
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1986 dell’11 marzo 2026, ha chiarito che il Consiglio dei Ministri, incaricato di comporre il dissenso tra amministrazioni statali nell’ambito di procedimenti autorizzatori complessi, quali ad esempio le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ha l’obbligo di concludere il procedimento con un atto espresso e nel rispetto dei termini perentori prescritti dalla legge 241/1990.
Secondo i giudici amministrativi, infatti, la deliberazione del CdM non costituisce una facoltà politica, ma rappresenta un atto di alta amministrazione, «sebbene questa categoria identifichi quegli atti che si pongono al massimo livello dell’organizzazione e dell’attività funzionale dei pubblici poteri e precisamente nella sfera in cui la funzione di governo si raccorda con l’amministrazione tout court, i medesimi mantengono la caratteristica tipica degli atti amministrativi e cioè la finalità di cura di interessi pubblici nel caso concreto (cfr. in particolare Cons. Stato, IV, 21 settembre 2015, n. 4375).».
La corretta qualificazione della natura giuridica di tale atto assume un rilievo centrale ai fini della tutela del privato. Quest’ultimo, infatti, è titolare di un interesse legittimo alla conclusione del procedimento, che egli stesso attiva proprio per superare il dissenso tra amministrazioni ed evitare una situazione di stallo decisionale, al fine di giungere all’adozione di un provvedimento finale, sia esso favorevole o negativo.
Secondo i giudici «il deferimento al Consiglio dei Ministri apre una nuova fase procedimentale che si conclude con un provvedimento autonomo che sostituisce a tutti gli effetti il provvedimento di Via e un’azione avverso il silenzio del Ministero dell’ambiente o avverso il provvedimento negativo sarebbe inammissibile poiché l’amministrazione di settore non potrebbe pronunciarsi essendosi in via definitiva in attesa della decisione finale del Consiglio dei Ministri».
Quindi, qualificare tale atto come amministrativo – e non politico – consente di individuare con chiarezza gli strumenti di tutela esperibili dal privato, che può reagire all’inerzia dell’amministrazione mediante l’azione avverso il silenzio.
Diversamente, qualificandolo come atto politico, si determinerebbe una situazione di incertezza procedimentale, nella quale il meccanismo di composizione del dissenso rischierebbe di trasformarsi in un punto di arresto indefinito del procedimento. In tal caso, verrebbe meno la possibilità per il privato di proporre ricorso avverso il silenzio, restando quindi privo di strumenti giurisdizionali per reagire all’inerzia dell’amministrazione.
Secondo il collegio, quindi, il procedimento deferito ex articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988, deve essere concluso con un provvedimento espresso e “ciò si ricava dalla generalizzazione dell’obbligo di conclusione dei procedimenti con provvedimenti espressi sancito dall’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241”. In considerazione della particolare delicatezza delle valutazioni rimesse al Consiglio dei Ministri, il Consiglio di Stato ha inoltre individuato in 120 giorni il termine congruo per la conclusione del procedimento, in coerenza con i principi di certezza dei tempi e di buon andamento dell’azione amministrativa.
Puoi scegliere quali categorie di cookie abilitare. I cookie necessari sono sempre attivi perché indispensabili per il corretto funzionamento del sito.