L’Autorità Nazionale Anticorruzione, Comunicato del Presidente, approvato dal Consiglio di Anac il 16 aprile 2025, ha pubblicato chiarimenti operativi che semplificano l’utilizzo del Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE), aggiornando le procedure introdotte dal decreto correttivo, d.lgs. 209/2024.
In particolare, l’ANAC interviene sul comma 5-bis dell’articolo 35, in tema di consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE e sul comma 3-bis dell’articolo 99, in tema di malfunzionamento del FVOE.
Di seguito l’analisi della Direzione legislazione opere pubbliche riguardo al comunicato sul FVOE, immediatamente applicabile a tutte le procedure di gara in corso e future.
Dal 1° gennaio 2024 la digitalizzazione è divenuta obbligatoria per tutto il ciclo di vita dei contratti pubblici secondo quanto previsto della Parte II del nuovo Codice appalti (v. artt. 19 e ss. del d.lgs. 36/2023), che riprende quanto anticipato dal PNRR e dal decreto Semplificazioni bis (art. 53, d.lgs. 77/2021).
L’elemento centrale della digitalizzazione o meglio dell’Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement), previsto all’art. 22 del codice, è la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), di cui il FVOE è parte integrante.
Ai sensi dell’art. 24 del codice, in tutte le procedure di affidamento a cui l’operatore partecipa, la verifica dei requisiti degli operatori economici avviene tramite accesso a una Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD) scelta dalla stazione appaltante. La PAD accede al Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE) attraverso l’interoperabilità con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), che rappresenta l’infrastruttura abilitante per lo scambio sicuro e standardizzato delle informazioni tra le pubbliche amministrazioni.
Grazie a questo sistema, i dati vengono richiesti una sola volta e possono essere riutilizzati da tutte le amministrazioni coinvolte, evitando duplicazioni documentali e riducendo gli oneri a carico degli operatori economici.
Il FVOE aggrega dati e documenti forniti direttamente dalle amministrazioni titolari delle informazioni, consentendo all’operatore economico di integrare soltanto la documentazione non reperibile automaticamente. Le stazioni appaltanti possono così verificare in modo centralizzato, digitale e semplificato i requisiti generali, economico-finanziari e tecnico-professionali necessari per la partecipazione alle procedure di gara.
Il sistema FVOE 2.0 consente il riutilizzo della documentazione per più gare entro i termini di validità (120 giorni per i requisiti generali). Il fascicolo rimane attivo per tutta la durata del contratto. L’integrazione con la Piattaforma dei Contratti Pubblici permette l’utilizzo tramite Piattaforme Digitali di Approvvigionamento certificate.
In prospettiva, anche le SOA saranno abilitate ad accedere al FVOE per effettuare le verifiche documentali nell’ambito della qualificazione e per la gestione del fascicolo digitale di attestazione.
In ogni caso, il FVOE può essere utilizzato per verificare requisiti di partecipazione e documentazione amministrativa, ma non per valutare elementi dell’offerta tecnica (v. TAR Lazio 5 febbraio 2025, n. 2684).
In ultimo, il decreto correttivo, d.lgs. 209/2024, ha modificato l’art. 24 stabilendo che alle regole di interoperabilità non possono essere opposte le disposizioni delle singole banche dati. L’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale partecipa alla definizione dei requisiti di sicurezza del sistema.
A partire dal 1° luglio 2025, nei casi in cui è prevista la digitalizzazione obbligatoria dell’approvvigionamento (come, ad esempio, gli affidamenti diretti sotto i 5.000 euro o gli affidamenti in house), non sarà più consentito accedere al FVOE tramite i servizi web ANAC, inclusa la piattaforma PCP. In tali ipotesi, l’accesso dovrà avvenire esclusivamente tramite PAD certificate e interoperabili, conformi al D.Lgs. 36/2023.
Il Supporto giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel Parere n. 3218 del 30 gennaio 2025, ha chiarito che, anche in caso di affidamenti diretti, le stazioni appaltanti possono utilizzare una PAD certificata, come ad esempio la piattaforma Acquisti Telematici, purché conforme ai requisiti previsti dal D.Lgs. 36/2023 e dalle Linee guida AgID.
L’utilizzo delle PAD è considerato equivalente a quello del MePA per le amministrazioni diverse da quelle statali. Resta invece obbligatorio l’utilizzo del MePA per le amministrazioni statali centrali e periferiche, in forza dell’art. 1, comma 450 della Legge 296/2006.
Il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE) ha sostituito il sistema AVCpass a partire dal 27 ottobre 2022, semplificando il processo di verifica dei requisiti e eliminando la necessità di generare un fascicolo per ogni singola gara o di richiedere il PASSOE.
L’accesso al FVOE avviene tramite identità digitale con livello di affidabilità LoA3, compatibile con SPID di livello 2, CIE e eIDAS.
In tale contesto, il comunicato ANAC del 16 aprile 2025 dà attuazione all’art. 35, comma 5-bis del codice appalti, come modificato dal decreto correttivo del 2024, prevedendo che le stazioni appaltanti possano accedere al FVOE senza previa autorizzazione.
La nuova disposizione consente quindi alla stazione appaltante/ente concedente l’accesso al FVOE in presenza del consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale rilasciato dall’operatore economico in sede di offerta.
Il consenso al trattamento dei dati è fornito dall’operatore economico al momento della presentazione dell’offerta, e certificato tramite la scheda S2, contenente l’elenco dei partecipanti alla gara.
ANAC non richiede ulteriori comunicazioni specifiche sull’acquisizione del consenso. Il Bando tipo n. 1/2023, attualmente in fase di aggiornamento, prevederà clausole standardizzate per disciplinare la raccolta e la manifestazione del consenso all’accesso al FVOE.
Per una migliore comprensione del funzionamento del FVOE, si rimanda ai manuali ANAC dedicati alle stazioni appaltanti e agli operatori economici.
La tabella allegata al comunicato, aggiornata al 25 marzo 2025, classifica le certificazioni in tre categorie:
ANAC provvederà ad aggiornare periodicamente l’elenco delle certificazioni non interoperabili, man mano che sarà possibile attivare nuove interconnessioni con le relative banche dati.
Per un maggiore dettaglio sui documenti disponibili tramite FVOE si rinvia alla Tabella allegata al Comunicato del 16 aprile u.s. e alla delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023 che disciplina il FVOE.
Relativamente ai controlli delle situazioni che non determinano automaticamente l’esclusione dalla gara, non presenti nel FVOE, una rilevanza particolare riveste il Certificato dei carichi pendenti.
Infatti, il MIT con il parere del 26 settembre 2024, n. 2722 ha evidenziato che è rimessa alla stazione appaltante la valutazione di procedere o meno alla richiesta del certificato dei carichi pendenti, le cui risultanze saranno eventualmente riprese nella motivazione del provvedimento di ammissione/esclusione (sui controlli ai sensi dell’ art. 95, co. 1, lett. e), dell’art. 98 , co. 3, lett. g) ed h) del codice appalti, vedi delib. ANAC 262/2023 cit. e art. 27 del DPR 14 novembre 2002, n. 313).
L’articolo 99, comma 3-bis del D.Lgs. 36/2023 disciplina le ipotesi in cui, a causa di un malfunzionamento, anche parziale, del Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE) o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità a esso connessi, le informazioni necessarie alla verifica dei requisiti non risultino disponibili per la stazione appaltante o l’ente concedente entro trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione.
In tali casi, la norma autorizza l’organo competente a disporre comunque l’aggiudicazione, che diviene immediatamente efficace, a condizione che sia acquisita un’autocertificazione resa dall’offerente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Tale dichiarazione deve attestare il possesso dei requisiti richiesti e l’assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare per effetto del malfunzionamento.
Resta fermo l’obbligo per la stazione appaltante di concludere in un termine congruo le verifiche sui requisiti oggetto di autocertificazione. Qualora, all’esito dei controlli, emerga l’assenza dei requisiti in capo all’operatore economico, trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia di:
In tal caso, l’amministrazione dovrà recedere dal contratto, salvo il pagamento delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, con successiva segnalazione alle autorità competenti.
Il comunicato ANAC richiama inoltre l’attenzione delle stazioni appaltanti sull’ipotesi in cui il malfunzionamento sia di natura temporanea, ad esempio connesso alla modalità asincrona di alcuni flussi dati. In tali circostanze, si raccomanda di non attendere la scadenza del termine di trenta giorni, ma di interrogare nuovamente il sistema FVOE, così da ridurre i tempi complessivi del procedimento. ANAC, a supporto dell’attività delle amministrazioni, evidenzia i disservizi tecnici rilevanti pubblicandoli in modo trasparente sul proprio sito istituzionale.
Il Comunicato ANAC distingue, rispetto ai malfunzionamenti tecnici, le ipotesi in cui una determinata certificazione non sia acquisibile tramite il FVOE per cause strutturali.
Si tratta, ad esempio, dei casi in cui:
Tali fattispecie, di numero limitato e riportate in allegato al comunicato ANAC, non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 99, per l’oggettiva impossibilità di attivare l’interconnessione tra sistemi.
In queste situazioni, le stazioni appaltanti o gli enti concedenti sono tenuti a procedere con modalità ordinarie, richiedendo direttamente le certificazioni necessarie agli enti titolari, in coerenza con la prassi preesistente alla digitalizzazione.
Tuttavia, l’ANAC ritiene che — in via analogica — anche in tali casi, trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, l’amministrazione possa procedere comunque con l’aggiudicazione, previa acquisizione di una dichiarazione sostitutiva dell’operatore economico. In ogni caso, resta fermo l’obbligo di concludere le verifiche documentali entro un termine ragionevole.
Parimenti, ad avviso dell’ANCE, sarebbe opportuno chiarire che tale meccanismo è applicabile anche nel caso di verifiche in esecuzione sui requisiti del subappaltatore.
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