
Le Commissioni Finanze della Camera e Industria del Senato hanno concluso l’esame dello schema di Dlgs recante disposizioni integrative e correttive del Dlgs 184/2023, di recepimento della dir. (UE) 2021/2118, recante modifica della dir. 2009/103/CE concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità (Atto n. 363), esprimendo al Governo due pareri favorevoli con osservazioni.
L’ANCE in corso d’iter ha veicolato in Parlamento una nota di osservazioni sul testo volta a chiarire che l’obbligo RCA deve gravare solo sui veicoli la cui funzione principale e abituale sia il trasporto di persone o cose. Mentre quando la funzione di spostamento è puramente accessoria alla funzione operativa (es. un escavatore), la copertura del rischio deve restare in capo alla RC generale evitando una duplicazione di polizze. Nello specifico, il cantiere edile non si configura come un’“area privata aperta al pubblico”, ma un’area interdetta a terzi e molti veicoli utilizzati peraltro non circolano su strada e non sono immatricolati. Per questi mezzi, peraltro l’identificazione ai fini RCA risulta tecnicamente complessa.
L’istanza associativa è stata, inoltre, reiterata nel DDL “Misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo” (DDL 2670/C) in corso d’esame alla Camera.
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