recupero dei contributi e dei premi di pertinenza dei rispettivi Istituti, nonché ai fini della programmazione di eventuali attività di vigilanza e verifiche di competenza dell’INL.
Nel documento vengono, infine, illustrate alcune proposte specifiche per il settore.
Per il dettaglio della posizione ANCE si veda il documento consegnato agli atti della Commissione
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