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Fiscalità e incentivi

Split payment – Il comunicato del MEF sulla proroga chiesta all’UE fino al 2029

1 Luglio 2026
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  • Fiscalità e incentivi
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Applicabilità dello split payment senza interruzioni anche dopo il 30 giugno 2026 e sino al prossimo 30 giugno 2029 in base al quale, in caso di cessioni di beni e prestazioni di servizi a favore della PA e delle società da essa controllate, l’IVA deve essere da queste versata direttamente all’Erario.

Lo anticipa il Ministero dell’economia e finanze – MEF nel proprio Comunicato Stampa n.77 del 30 giugno scorso, nel quale si precisa che l’attesa autorizzazione alla proroga del meccanismo, chiesta dall’Italia all’UE, produrrà effetti già dal 1° luglio 2026.

Quindi, i soggetti interessati possono continuare ad applicare lo split payment senza soluzione di continuità anche dopo il 30 giugno 2026, senza dover aggiornare i propri sistemi informatici ai fini della fatturazione nei confronti della PA.

Il Comunicato Stampa specifica, altresì, che l’approvazione definitiva della proroga dello split, fino al 30 giugno 2029, arriverà entro il prossimo 10 luglio, data termine per il via libera del Consiglio dell’Unione Europea alla richiesta avanzata dall’Italia, con una lettera alla Commissione Europea del 1° ottobre 2025.

Come noto, il meccanismo dello split payment, introdotto in Italia dal 1° gennaio 2015, pone a carico delle Pubbliche Amministrazioni il versamento dell’IVA relativa alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse (cfr. art.17-ter del D.P.R. 633/1972).

In sostanza, il cedente/prestatore emette fattura nei modi ordinari, mentre la PA versa al cedente/prestatore il solo corrispettivo a lui spettante per l’operazione resa, versando invece l’imposta dovuta direttamente all’Erario.

L’applicabilità dello split payment, derogando alle ordinarie regole IVA, necessita di un’espressa approvazione comunitaria, contenuta in diverse Decisioni del Consiglio, l’ultima delle quali è, quindi, attesa entro il 10 luglio 2026 (cfr. anche l’originaria Decisione del Consiglio n. 2017/784).

In merito si ricorda che, facendo seguito all’impegno assunto dall’Italia di eliminare gradualmente questo meccanismo, dal 1° luglio 2025 sono state escluse dall’ambito applicativo dello split payment le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a favore delle società quotate in borsa incluse nell’indice FTSE MIB.

Pertanto, il meccanismo della scissione dei pagamenti opera nei confronti dei seguenti soggetti:

  • tutte le pubbliche amministrazioni;
  • tutte le società controllate, in via diretta, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (e le società da queste stesse controllate);
  • tutte le società controllate, in via diretta, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni ed unioni di comuni (e le società da queste stesse controllate);
  • professionisti, i cui compensi sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito.

*****

L’ANCE ha sempre contrastato l’ipotesi di un’ennesima proroga dello “split payment”, richiedendo, in tutte le competenti Sedi, la sua completa eliminazione.

Il meccanismo, attivo in Italia dal 2015 e quindi applicato da ormai 11 anni, ha perso di fatto la sua connotazione di misura temporanea, imposta dalla stessa Unione Europea, stante l’oramai piena operatività della fatturazione elettronica come ulteriore strumento efficace per combattere l’evasione IVA.

Viene, ancora una volta, messo in discussione il principio della neutralità dell’IVA, senza un contestuale intervento relativo alla revisione del sistema e della tempistica dei rimborsi IVA, anche alla luce di quanto previsto dalla legge delega 111/2023 di riforma del sistema fiscale, che si pone l’obiettivo generale di accelerare i tempi e le procedure di rimborso dei crediti fiscali.

Infatti, come sostenuto anche nei mesi scorsi presso le istituzioni europee, lo split payment aggrava fortemente l’equilibrio finanziario delle imprese, in particolar modo di quelle che operano nel settore delle costruzioni che, nell’esercizio dell’attività ordinaria, già registrano una posizione di credito IVA rilevante (perché effettuano prestazioni con aliquota IVA ridotta al 10% mentre acquistano beni o servizi con l’aliquota IVA ordinaria del 22%).

Per le imprese che realizzano lavori pubblici, quindi, la norma dello split payment impone un effetto finanziario ancora più grave, proprio in virtù del loro profilo fiscale, amplificando ulteriormente tali gravi problemi in termini di flussi finanziari.

Questo incremento esponenziale del credito IVA in capo alle imprese comporta una pesante perdita di liquidità, che l’ANCE ha stimato in circa 5,3 miliardi di euro l’anno, a cui si aggiungono i ritardati pagamenti della pubblica Amministrazione, che drenano ulteriore liquidità.

L’ANCE proseguirà, quindi, nelle proprie azioni per sollecitare l’impegno, da parte delle istituzioni, nella ricerca di meccanismi che consentano alle imprese un tempestivo rientro della liquidità. Ad esempio, sarebbe equo, quanto meno, equiparare il tasso di interesse applicato sui rimborsi del credito IVA, oggi pari al 2%, a quello praticato dal sistema bancario e creditizio per concedere i finanziamenti necessari a coprire gli effetti finanziari dello split.

Sono state, altresì, intraprese le opportune iniziative dirette ad accelerare i tempi dei rimborsi IVA, ovvero a prevedere l’aumento del limite annuale di compensazione dei crediti d’imposta, per le imprese che operano prevalentemente in split payment.

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Per informazioni rivolgersi a:
Direzione Politiche Fiscali
Tel. 06 84567.291/256
E-Mail: politichefiscali@ance.it
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