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Audizioni e proposte, Governo e Parlamento

Autorizzazioni paesaggistiche, Ance: bene la revisione del sistema, ora serve una riforma organica ed efficace

18 Febbraio 2026
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Valutazione positiva, dell’Ance sul Disegno di legge n. 2606 che delega al Governo la revisione del Codice dei beni culturali e del paesaggio nell’ambito delle procedure di autorizzazione paesaggistica. Si tratta di un buon punto di partenza per cercare di dare una soluzione a uno dei principali “colli di bottiglia” dei procedimenti edilizi. E’ proprio in questa fase con continuano a registrarsi rallentamenti e, in alcuni casi, veri e propri blocchi per numerose procedure relative a immobili o ambiti sottoposti a vincolo paesaggistico che, nel rispetto del loro valore, necessitano di interventi specifici. Nel corso dell’audizione di oggi, 18 febbraio, presso la VIII Commissione Ambiente della Camera dei deputati, l’Associazione ha sottolineato l’importanza di un intervento sistematico su una delle principali criticità dell’attività amministrativa ma anche sottolineato gli aspetti che devono essere potenziati per arrivare ad una riforma organica.

Gli aspetti positivi del disegno di legge

Il Disegno di legge, come approvato in prima lettura dal Senato, costituisce per l’Ance un punto di partenza per arrivare a una disciplina paesaggistica più equilibrata, capace di contemperare la tutela del paesaggio con la semplificazione e la certezza dei procedimenti autorizzativi avviati da cittadini e imprese.

Particolarmente apprezzata è la volontà di assicurare un maggiore coordinamento della disciplina contenuta nel Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (con le normative collegate, a partire dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 che regolamenta istituti come la conferenza di servizi e il silenzio assenso fra pubbliche amministrazioni) e con il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico dell’Edilizia), che regola i titoli edilizi. Attualmente, tra queste discipline non vi è un adeguato dialogo (art. 2, comma 2, lett. a) e b)).

Di notevole rilievo anche l’obiettivo di rafforzare il coordinamento tra Stato e Regioni per assicurare l’approvazione e la successiva attuazione dei piani paesaggistici (art. 2, comma 2, lett. g)). Dal 2004, infatti, solo sei Regioni si sono dotate di tale strumento: Sardegna, Puglia, Toscana, Friuli Venezia-Giulia, Piemonte e Lazio.

Per l’Ance, il paesaggio è certamente un bene da tutelare, ma rappresenta anche una risorsa strategica per lo sviluppo sostenibile, in grado di integrare istanze ambientali, culturali, sociali ed economiche in una prospettiva di lungo periodo. Per questo è fondamentale superare le criticità derivanti dalla complessità istituzionale della copianificazione Stato/Regione, dai numerosi adempimenti previsti e dalle tempistiche estremamente lunghe – nel Lazio, ad esempio, sono stati necessari 14 anni.

In quest’ottica, l’Associazione propone in particolare:

  1. la previsione di adeguate risorse finanziarie per garantire la dotazione del personale preposto e la relativa formazione;
  2. l’elaborazione di Linee guida metodologiche e contenutistiche a scala nazionale;
  3. l’implementazione di strumenti digitali condivisi per la gestione dei dati territoriali;
  4. l’aggiornamento della normativa nazionale per semplificare e uniformare le procedure.

Gli aspetti da potenziare

Rispetto al testo iniziale del Ddl 2606, l’Ance rileva che non è stata confermata la delega all’estensione dell’Allegato A del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, relativo all’elenco degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica.

Si evidenzia tuttavia l’opportunità di procedere comunque alla revisione complessiva del Dpr 31/2017, già prevista dall’art. 26, comma 13 della Legge 5 agosto 2022, n. 118, con termine esteso fino al 27 agosto 2026 dal Decreto-legge “proroga termini 2025”.

Con riferimento agli interventi di lieve entità soggetti ad autorizzazione semplificata (Allegato B del Dpr 31/2017), l’Associazione valuta positivamente la previsione di devolvere in via esclusiva alla Regione o al Comune delegato il rilascio dell’autorizzazione (art. 2, comma 2, lett. c)).

Si auspica tuttavia un miglioramento del criterio direttivo che subordina l’esercizio della competenza da parte dell’ente territoriale alla previa verifica di conformità dei piani urbanistici al Piano paesaggistico regionale e alla previsione di specifiche prescrizioni d’uso. Considerato il numero ancora limitato di Piani paesaggistici approvati, si potrebbero fornire indicazioni a livello nazionale per l’esatta identificazione degli interventi di lieve entità, in linea con le Linee guida ministeriali finalizzate a garantire l’esercizio uniforme della tutela paesaggistica (art. 3).

Ulteriori proposte

L’Ance propone, inoltre, di intervenire su ulteriori aspetti rilevanti:

  • – efficacia temporale dell’autorizzazione paesaggistica: occorre uniformarla ai termini di efficacia del titolo edilizio connesso (Scia, permesso di costruire, permesso di costruire convenzionato), comprese eventuali proroghe ordinarie o straordinarie
  • – standardizzazione e digitalizzazione: adozione di moduli standardizzati per le istanze, semplificazione della documentazione da allegare e piena digitalizzazione delle pratiche paesaggistiche.
  • – Piani urbanistici attuativi: per superare il “doppio passaggio” presso le autorità paesaggistiche, si potrebbe prevedere che, in presenza di piano attuativo conforme al Piano paesaggistico, il parere previsto dall’art. 16 della Legge 1150/1942 sia rilasciato solo dalla Regione e che, per gli interventi edilizi conformi a tali piani, non sia necessaria l’autorizzazione paesaggistica.

I Ddl abbinati 1429, 2230 e 2529

L’Ance evidenzia, infine, alcuni aspetti positivi contenuti nei Disegni di legge abbinati, che auspica possano essere ripresi:

  • – Ddl 1429: previsione secondo cui, in caso di inerzia della Soprintendenza, il parere si intende reso in senso favorevole e la Regione o il Comune devono pronunciarsi favorevolmente sull’istanza di autorizzazione paesaggistica.
  • – Ddl 2230: introduzione del silenzio assenso tra Regione/Comune e Soprintendenza, anche nell’accertamento della compatibilità paesaggistica in sanatoria.
  • – Ddl 2529: estensione della sanatoria anche ai lavori realizzati in assenza di autorizzazione paesaggistica ma conformi ai titoli edilizi rilasciati.

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Per informazioni rivolgersi a:
Direzione Relazioni Istituzionali e Affari Esteri
Tel. 06 84567 417 / 464
E-Mail: relazioniistituzionali@ance.it
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