Con la sentenza n. 9/2025, l’Adunanza Plenaria ha fornito chiarimenti sulla corretta interpretazione degli artt. 122 e 124 del Codice del processo amministrativo, disciplinanti rispettivamente la dichiarazione di inefficacia del contratto e la possibilità di subentrare nel medesimo.
La vicenda origina da una gara finalizzata all’individuazione di un contraente per la stipula di una convenzione relativa alla fornitura di un servizio. Il disciplinare di gara prevedeva che tale convenzione avrebbe dovuto stabilire: l’importo massimo contrattuale; la regolamentazione dei singoli contratti attuativi e la durata dei medesimi. All’esito della procedura di gara, la seconda classificata ha impugnato l’aggiudicazione disposta dalla Stazione appaltante.
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, in riforma della pronuncia di primo grado sfavorevole, con la sentenza n. 7 del 2024 ha accolto il ricorso e, una volta disposto l’annullamento dell’aggiudicazione, ha dichiarato l’inefficacia del contratto e il subentro nel medesimo.
Nondimeno, l’Amministrazione, nel dare esecuzione alla sentenza, ha ridotto la durata della convenzione e l’importo contrattuale originariamente previsto. Di conseguenza, l’impresa subentrante ha proposto ricorso per l’ottemperanza, lamentando la non corretta esecuzione della decisione n. 7 del 2024.
Orbene, l’Adunanza Plenaria, con la pronuncia in esame, ha accolto il ricorso, chiarendo la portata del subentro nel contratto a seguito dell’annullamento del provvedimento di aggiudicazione.
A tal proposito, il Consesso ha specificato che, nel disciplinare il subentro nel contratto, gli articoli 122 e 124 c.p.a. non si sono limitati a regolare una mera “successione” nel contratto o nel relativo rapporto giuridico, secondo lo stato di esecuzione in cui esso si trova. Nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, infatti, il giudice amministrativo può disporre sia che il secondo aggiudicatario effettui le prestazioni oggetto dell’affidamento non ancora eseguite per il periodo “residuo”, sia che il nuovo rapporto contrattuale abbia la medesima durata e il medesimo contenuto di quello originario, secondo quanto previsto dalla disciplina di gara.
Il ricorso presentato, pertanto, è stato ritenuto meritevole di accoglimento, in quanto, con la sentenza n. 7 del 2024, l’Adunanza Plenaria aveva dichiarato l’inefficacia e il subentro nel contratto senza limitazioni, in conformità a quanto domandato dal ricorrente. L’Amministrazione, d’altro canto, non aveva rappresentato l’esistenza di impedimenti alla dichiarazione di inefficacia del contratto concluso con l’aggiudicataria e alla condanna al subentro nel contratto in favore del ricorrente.
L’Adunanza Plenaria ha quindi affermato che la sentenza n. 7 del 2024, la cui corretta esecuzione costituisce oggetto di ricorso, “si è ispirata al fondamentale principio per il quale la durata del processo non può andare a detrimento della parte vittoriosa (cfr. Corte Cost., 28 giugno 1985, n. 190). Le pronunce giurisdizionali – sia quelle di cognizione, sia quelle di esecuzione – devono ispirarsi a tale principio.” |
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Alla luce di tale pronuncia, pertanto, emerge che l’impresa subentrante nel contratto ha diritto ad eseguire le prestazioni nel rispetto del periodo integrale previsto dal bando e non meramente residuo.
Da ultimo, Il Consesso ha stabilito che contrasta con le statuizioni inserite nella sentenza n. 7 del 2024, ed è dunque illegittima, la condotta dell’Amministrazione tesa a “stornare” le somme già corrisposte al contraente precedente per le prestazioni eseguite, così riducendo il plafond disponibile relativo al contratto originario.
Non può essere leso, dunque, il diritto dell’impresa subentrante ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto sulla base del valore economico complessivo originario.
Si allega il testo della sentenza.
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