
Facendo seguito alle numerose comunicazioni sul tema, si informa che, con la nota n. 5484 del 6 luglio 2026, l’INL fornisce ai propri ispettorati indicazioni operative sulla tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore.
L’attività di vigilanza in materia di rischio da stress termico deve essere condotta nel rispetto degli indirizzi già delineati nelle note ispettive prot. n. 4639/2021, n. 3783/2022, n. 4753/2022 e n. 5291/2023, nonché in conformità alle disposizioni vincolanti introdotte dal D.M. n. 95/2025, recante il “Protocollo quadro per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legati alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro”, con
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