
Nell’ambito degli accordi urbanistici, l’esecuzione di opere pubbliche a totale cura e spesa del privato è soggetta alle norme del Codice appalti (D.lgs. 36/2023) ogni volta che, a fronte di tale impegno, l’amministrazione comunale riconosca un corrispettivo o comunque un vantaggio economicamente valutabile.
È quanto ribadito dall’ANAC con il parere consultivo n. 55 del 22 dicembre 2025, rilasciato ad un ente locale che chiedeva di poter escludere dalle regole pubblicistiche la realizzazione di talune opere pubbliche oggetto di un accordo con un privato, per le quali non era previsto lo scomputo dagli oneri di urbanizzazione. Nello stesso accordo il comune consentiva, mediante variante urbanistica, la modifica della destinazione delle aree e degli immobili del privato assegnando l’uso residenziale.
L’ANAC, richiamando precedenti pareri sullo stesso tema, ha sottolineato che:
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