
Di seguito l’approfondimento della Direzione Legislazione Opere pubbliche.
1. Il caso esaminato
La vicenda trae origine dalla procedura aperta, bandita dalla Regione Basilicata, avente ad oggetto la “Costruzione del Polo Unico della Salute della Città di Lagonegro – Lotto 1”, con un importo a base di gara pari ad euro 14.000.372,70.
Il disciplinare di gara, (art. 6.2), richiedeva all’operatore economico, ai fini della partecipazione, accanto al possesso delle attestazioni SOA, un ulteriore requisito di capacità tecnico – professionale: “aver eseguito, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, almeno un contratto di lavori avente ad oggetto la costruzione, ristrutturazione o ampliamento di un edificio destinato ad uso ospedaliero o sanitario, per un importo pari ad € 10.000.000,00”.
Con un’unica censura, l’operatore economico escluso dalla procedura deduceva l’illegittimità di tale previsione, rilevando come, nel caso di specie, l’importo a base di gara risultasse inferiore alla soglia indicata dall’art. 103 del d.lgs.36/2023, il quale consente alla stazione appaltante di richiedere requisiti aggiuntivi “per gli appalti di lavori di importo pari o superiore ad euro 20.658.000.”
2. Le criticità censurate dall’ANAC – Violazione dell’art. 100 e dell’Allegato II.12 del Codice dei contratti pubblici
Nella Delibera in esame, l’ANAC ha sottolineato che la richiesta di requisiti aggiuntivi si pone in contrasto con la normativa di riferimento, ovvero l’art. 100, comma 4 del d.lgs. 36/2023, in virtù del quale “Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l’esecuzione, a qualsiasi titolo, dell’appalto”. La medesima disposizione, inoltre, al comma 6 chiarisce che “L’organismo di attestazione rilascia l’attestazione di qualificazione per la categoria di opere generali o specializzate per l’esecuzione delle quali l’operatore economico risulti essere in possesso di adeguata capacità economica e finanziaria, di adeguata dotazione di attrezzature tecniche e risorse umane, e dispone la classificazione per importi in ragione della documentata pregressa esperienza professionale.”
L’Autorità rammenta, tra l’altro, che la norma in esame richiede una lettura in combinato disposto con l’art. 1, comma 2, dell’Allegato II.12 al Codice, in base al quale “Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 2, comma 6 e 3, l’attestazione di qualificazione rilasciata a norma del presente allegato costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici”.
In ragione del quadro normativo in oggetto, l’ANAC evidenzia come – ferme le disposizioni previste dal Codice per gli appalti di importo superiore a 20.658.000 – l’intento del legislatore sia quello di attribuire all’attestazione SOA la caratteristica dell’autosufficienza, in quanto idonea a comprovare le capacità tecniche e la stabilità finanziaria dell’operatore economico sulla base di una apposita certificazione rilasciata dagli organismi competenti.
Al contempo, l’Autorità richiama il proprio granitico orientamento in materia, ribadendo il principio per cui l’introduzione di requisiti ulteriori all’attestazione SOA, quali fatturato e lavori analoghi, oltre a porsi in contrasto con la disciplina di riferimento, limita la concorrenza, dacché l’aumento delle condizioni di partecipazione “riduce la platea dei potenziali concorrenti o comunque ne rende più complessa la partecipazione” (ex multis Delibera ANAC n. 430 del 5 novembre 2025).
L’ANAC rileva, pertanto, che la previsione della lex specialis concernente la richiesta di un requisito di partecipazione ulteriore all’attestazione SOA deve considerarsi illegittima, ancor di più nell’ipotesi in cui, come nel caso di specie, sia stata inserita nella documentazione di gara a pena di esclusione.
Ad avviso dell’Autorità, inoltre, le argomentazioni difensive addotte della Stazione appaltante a sostegno dell’inserimento del requisito aggiuntivo – tra cui il richiamo alla “presenza di elementi di elevata complessità tecnica e gestionale” – non appaiono idonee a giustificarne la legittimità.
3. La decisione dell’ANAC e i rimedi richiesti
In conclusione, l’ANAC ha ritenuto l’operato dell’Amministrazione non conforme alla disciplina in materia, ravvisando la violazione dell’art. 100 del d.lgs. 36/2023.
Di conseguenza, la Stazione appaltante è stata invitata, salvo l’esercizio del potere di autotutela in relazione all’ intera procedura, ad eliminare dalla lex specialis la previsione di cui all’art. 6.2, lett. b) del disciplinare di gara, in quanto illegittima, riammettendo l’operatore economico escluso dalla procedura, con concessione di un ulteriore termine per la presentazione dell’offerta.
Ai sensi dell’art. 220, comma 1, del d.lgs. 36/2023, la Stazione appaltante avrà un termine di 15 giorni per comunicare le eventuali ragioni ostative all’osservanza del parere alle parti interessate e all’Autorità, la quale sarà legittimata a proporre ricorso, come stabilito dal comma 3 del medesimo articolo.
In allegato il testo della Delibera.
Puoi scegliere quali categorie di cookie abilitare. I cookie necessari sono sempre attivi perché indispensabili per il corretto funzionamento del sito.