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Opere pubbliche

Trasparenza sui pagamenti delle PA: nuovi schemi ANAC obbligatori e in sperimentazione

2 Febbraio 2026
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  • Opere pubbliche
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A partire dal 22 gennaio 2026 diventa obbligatoria l’adozione dei modelli standard ANAC per la sezione “Amministrazione Trasparente” dei portali istituzionali. Scade il periodo transitorio di dodici mesi previsto dalla delibera n. 495/2024, durante il quale le amministrazioni hanno potuto adeguare progressivamente le proprie sezioni informative. Prosegue, invece, la sperimentazione volontaria di ulteriori schemi, tra cui quello sulla tempestività dei pagamenti.

E’ quanto emerge dalla lettura combinata delle delibere ANAC n. 481 e n. 497, entrambe approvate dal Consiglio del 3 dicembre 2025. La prima (GURI n. 300 del 29 dicembre 2025) aggiorna gli schemi di pubblicazione relativi all’utilizzo delle risorse pubbliche e ai controlli su organizzazione e attività dell’amministrazione (artt. 4-bis e 31, D.Lgs. n. 33/2013), rendendoli obbligatori. La seconda (GURI n. 3 del 5 gennaio 2026) avvia la sperimentazione di cinque nuovi schemi, tra cui quello sui tempi di pagamento dell’amministrazione (art. 33, D.Lgs. n. 33/2013), rinviando l’adozione di quello sui dati dei contratti pubblici.

Per le imprese, le due delibere configurano un quadro unitario di maggiore trasparenza su spesa e pagamenti delle Stazioni Appaltanti, destinato a diventare uno strumento di tutela e di valutazione più efficace.

Di seguito l’approfondimento a cura della Direzione Legislazione Opere Pubbliche.

 

1.      Quadro Normativo e Trasparenza Amministrativa

L’impianto normativo sulla prevenzione della corruzione (L. n. 190/2012) trova la sua massima espressione nel D.lgs. n. 33/2013 (il cd. Decreto Trasparenza). Tale decreto ha unificato gli obblighi di pubblicità e diffusione delle informazioni, istituendo il diritto di accesso civico generalizzato. Con l’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 36/2023), il baricentro della trasparenza per gli appalti si è spostato sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) gestita dall’ANAC.

L’art. 28 del Codice impone alle stazioni appaltanti di trasmettere i dati sull’intero ciclo di vita dei contratti tramite piattaforme digitali certificate (PAD). La trasparenza è garantita dal collegamento ipertestuale diretto tra la sezione “Amministrazione Trasparente” dei siti istituzionali e la BDNCP, dove i dati (oggetto, operatori, aggiudicatari, tempi e somme liquidate) sono pubblicati in formato aperto. A pieno regime, dall’home page del Piattaforma Unica della Trasparenza (PUT) di ANAC, sezione “Contratti Pubblici”, è possibile accedere direttamente ai dati della BDNCP. La Piattaforma, operativa dal 19 settembre 2025, integra il sistema TrasparenzAI, che utilizza l’intelligenza artificiale per semplificare la vigilanza collaborativa e la consultazione dei dati da parte dei cittadini.

A supporto di una concreta attuazione del principio di trasparenza opera altresì l’AgID, che gestisce il portale Soldi Pubblici, permettendo ai cittadini di monitorare le spese delle PA.

In adempimento agli obblighi sui pagamenti e monitoraggio finanziario, le pubbliche amministrazioni sono tenute – oltre a trasmettere i dati attraverso le PAD – a pubblicare, in una sottosezione chiaramente identificabile del portale “Amministrazione Trasparente”, i dati relativi ai flussi finanziari e ai pagamenti, consultabili per tipologia di spesa e beneficiario.

Proprio quest’ultimo decreto n. 33/2013 affida ad ANAC la redazione di modelli standard per la codificazione e la rappresentazione dei dati, garantendo uniformità a livello nazionale (art. 48). Con la Delibera n. 495 del 25 settembre 2024, quest’ultima ha quindi provveduto ad approvare il documento “Istruzioni operative per una corretta attuazione degli obblighi di pubblicazione ex d.lgs. 33/2013” contenente indicazioni utili per la pubblicazione su requisiti di qualità dei dati, procedure di validazione, controlli anche sostitutivi e meccanismi di garanzia attivabili su richiesta di chiunque vi abbia interesse. Tale disciplina è stata recentemente rivista e affinata da due provvedimenti chiave del 3 dicembre 2025:

− Delibera n. 481/2025: ha aggiornato i modelli relativi all’utilizzo delle risorse pubbliche (art. 4-bis) e ai controlli (art. 31), integrando le osservazioni tecniche di AgID. Questi standard, pienamente efficaci dal 22 gennaio 2026, costituiscono oggi il riferimento unico per la pubblicazione dei dati nelle sezioni “Amministrazione Trasparente”;

− Delibera n. 497/2025: ha introdotto 5 nuovi schemi per la qualità e la validazione dei dati, definendo i meccanismi di garanzia e i poteri sostitutivi attivabili in caso di inadempienza. Gli schemi prodotti da ANAC costituiranno base per la Piattaforma Unica della Trasparenza, così consolidando il passaggio dalla trasparenza “formale” alla trasparenza “digitale nativa”.

Tra questi nuovi schemi è stato omesso quello relativo all’art. 37 del Decreto Trasparenza, relativo ai contratti pubblici, in attesa dell’allineamento al nuovo Codice dei contratti e alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti. Infatti, come accennato per i contratti pubblici, la trasparenza si attua esclusivamente mediante l’invio dei dati certificati alle PAD, che alimentano automaticamente la BDNCP, esonerando le amministrazioni dalla duplicazione manuale dei dati sui propri siti istituzionali, fermo restando l’obbligo di pubblicazione del link ipertestuale. Pertanto, come specifica l’ANAC con la Delibera n. 497/2025,  limitatamente alla parte lavori, tali obblighi si intendono assolti attraverso l’invio dei medesimi dati alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l’ANAC e alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (art. 2 del D.Lgs n. 229/2011).

 

2.      Lo schema sui pagamenti: obbligatorio dal 22 gennaio 2026 (art. 4-bis)

Le modifiche introdotte dalla delibera n. 481/2025  segnano un cambio di paradigma: non più elenchi disomogenei di documenti, bensì dati organizzati secondo tassonomie vincolanti e metadati obbligatori. Gli schemi ANAC diventano parametro di valutazione in sede di vigilanza e la non conformità può configurare inadempimento sostanziale ai sensi dell’art. 48, comma 5, del D.lgs. n. 33/2013.

In particolare, l’Allegato 1 della delibera, relativo ai pagamenti (art. 4-bis), impone una struttura tassonomica non modificabile, con dati aggregati, tempi di pagamento e indicatori di ritardo. La sezione “Pagamenti dell’amministrazione” dei siti istituzionali deve essere coerente con il sito soldipubblici.gov.it, il portale che pubblica i dati contabili ufficiali (alimentati da SIOPE+, PCC e fatturazione elettronica), con l’effetto che eventuali scostamenti diventano indicatori di anomalia nella gestione delle commesse.

Da evidenziare che la maggiore trasparenza e quindi facilità di vigilanza sui pagamenti produce effetti anche sul sistema di qualificazione delle SA. Il rispetto dei tempi di pagamento costituisce infatti requisito per la qualificazione alla fase esecutiva ai sensi dell’art. 8 dell’Allegato II.4 del Codice: la sua mancanza preclude la possibilità di eseguire contratti di importo superiore al proprio livello di qualifica.

 

3.      Lo schema sui tempi di pagamento: in sperimentazione (art. 33)

Con la delibera n. 497/2025, l’ANAC avvia la sperimentazione volontaria, per dodici mesi, di cinque nuovi schemi di pubblicazione, ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. 33/2013, per uniformare e semplificare l’adempimento degli obblighi di trasparenza dei dati pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente”. Al termine della sperimentazione potranno essere perfezionati.

Gli schemi riguardano gli obblighi di pubblicazione per le amministrazioni previsti dagli artt. 14, 15-bis, 15-ter, 33 e 41 del d.lgs. 33/2013 (incarichi politici e dirigenziali, incarichi nelle società controllate, nomine giudiziarie e amministrative, tempi di pagamento, trasparenza del SSN). Restano applicabili le “Istruzioni operative” già approvate con le citate delibere n. 495/2024 e, modificate con la citata n. 481/2025.

Tra questi, di particolare interesse per le imprese è lo schema relativo all’art. 33 del D.Lgs. n. 33/2013, che – fornendo informazioni preziose per valutare l’affidabilità di una committenza pubblica – riguarda specificamente i tempi di pagamento dell’amministrazione e prevede la pubblicazione di dati strutturati consultabili da qualsiasi impresa creditrice, da qualsiasi altro operatore economico, da qualsiasi cittadino, in attuazione del principio di trasparenza e dell’accesso civico generalizzato.

Come evidenziato dall’ANAC (Atto di segnalazione n. 4 del 24 novembre 2021), il legislatore con l’ obbligo, previsto dall’art. 33 del D.lgs. 33/2013, presta particolare attenzione al grave fenomeno dei ritardati pagamenti delle pubbliche amministrazioni, interpretando la trasparenza come strumento utile all’emersione e alla riduzione di tale criticità.

Lo schema standardizza tre tipologie di informazioni da pubblicare nella sottosezione “Pagamenti” di Amministrazione Trasparente:

– l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, espresso come media ponderata dei giorni di ritardo rispetto alla scadenza;

– l’indicatore trimestrale di tempestività, con il medesimo calcolo ma dettagliato per trimestre;

– l’ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici, con aggiornamento annuale.

L’indicatore è calcolato secondo la Circolare MEF-RGS n. 3/2015 come somma dei giorni effettivi intercorrenti tra scadenza della fattura e pagamento, moltiplicata per l’importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento. La disciplina si applica ai contratti tra pubbliche amministrazioni e soggetti che svolgono attività d’impresa, inclusi lavoratori autonomi e liberi professionisti; sono esclusi i debiti oggetto di procedure concorsuali e i pagamenti a titolo di risarcimento danni.

Per informazioni rivolgersi a:
Direzione Legislazione Opere Pubbliche
Tel. 06 84567.224
E-Mail: operepubbliche@ance.it
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