
Con la comunicazione n. 904/2026, la CNCE ricorda che la delibera del Comitato della Bilateralità n. 2/2015 prevede, tra l’altro, che “trascorsi sei mesi durante i quali l’impresa risulta sospesa presso la Cassa Edile/Edilcassa, la Cassa procederà ad effettuare una verifica per accertare i motivi che determinano la permanenza della sospensione. Qualora la Cassa riscontri che la permanenza della sospensione non sia motivata e l’impresa non indichi altre Casse Edili/Edilcasse in cui risulti essere attiva, sarà considerata irregolare …”.
Pertanto, la Cassa ha l’obbligo di procedere alla segnalazione dell’impresa in BNI “soltanto successivamente ad un’idonea informativa n
Puoi scegliere quali categorie di cookie abilitare. I cookie necessari sono sempre attivi perché indispensabili per il corretto funzionamento del sito.