La Commissione Affari costituzionali del Senato, nell’ambito dell’esame, in prima lettura, in sede referente, del DDL recante “Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e le imprese” (DDL 1184/S), ha deliberato lo svolgimento di un ciclo di audizioni informali.
Al riguardo, l’ANCE ha inviato una propria memoria di osservazioni sul testo del provvedimento soffermandosi, in particolare, su due norme dell’articolato che hanno recepito due istanze associative. Si tratta in particolare, delle seguenti:
L’articolo 1 che, in tema di semplificazioni in materia di autotutela, interviene sull’art. 21 nonies, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 riducendo da dodici a sei mesi il termine entro cui può essere annullato d’ufficio il provvedimento amministrativo illegittimo.
Tale previsione salvaguardia il legittimo affidamento ingenerato nei privati destinatari del provvedimento (per quanto riguarda specificatamente l’edilizia si richiamano a titolo di esempio il permesso di costruire e la Scia) e riduce ad un termine più ragionevole l’esaurimento del potere di autotutela esercitabile dalla pubblica amministrazione.
Come sostenuto dai giudici amministrativi, infatti, “il potere di autotutela deve essere esercitato dalla p.a. entro un termine ragionevole, tanto più quando il privato, in ragione del tempo trascorso, ha riposto, con la realizzazione del progetto, un ragionevole affidamento sulla regolarità dell’autorizzazione edilizia” (Consiglio di Stato, sez. VI, 18 novembre 2022, n. 10186; Consiglio di Stato, sez. VI, 2 luglio 2024, n. 5830; T.A.R. Umbria, Sez. I, 11 dicembre 2024, n. 896).
L’ANCE ha espresso quindi una valutazione positiva della disposizione in quanto consente di creare un sistema in cui cittadini e imprese possono pianificare la propria attività senza il rischio di essere sottoposti a cambiamenti improvvisi da parte delle autorità pubbliche.
L’articolo 14, che introduce una semplificazione in materia di permesso di costruire per immobili vincolati, prevedendo l’applicazione del silenzio-assenso anche per il rilascio del permesso di costruire relativo a tali immobili.
In particolare, ciò sarà possibile nel caso di interventi su immobili soggetti a vincoli idrogeologici, ambientali, paesaggistici o culturali e a condizione che siano già stati ottenuti e siano validi i provvedimenti autorizzativi richiesti dalla legge.
Attualmente, ai sensi dell’art. 20, comma 8, del Dpr 380/2001 nel caso di immobili sottoposti ai vincoli sopracitati, il silenzio-assenso non si applica ed è obbligatorio il ricorso all’istituto della conferenza di servizi, come previsto dagli articoli 14 e seguenti della Legge 241/1990.
Ciò determina inevitabili ritardi nella conclusione del procedimento con conseguente aggravio burocratico per il richiedente, che già al momento della presentazione dell’istanza fornisce tutti i documenti richiesti.
Sul tema, si è espressa anche la giurisprudenza affermando che nel caso in cui la domanda di permesso di costruire abbia ad oggetto immobili vincolati e sia già corredata da tutti i documenti prescritti dalla legge l’indizione di una conferenza di servizi determinerebbe un ingiustificato aggravamento del procedimento, in contrasto con la finalità di semplificazione propria degli istituti e degli strumenti previsti dal legislatore, quali il silenzio-assenso e la conferenza di servizi (Tar Toscana, sez. III, 24 gennaio 2023, n. 72).
Di conseguenza, l’ANCE ha espresso pieno apprezzamento per la disposizione che intervenendo sull’art. 20, comma 8, Dpr 380/2001 consente l’applicazione del silenzio-assenso anche ai procedimenti che hanno ad oggetto il rilascio del permesso di costruire per interventi su immobili vincolati, a patto che la domanda sia corredata da tutte le autorizzazioni, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati, prescritti dalla legge ed in corso di validità.
Per il dettaglio della posizione ANCE si veda il documento consegnato agli atti della Commissione.
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