
In relazione all’esame, in sede referente, in prima lettura, presso la Commissione Ambiente del Senato, del disegno di legge di conversione del DL 25/2026 “Maltempo e Niscemi” (DDL 2823/C), l’Associazione, su richiesta della Commissione ha evidenziato in una memoria scritta le proprie osservazioni sui contenuti del provvedimento.
In particolare, sotto il profilo fiscale, ha valutato positivamente l’articolo 2 che dispone la sospensione, dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026, di taluni termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi ai soggetti che, alla data del 18 gennaio 2026, erano residenti, oppure avevano sede legale od operativa, in immobili danneggiati situati nei comuni interessati dagli eventi metereologici verificatesi a partire dal 18 gennaio nonché la proroga di tre mesi dei termini e le scadenze previste dalla disciplina della definizione agevolata dei ruoli (c.d. Rottamazione-quinquies).
Sotto il profilo ambientale, ha, inoltre, evidenziato positivamente le previsioni inserite nell’articolo 4, recanti la sospensione temporanea delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni ambientali che disciplinano la gestione degli impianti e delle infrastrutture colpiti dagli eventi meteorologici, in quanto consentono di agevolare le operazioni di risanamento e di successivo ripristino delle strutture danneggiate. Al riguardo, in un’ottica di semplificazione ed efficienza nella gestione delle conseguenze connesse agli eventi calamitosi, ha ipotizzato l’opportunità di prevedere nel provvedimento anche specifiche disposizioni per i rifiuti e i materiali derivanti da tali eventi.
L’Associazione ha sottolineato, infine, l’importanza delle misure introdotte dall’articolo 5 che riconosce un’integrazione al reddito mensile ai lavoratori dipendenti del settore privato, inclusi i lavoratori agricoli, impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi metereologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e che, alla medesima data, risiedevano o erano domiciliati o lavoravano presso un’impresa con sede produttiva o operativa in uno dei territori dei comuni interessati dai suddetti eventi, o impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro, se residenti o domiciliati nei medesimi territori.
Tuttavia, nel disporre che i periodi di concessione della suddetta integrazione al reddito non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive degli ammortizzatori sociali previste dal decreto legislativo n. 148/2015, viene precisato che ciò avviene “in applicazione dell’articolo 12, comma 4, del medesimo decreto legislativo”. Tale ultima disposizione esclude però dalla non computabilità le imprese di cui all’art. 10 del suddetto decreto legislativo, lett. m), n) e o), tra le quali rientrano le imprese edili.
Al riguardo, considerato che l’integrazione salariale introdotta dal provvedimento si configura come una misura di sostegno al reddito a sé stante rispetto agli ammortizzatori sociali disciplinati dal decreto legislativo n. 148/2015, concepita e finanziata appositamente per supportare imprese e lavoratori in questa specifica vicenda emergenziale, risulta necessario chiarire la portata generale del principio di non cumulabilità, apportando un correttivo alla disposizione, per evitare che dalla sua applicazione possano essere esclusi alcuni settori, tra cui l’edilizia.
Sul tema ha veicolato quindi uno specifico emendamento.
La proposta dell’ANCE è stata sostanzialmente condivisa e sarà oggetto di valutazione nel corso dell’iter formativo del provvedimento.
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