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Fiscalità e incentivi

E’ legge il Decreto PNRR: novità per la fatturazione dei RTI

28 Aprile 2026
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È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 20 aprile 2026, n.50 di conversione con modifiche del decreto-legge n.19/2026 (c.d. Decreto PNRR), che introduce disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Presenti diverse novità di rilievo, tra cui, in ambito fiscale, una importante norma di semplificazione in materia di fatturazione delle operazioni IVA da parte dei Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI).

Si tratta del co. 3-bis dell’art.8 del D.L. 19/2026 che include, tra le operazioni che possono beneficiare della suddetta modalità di fatturazione, anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi oggetto di fatturazione in nome e per conto delle singole imprese di un raggruppamento temporaneo da parte dell’impresa mandataria (viene modificato l’art. 21, co.4, lett. a, del DPR 633/72, relativo alla c.d. “fatturazione differita”).

Si ricorda che la modalità di fatturazione differita consente al soggetto passivo di emettere una sola fattura, cumulativa di tutte le operazioni effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione.

Ora, tra le fattispecie già ammesse alla modalità di fatturazione differita, l’art. 8 citato include anche le operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi oggetto di fatturazione da parte della mandataria in nome e per conto delle singole imprese facenti parte di un RTI, ai sensi del co.2, lett. n, dello stesso articolo 21.

In sostanza, la mandataria ha la possibilità di emettere una sola fattura, in nome e per conto delle altre imprese, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, a condizione che la fattura rechi il dettaglio delle operazioni eseguite da ciascuna impresa del raggruppamento.

Obiettivo è quello di semplificare la gestione fiscale e documentale per i gruppi di imprese che operano insieme su progetti comuni: evitando che la capogruppo sia obbligata a emettere diverse fatture, ognuna per ciascuna impresa che partecipa al raggruppamento, e consentendo una fatturazione unitaria per tutte le imprese coinvolte, si semplificano gli adempimenti fiscali.

In ogni caso, gli ordinari adempimenti IVA restano in capo alle singole imprese. Occorre ricordare, difatti, che pur in presenza di un RTI nell’ambito di un appalto pubblico, ciascuna impresa conserva la propria autonomia ai fini della gestione degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali, in quanto il mandato con rappresentanza non determina di per sé una nuova organizzazione o associazione tra le imprese riunite (cfr. l’art.68, co.8, del D.Lgs. 36/2023).

Questa novità, quindi, si aggiunge all’ordinaria modalità di fatturazione al committente da parte delle singole imprese associate al RTI, ciascuna per la propria quota di lavori eseguiti.

Di seguito si riepilogano le due modalità alternative di fatturazione alla Stazione appaltante in presenza di un RTI.

 

Fatturazione “ordinaria” al committente da parte delle singole imprese del RTI

Le singole imprese riunite emettono fattura nei confronti della Stazione appaltante, ciascuna per la propria quota di lavori eseguiti.

Ciò deriva dalla disciplina ai fini degli appalti pubblici, relativa ai “raggruppamenti temporanei di operatori economici” (di cui ora all’art.68, co.8, del D.Lgs. 36/2023), la quale prevede sempre che «Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali», in analogia con le previgenti disposizioni in materia (cfr. anche art.48, co.16, D.Lgs. 50/2016.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate già con il Principio di Diritto n.17 del 17 dicembre 2018 ha precisato che, se per l’esecuzione di un appalto pubblico viene costituita un’associazione temporanea d’imprese in base ad un mandato con rappresentanza, gli obblighi di fatturazione nei confronti della Stazione appaltante devono essere assolti dalle singole imprese associate, in funzione delle lavorazioni eseguite pro-quota.

Questo chiarimento si deve ritenere ancora valido anche alla luce del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023 – cfr. anche la Risposta n. 47/2024).

Ciascuna impresa, infatti, conserva la propria autonomia ai fini della gestione degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali, in quanto il mandato con rappresentanza non determina di per sé una nuova organizzazione o associazione tra le imprese riunite.

 

Fatturazione “alternativa” da parte della mandataria in nome e per conto delle imprese del RTI

La mandataria capogruppo, d’intesa con le altre imprese, può fatturare direttamente nei confronti del committente, ma “in nome e per conto” delle stesse, specificando questa circostanza ai sensi dell’art. 21, co.1 e 2, lett. n, del D.P.R. 633/1972 – Decreto IVA.

Questo principio è stato affermato per la prima volta nella Risposta dell’Agenzia delle Entrate n.47 del 21 febbraio 2024 che, pur confermando la regola generale secondo la quale le singole imprese sono tenute ad emettere fattura verso il committente, ciascuna per la propria quota di lavori eseguiti, ammette la fatturazione verso la Stazione appaltante ad opera della sola impresa mandataria, in nome e per conto delle mandanti, che provvederà poi a ripartire fra di loro i corrispettivi dei lavori.

Anche in questo caso, gli obblighi fiscali di registrazione delle fatture e gli altri adempimenti IVA relativi alle operazioni restano in capo alle singole imprese mandanti.

In merito, con la finalità di semplificare le modalità di fatturazione delle prestazioni nell’ambito degli appalti pubblici in cui sono coinvolti i RTI, la novità introdotta dalla legge 50/2026 di conversione del D.L. PNRR ammette che la mandataria, nella fatturazione in nome e per conto delle mandanti, possa emettere una fattura unica alla Stazione appaltante con il dettaglio delle operazioni, anziché distinte fatture riferite ai lavori eseguiti da ciascuna impresa mandante.

A livello operativo, ciò viene realizzato secondo le regole della fatturazione c.d. differita (cfr. il nuovo inciso all’art.21, co.4, lett.a, del D.P.R. 633/1972 e all’art.72, co.4, lett.a, del D.Lgs. 10/2026, nuovo TU IVA, in vigore dal 1° gennaio 2027).

Dunque, in deroga alla regola generale di cui all’articolo 21, co.4, del Decreto IVA, che richiede che la fattura venga emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, l’art. 8 del Legge in commento consente alla mandataria di emettere, in nome e per conto delle altre imprese, un’unica fattura cumulativa delle operazioni realizzate nel mese, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni stesse.

Questo sistema, come si legge anche nel Dossier del Servizio Studi del Senato a commento della nuova disposizione, resta comunque sempre alternativo all’ordinaria fatturazione alla Stazione appaltante da parte delle singole imprese associate, sempre nel presupposto che il rapporto esistente tra queste e la capogruppo mandataria si qualifica come un «mandato collettivo speciale con rappresentanza».

Allegati
Legge_20_aprile_2026_n_50
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Per informazioni rivolgersi a:
Direzione Politiche Fiscali
Tel. 06 84567.291/256
E-Mail: politichefiscali@ance.it
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